Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19363 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato AIELLO FILIPPO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FARANDA RICCARDO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AEROPORTI DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo studio dell’avvocato MARAZZA MARCO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2006 della CORTE D’APPELLO dell’AQUILA,

depositata il 25/01/2006 R.G.N. 288/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato MARAZZA MAURIZIO per delega MARCO MARAZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 25 gennaio 2006, la Corte d’appello L’Aquila ha respinto, in sede di rinvio disposto da questa Corte, l’appello proposto da C.M. avverso la sentenza del 20 marzo 1997, con la quale il Pretore di Roma aveva respinto le sue domande dirette alla declaratoria di esistenza tra lo stesso e la s.p.a. Aereoporti di Roma di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in cui sarebbero da ritenere convertiti, ai sensi della L. n. 230 del 1962, tre contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del punto C, n. 9, sub c) dell’accordo interconfederale 5 gennaio 1990, per periodi decorrenti rispettivamente dal 7 agosto 1991, dal 28 maggio 1992 e dal 16 luglio 1993.

Il problema residuato dopo il rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, a seguito della cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma che, riformando la decisione del Pretore, aveva accolto le domande del C., consisteva nella valutazione della eventuale vigenza della menzionata clausola dell’accordo interconfederale alla data del secondo e del terzo contratto a termine, al fine della decisione in ordine alla legittimità della clausola relativa.

In proposito, il ricorrente sosteneva infatti, che, alla stregua dell’accordo medesimo, la clausola in esame, avente carattere sperimentale, avrebbe avuto la durata di soli due anni, scaduti il 2 maggio 1992, mentre la società, invocando la clausola finale dell’accordo interconfederale, sosteneva che anche la disposizione relativa al tipo di contratti a termine in esame si sarebbe tacitamente rinnovata con l’intero accordo, in assenza di disdetta formulata prima di sei mesi dalla scadenza.

Avendo la Corte d’appello dell’Aquila adottato tale seconda soluzione interpretativa con la sentenza indicata, C.M. ne ha chiesto la cassazione, con ricorso affidato a due motivi.

Ha resistito alle domande la società con rituale controricorso, illustrato poi con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, viene denunciato il vizio di motivazione della sentenza nell’interpretazione delle due norme dell’accordo interconfederale, quella di cui alla durata biennale, nella specie fino al 2 maggio 1992, della regolamentazione relativa al tipo di contratti a termine considerati (per ragioni attinenti a profili soggettivi del personale da assumere) e quella relativa al tacito rinnovo dell’accordo medesimo.

Riproducendo il contenuto di tali norme contrattuali, il ricorrente sostiene che le argomentazioni di sostegno alla interpretazione fatta propria dalla Corte territoriale sarebbero illogiche, in quanto avrebbero dato rilevo al fatto che la clausola di rinnovo è collocata al termine dell’accordo, al fatto che il carattere sperimentale della regolamentazione prevista dall’altra clausola sarebbe riferito alle verifiche periodiche ivi previste, alla mancata previsione di conseguenze per il caso di scadenza definitiva del termine biennale, al fatto che la previsione di decorrenza farebbe unicamente riferimento al dies a quo dal quale decorre il termine biennale di vigenza dell’accordo, senza incidenza sulla sua eventuale proroga a norma dell’altra disposizione, al fatto che una diversa lettura sarebbe in contrasto con la ratio dell’accordo interconfederale.

Infine, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe omesso di motivare in ordine ai rilevi dell’appellante secondo i quali la possibilità di rinnovo della durata dell’accordo era subordinata all’emissione di un decreto ministeriale, in realtà inesistente nel caso in esame.

2 – Col secondo morivo, i vari passaggi argomentativi della motivazione della sentenza impugnata vengono censurati per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c., in particolare per violazione della regola del primato del chiaro significato letterale della disposizione in sede di interpretazione di norme contrattuali, per l’incongruo richiamo della sentenza al criterio di cui all’art. 1367 c.c., (come se un significato separato delle due norme ne rendesse inutile uno dei due) nonchè a quello di cui all’art. 1369 c.c. non ravvisandosi alcun dissidio tra le due disposizioni.

Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente, è infondato.

Esso investe l’interpretazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle due norme dell’Accordo interconfederale 5 gennaio 1990 tra Intersind e CGIL, CISL e UIL di cui, rispettivamente, ai punti C, 9, v e 14 dell’accordo medesimo.

La prima disposizione stabiliva, in attuazione di quanto previsto dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, la possibilità di assunzione a termine per “i lavoratori di età inferiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento tenute dalle sezioni circoscrizionali dei territori di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 1, nonchè nelle provincie nelle quali la più recente rilevazione disponibile al 31 dicembre dell’anno precedente abbia fatto registrare un rapporto tra iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, da assumere per l’esecuzione di mansioni in relazione alle quali, a norma del presente articolo, è ammessa la stipulazione di contratti di formazione e lavoro …”.

Secondo l’accordo, tale regolamentazione “”ha carattere sperimentale ed avrà pertanto durata di due anni decorrenti dalla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle singole delibere delle Commissioni regionali per l’impiego ai sensi della L. n. 56 del 1989, art. 25.

L’accordo prevedeva infine verifiche a livello territoriale trascorsi sei mesi e, decorso dodici mesi, a livello nazionale e regionale, sulla dinamica occupazionale in riferimento ai contratti a termine.

La seconda disposizione, in chiusura dell’accordo interconfederale, stabiliva: “Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31 dicembre 1992. Esso si intenderà rinnovato, di anno in anno, se non disdetto sei mesi prima della scadenza con raccomandata A.R.”.

