Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19361 del 30/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 9684-2015 proposto da:

PASSARELLI SPA, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO,

rappresentata e difesa dagli avvocati BENEDETTO MIGLIACCIO, STEFANO

ARMATI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SMEA SUD SRL, in liquidazione, in persona del commissario

liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 56,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI AZZABITI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO

CARDINO chiede che Codesta Suprema Corte voglia confermare la

competenza del Tribunale di Velletri, assumendo i provvedimenti di

cui all’art. 49 c.p.c., comma 2;

avverso la sentenza n. 747/2015 del TRIBUNALE di VELLETRI del

2/03/2015, depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Passarelli s.p.a., aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche, affidò in subappalto alla società SMEA sud s.r.l. l’esecuzione di parte dei lavori.

Assumendo di non avere ricevuto il corrispettivo dovutole, nel 2013 la Smea Sud chiese ed ottenne dal Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo nei confronti della Passarelli, con il quale venne ingiunto a quest’ultima il pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 279.611,89.

2. La Passarelli propose tempestiva opposizione all’esecuzione, eccependo preliminarmente – per quanto in questa sede rileva – l’incompetenza per territorio e per materia del giudice adito col ricorso monitorio, assumendo che la controversia fosse devoluta alla sezione specializzata di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. (f), poichè l’appalto aveva ad oggetto un’opera pubblica.

3. Con sentenza non definitiva 6.3.2015 n. 747 il Tribunale di Velletri rigettò l’eccezione di incompetenza.

Osservò il Tribunale che il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, riguarda solo le controversie tra il committente dell’opera pubblica e l’appaltatore, e non quelle tra quest’ultimo e il subappaltatore.

4. La sentenza è stata impugnata dalla Passarelli con regolamento di competenza fondato su un motivo.

La Smea Sud ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso la Passarelli sostiene che tra appalto e subappalto di opere pubbliche esistono così stretti legami (potere di ingerenza del committente sulla regolarità del subappalto; facoltà del subappaltatore di chiedere il corrispettivo direttamente al committente principale) da indurre a ritenere che anche le controversie scaturenti da contratti di subappalto di opere pubbliche siano devolute alla competenza ratione materiae delle sezioni specializzate.

1.2. Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. f, attribuisce alle sezioni specializzate le controversie in tema di “contratti pubblici di appalto di lavati”.

Il senso dell’espressione “contratti pubblici di appalto di lavatà, che compare nel D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, va ricavato dalle norme specifiche che disciplinano la materia degli appalti di opere pubbliche.

Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 3, vigente ratione temporis all’epoca del deposito del ricorso monitorio (ed oggi abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 217, comma 1, lett. e), a decorrere dal 19 aprile 2016), per “contratti pubblici di appalto” devono intendersi i contratti di appalto aventi per oggetto l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere “dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatoci,dai soggetti aggiudicatori”.

Il comma 33 della medesima norma precisa che per “stazioni appaltanti” si intendono “le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’art. 32”.

Il comma 29 della medesima norma precisa che per “enti aggiudicatoti” si intendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti.

Il comma 32, infine, precisa che per “soggetti aggiudicatoti” si intendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatoti di cui al comma 29 nonchè i diversi soggetti pubblici o privati assegnatati dei fondi, di cui al citato capo 4^.

Il senso complessivo ricavabile da questo blocco normativo è che per “contratti pubblici di appalto” devono intendersi solo quelli stipulati tra una pubblica amministrazione, o un concessionario che ne ha mutuato i poteri, e l’appaltatore.

La competenza speciale di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, dunque, sta e cade con l’osservanza della procedura di evidenza pubblica per la scelta dell’appaltatore.

Quella competenza non vale dunque per le controversie tra appaltatore e subappaltatore: sia perchè il primo non è una pubblica amministrazione, e di conseguenza non stipula “contratti pubblici di appalto di lavori”, nel senso sopra indicato; sia perchè il secondo non viene scelto con procedure di evidenza pubblica.

2. Il ricorso deve dunque essere rigettato, e va dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri.

3. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara competenza del Tribunale di Velletri;

(-) condanna Passarelli s.p.a. alla rifusione in favore di Smea Sud s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Passarelli s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA