Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19362 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 17/09/2020), n.19362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15536/2016 promosso da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5221/30/2015 della CTR di Palermo, depositata

il 16/12/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 5221/30/2015, depositata il 16/12/2015, la CTR di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso originariamente proposto dalla contribuente contro il provvedimento di attribuzione di rendita catastale n. 274487/09 del 20/01/2010, adottato d’ufficio per perdita dei requisiti di ruralità, a fronte del mancato aggiornamento dei dati a cura dei titolari.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione.

L’intimata, nonostante la ritualità della notifica, non ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per essersi la CTR limitata ad operare generiche e apodittiche affermazioni, dando per accertato quanto dedotto dalla contribuente, senza esaminare la ricostruzione dei fatti offerta dall’Agenzia, che, ove valutata, avrebbe condotto ad un diverso esito del giudizio, a quest’ultima favorevole.

In particolare la ricorrente ha dedotto che la CTR non ha neppure preso in considerazione quanto esposto nelle proprie memorie difensive, perchè, se lo avesse fatto, avrebbe tenuto conto dei fatti e delle circostanze di seguito specificate (v. in fra par. 4).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 36, conv. con modif. in L. n. 286 del 2006, e del D.L. n. 348 del 2007, art. 26 bis oltre che del D.M. n. 701 del 1994, perchè, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, dall’intera vicenda si evinceva la presenza di tutti i presupposti per l’esercizio dell’azione accertatrice dell’Ufficio e l’infondatezza delle pretese della ricorrente (come evidenziato dalla CTP, nella sentenza annullata dal giudice d’appello).

3. Si deve prima di tutto dichiarare l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, appena riportato, per violazione dell’art. 366 c.p.c..

Come più volte affermato da questa Corte, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, formulata in modo erronea la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (così, in particolare, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 2016 e Cass., sez. 1, n. 5353 del 2007).

Nella specie, la ricorrente ha enunciato le norme asseritamente violate dal giudice di merito, ma poi ha ricostruito la vicenda, riportando le argomentazioni difensive della ricorrente, senza operare alcuna argomentazione critica riferita alla sentenza impugnata.

4. Il primo motivo di ricorso risulta invece fondato, sia pure nei limiti di seguito evidenziati.

Si deve infatti tenere presente che l’omesso esame di determinati fatti da parte del giudice di merito assume rilievo, ai fini della sussistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), soltanto se si tratta di fatti che, oltre ad essere stati oggetto di discussione tra le parti, siano anche decisivi per il giudizio e cioè che, se fossero stati esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

La motivazione della sentenza impugnata è molto sintetica e può pertanto essere di seguito riportata nella parte che rileva ai fini della decisione: “… 3. L’appello è fondato. Da un lato, infatti, la stessa amministrazione ha riconosciuto la non conformità dell’accertamento contestato allo stato di fatto e di diritto dei luoghi e, dall’altro, una mera prassi non può giustificare un preesistente difforme provvedimento con oneri a carico del contribuente…”.

Come sopra anticipato, l’Agenzia ha dedotto che la CTR si è limitata ad operare generiche e apodittiche affermazioni, dando per accertato quanto dedotto dalla contribuente, senza esaminare la ricostruzione dei fatti offerta dall’Agenzia, così omettendo di valutare fatti decisivi, dedotti in giudizio, che, se valutati avrebbero portato a una diversa decisione.

In particolare, la ricorrente ha affermato che la CTR non ha neppure considerato che:

a) non vi era stato alcun riconoscimento da parte dell’Ufficio della non conformità dell’accertamento da esso eseguito allo stato di fatto e di diritto esistente, avendo invece l’Agenzia semplicemente rappresentato di avere dovuto redigere la dichiarazione DOCFA senza poter accedere alla proprietà della ricorrente;

b) con riferimento alla lamentata erronea individuazione da parte dell’Ufficio dei piani che costituivano il fabbricato, la stessa contribuente nella dichiarazione DOCFA n. 46209/2012 aveva dichiarato che la fruibilità dell’ampliamento in verticale della struttura era intervenuta il 03/01/2012 e dunque in epoca successiva all’accertamento;

c) la rettifica dell’intestazione, prodotta dall’Ufficio con nota n. 8668 del 09/05/2012 era stata effettuata su istanza di parte, dopo che l’immobile era stato compiutamente censito in tutte le sue diverse porzioni di differente titolarità, previa dimostrazione dell’esatta corrispondenza tra i subalterni costituiti con la predetta dichiarazione e quelli (individuati solo descrittivamente) con distinta titolarità;

d) le dichiarazioni DOCFA presentate con invii telematici del 05/12/2009 e dell’01/012/2009, prima dell’intervento surrogatorio dell’Ufficio, non potevano essere accettate per le ragioni esposte nelle memorie difensive di appello e comunque la contribuente avrebbe dovuto avviare già all’atto della perdita dei requisiti di ruralità dell’immobile l’iter per la variazione catastale, che invece, con atteggiamento elusorio, non aveva mai intrapreso secondo corrette modalità.

La mancata illustrazione, nella sentenza impugnata, delle ragioni per cui la CTR ha ritenuto non contestata da parte dell’Ufficio la non corrispondenza dell’accertamento eseguito alla situazione reale, nonostante la descritta diversa posizione assunta dall’Agenzia sul punto, impone senza dubbio la cassazione della sentenza impugnata. Assume infatti rilievo, ai fini della decisione della vertenza, che il giudice di merito valuti quanto sopra riportato alla lett. a). Per gli stessi motivi deve essere anche esaminato il fatto di cui al punto b), al fine di comprendere quale fosse la situazione di fatto al momento dell’accertamento, oltre al fatto di cui al punto c), al fine di verificare quali fossero all’epoca gli intestatari della partita catastale e i proprietari dell’unità immobiliare, tutti destinatari dell’accertamento.

Nella lett. d) non sono dedotti fatti o circostanze non valutate, ma argomenti asseritamente non considerati dalla CTR, peraltro richiamati in modo estremamente generico, sicchè la censura, estranea al motivo formulata, non può ritenersi ammessa.

Com’è noto, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), nel giudizio di cassazione, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (tra le tante, v. Sez. 1, n. 7972 del 2007).

5. In conclusione, deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo di impugnazione e deve essere accolto il primo motivo nei limiti sopra indicati.

6. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, rinviando la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

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