Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19362 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –

Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e LUCIA PUGLISI,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

14/09/06, rep. 71633;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/04/2006 R.G.N. 496/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l’Avvocato ASSENNATO G. SANTE;

udito l’Avvocato LUCIANA ROMEO per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ritenuto che con sentenza del 29 aprile 2006 la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione, resa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da M.P. contro l’INAIL ed intesa al conseguimento di una rendita per inabilità permanente causata da sindrome bilaterale del tunnel carpale, a suo dire prodotta almeno in parte dal lavoro di cucitrice con macchina a pedale; che la Corte d’appello, sulla base di una rinnovata consulenza tecnica medica e dei successivi chiarimenti del consulente, connetteva la malattia soltanto a fattori personali gravemente predisponenti, quali l’obesità ed un trattamento farmacologico su base ormonale;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione la M. mentre l’INAIL resiste con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memoria;

che, nell’udienza di discussione il Presidente ha svolto la relazione, a causa dell’impedimento del relatore originariamente designato, cons. Paolo Stile.

Considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 e art. 41 c.p., sostenendo la natura per lo meno concausale del lavoro svolto nella produzione della malattia denunciata;

che col secondo motivo ella prospetta sostanzialmente la medesima doglianza sotto il profilo dei vizi di motivazione;

che entrambi i connessi motivi sono infondati poichè, sulla base di pur ampie considerazioni dei fatti di causa, tendono ad ottenere da questa Corte di legittimità nuove, impossibili valutazioni di merito;

che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede, in applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo originario applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA