Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19362 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19362 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 16097-2008 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario

della

S.C.C.I.

S.P.A.

Società

di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
2013
2046

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO
LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 21/08/2013

contro

TENUTA CASTELFALFI S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PIETRO COSSA 3, presso lo studio
dell’avvocato MAGNO ALBERTO, che la rappresenta e

delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 346/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 05/03/2008 r.g.n. 2160/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO
LELIO;
udito l’Avvocato MAGNO ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

difende unitamente all’avvocato MANNA GIULIANO, giusta

RG n 16097/2008

INPS/ Tenuta di Castelfalfi

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 5/3/2008 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del
Tribunale che ha determinato le sanzioni dovute dalla Tenuta di Castelfalfi srl all’INPS in base
all’art 116 , comma 8, lettera a )della legge n 388/21)00.

contributiva e non già dell’evasione in quanto il debitore ,senza occultare il rapporto previdenziale e
senza occultare le retribuzioni corrisposte, aveva soltanto omesso il pagamento. La Corte ha, in
particolare, rilevato che il mancato invio dei modelli DM/10 non costituiva ipotesi idonea a
qualificare l’evasione” quando , come nella specie, il credito risultava esattamente dalle
registrazioni obbligatorie.
Avverso la sentenza l’INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI, Società di Cartolarizzazione
dei Crediti INPS, propone ricorso in Cassazione formulando un unico motivo. La Tenuta di
Castelfalfi si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
L’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt 116 , comma 8,
lett b) della L n 388/2000, dell’art 1218 cc e 2697 cc.
Censura la sentenza che ha affermato che la semplice omessa presentazione del modello DM/10
non integrava evasione contributiva qualora il datore di lavoro fosse in regola con le altre
registrazioni ( libri paga e matricola, denunce riepilogative annuali) dalle quali era comunque
possibile evincere l’entità dei contributi dovuti :in questo caso difetterebbe l’occultamento
fraudolento . L’Istituto contesta le affermazione della Corte in quanto : a)la lettera della norma
menziona l’occultamento delle retribuzioni erogate e ciò si verifica con l’omessa presentazione dei
mod DM/10. Tale denuncia, oltre ad essere obbligatoria , ha grande importanza altrimenti l’Istituto
dovrebbe procedere ad un’incessante attività ispettiva; b) la ratio della norma induce a ritenere che
la mancata presentazione del mod DM/10 dia luogo ad evasione.
1

Secondo la Corte territoriale nella fattispecie in esame ricorreva l’ipotesi dell’omissione

Il motivo è fondato.
La questione è stata recentemente esaminata da questa Corte che con sentenza n 28966/2011 ha
affermato il seguente principio: “in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni
previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i cosiddetti
modelli DM l O) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è

lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di
cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur
avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei
contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti
o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare
tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente,
grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e,
quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta
corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è
obbligatoria la tenuta”.( nello stesso senso Cass. n 10509/2012, n 4808/2005) .
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha ritenuto, in contrasto con detti principi, che
l’omesso invio dei modelli DM/10 da parte della società non costituisse evasione poiché il credito
risultava esattamente dalle retribuzioni registrate dal datore di lavoro .

obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui all’art. 116, comma 8,

La società Tenuta Castelfalfi, da parte sua, non ha indicato elementi probatori idonei ad escludere
qualsiasi intento fraudolento finalizzato a non versare i contributi o premi per occultare il rapporto
di lavoro o le retribuzioni corrisposte.
Essa si è limitata a ribadire che ” la fattispecie dell’evasione ben difficilmente può ritenersi
sussistente ..a fronte del mero mancato assolvimento di uno ( o anche più ) degli oneri di
segnalazione del debito contributivo in presenza comunque della documentazione dello stesso nelle
scritture obbligatoria …”. Ha, inoltre, richiamato il verbale degli ispettori dell’il/4/200101 quale ,rur..G2K oi
2

pur risultando che non erano emerse discordanze fra quanto dichiarato da tre lavoratori e le
registrazioni riportate sulla documentazione obbligatoria, veniva riferito che le denunce erano state
ritirate insolute in corso di ispezione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassqta in quanto non si è attenuta ai principi di cui
sopra . Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, visto l’art 384 cpc, deve essere

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito considerato il recente
affermarsi dei principi di diritto qui accolti .
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda della
soc Tenuta Castelfalfi srl ;
compensa le spese processuali del giudizio di merito ;
condanna la contro ricorrente Tenuta Castelfalfi a pagare all’INPS le spese del presente giudizio
liquidate in E 50,00 per esborsi ed E 6.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma 11/6/2013

rigettata la domanda della soc Tenuta Castelfalfi srl.

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