In materia di interpretazione delle norme del contratto collettivo di diritto comune va ricordato che essa costituisce un giudizio di fatto riservato ai giudici di merito, impugnabile in sede di legittimità (con ricorsi avverso sentenze depositate in data antecedente al 2 marzo 2006: D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 2 e 27, comma 2) unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi attinenti la sufficienza e lo sviluppo logico della motivazione (nel medesimo senso, respingendo censure simili avverso una analoga interpretazione delle medesime norme dell’A.I. del 5 gennaio 1990, cfr. Cass. 1^ ottobre 2008 n. 24370).

Va altresì ribadito che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quelli strettamente interpretativi (artt. 1362-1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (artt. 1366-1371 cod. civ.) ove la concreta applicazione degli stessi risulti da sola sufficiente a rendere pienamente conto della comune intenzione delle parti (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2006 n. 9553, 12 dicembre 2008 n. 29260 e 7 gennaio 2009 n. 39).

Nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi risulta poi, nella legge, prioritario il criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all’art. 1362 cod. civ., comma 1, con la conseguenza che questo può in alcuni casi orientare in maniera conclusiva, da solo, l’operazione ermeneutica.

Non va peraltro taciuto, con riguardo alla interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune – che costituiscono sovente il frutto di una faticosa e non sempre efficace ricerca di un compromesso e che sono, nella parte cd. normativa, destinati a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di lavoro, sicchè per questa caratteristica sono avvicinabili alle norme generali -, che il dato letterale della norma possa risultare ambiguo o necessiti di un riscontro sul piano logico-sistematico, per cui si renda necessario ricorrere agli altri canoni strettamente interpretativi, in particolare a quello di cui all’art. 1363 c.c. e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi-integrativi.

Ciò posto in linea di principio, si rileva che nell’interpretazione delle norme contrattuali dell’accordo interconfederale del 5 gennaio 1990 la Corte territoriale si è correttamente attenuta al criterio letterale, integrato con la considerazione della collocazione della seconda disposizione in chiusura dell’accordo, ragionevolmente ritenuta significativa del fatto che essa si riferisca anche alla regolamentazione del precedente punto 9.

La Corte – oltre ad un poco perspicuo riferimento alla “mancata previsione di conseguenze in caso di omessa nuova regolamentazione”, costituente comunque considerazione aggiuntiva (introdotta da un “anche”) rispetto alle altre, ritenute pertanto sufficienti sul piano della conferma del significato individuato – ha poi rilevato, sul piano logico-sistematico, che la diversa interpretazione sostenuta dal lavoratore – intesa a limitare l’efficacia della clausola al decorso di due anni dall’emanazione del decreto ministeriale, a prescindere dal rinnovo complessivo dell’accordo – frustrerebbe la ragione stessa dell’A.I., “ispirato espressamente all’esigenza di mantenere e favorire il graduale sviluppo dell’occupazione utilizzando e graduando la gamma degli istituti a disposizione tra i quali rientra senz’altro il contratto a termine”.

Inoltre, secondo i giudici dell’appello, non osterebbe al significato indicato delle norme contrattuali esaminate il carattere sperimentale della regolamentazione di cui al punto 9), in quanto esso sarebbe riferibile alle verifiche previste piuttosto che alla durata del contratto. I giudici hanno altresì rilevato che la previsione delle decorrenza della clausola 9 dalla data di emanazione del decreto ministeriale indicato farebbe “riferimento unicamente al dies a quo dal quale decorre il termine biennale di vigenza dell’accordo, che pertanto deve ritenersi soggetto alla proroga tacita annuale di cui alla parte 14”.

In conclusione, l’interpretazione adottata sarebbe quella più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto e altresì rispettosa della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè in armonia con l’evoluzione legislativa in materia di contratti a tempo determinato.

Tale interpretazione – a prescindere dall’incongruo, ma non decisivo riferimento fatto all’art. 1367 cod. civ., appare condotta nel pieno rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, in particolare in quanto riferiti ai contratti collettivi, sicchè, nonostante una certa stringatezza e qualche imperfezione, non merita le censure di violazione di legge formulate col ricorso.

Il ricorrente sostiene peraltro che la Corte non si sarebbe pronunciata sulla deduzione, da lui formulata in sede di riassunzione, della assenza, con riferimento al secondo e terzo contratto a termine, del decreto ministeriale cui, secondo la norma dell’A.I. sarebbe semmai subordinata la decorrenza di un successivo termine biennale di efficacia della disciplina di cui al punto 9.

Tale deduzione non appare rispettosa del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui, cfr., anche recentemente, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), non avendo il ricorrente riprodotto il testo della deduzione in ordine alla quale sostiene la mancata considerazione da parte del giudice di rinvio e non avendo altresì dimostrato la sua tempestiva allegazione già nel corso del giudizio di primo grado.

Di essa non può pertanto tenersi alcun conto in questa sede.

Infine, sul piano della motivazione della sentenza in ordine all’interpretazione resa delle clausole collettive citate, il ricorrente si limita sostanzialmente contrapporre a quella della Corte di appello una propria diversa interpretazione, che chiede a questa Corte di adottare al fine di annullare la sentenza impugnata, come non appare ammissibile in sede di controllo di legittimità (in argomento, cfr., ad es., Cass. 18 aprile 2008 n. 10203 e 2 novembre 2007 n. 23484).

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto.

L’alternanza di decisioni nei precedenti giudizi e una certa stringatezza della sentenza impugnata consigliano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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