Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19361 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19361 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 15751-2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
2013
2045

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta
deòlega in atti;
– ricorrente contro

BAGNULO MARIA;

Data pubblicazione: 21/08/2013

- intimata

avverso la sentenza n. 1146/2007 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 11/06/2007 r.g.n. 913/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO
LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

D’ANTONIO;

RG n 15751/2008

INPS/ Bagnulo Maria

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata 1’11/6/2011 la Corte d’Appello di Lecce, riformando la sentenza del
Tribunale di Brindisi , ha respinto l’eccezione di decadenza ,ex art 22 della L n 83/1970,
dall’azione giudiziaria sollevata dall’INPS nei confronti di Bagnulo Maria ed ha condannato, in

anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni dal 1996 al 2000 con esclusione del 1997.
Secondo la Corte territoriale il termine di decadenza di 120 giorni di cui all’art 22 iniziava a
decorrere dalla notifica del provvedimento formale di non inclusione del soggetto interessato negli
elenchi nominativi degli operai agricoli o ,comunque, dal momento in cui l’interessato ne aveva
avuto effettiva conoscenza materiale e non già , come preteso dall’Istituto, dalla scadenza del
termine per il completamento del procedimento amministrativo .
Nella fattispecie in esame la Corte ha rilevato che non risultava notificato alcun provvedimento
formale di non inclusione della lavoratrice negli elenchi anagrafici essendo rimasto senza esito il
ricorso alla commissione centrale con la conseguenza del rigetto dell’eccezione di decadenza.
All’esito dell’istruttoria svolta la Corte territoriale ha, poi, accertato la sussistenza del lavoro
subordinato per gli anni in questione con esclusione del 1997.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione l’INPS formulando un unico motivo.
La Bagnulo è rimasta intimata.
Motivi della decisione
L’istituto denuncia violazione dell’articolo 22 della legge n. 83 del 1970, dell’articolo 8 della legge
n. 533 del 1973 e in connessione con questi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale
e dell’articolo 148 disposizioni attuazione al codice di procedura civile, nonché dell’articolo 11 del
decreto legislativo n. 375 del 1993.
Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il termine di decadenza
fissato dall’articolo 22 citato decorresse dalla notifica del provvedimento formale di non inclusione

accoglimento della domanda di quest’ultima, l’Istituto all’iscrizione della Bagnulo negli elenchi

del soggetto interessato negli elenchi nominativi degli operai agricoli o comunque, dal momento in
cui l’interessato ne avesse avuto effettiva conoscenza.
Critica la sentenza impugnata per l’errore di diritto in cui la Corte territoriale è incorsa per aver
omesso di raccordare la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 e relativa ai
ricorsi amministrativi proponibili in materia di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati, con
quella del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv. in L. n. 83 del 1970; in particolare, per non aver tenuto
conto che la disposizione dell’art. 11 D.Lgs. cit., assegna all’inutile decorso dei termini, da essa
stabiliti per la decisione dei (due) previsti ricorsi (in prima e seconda istanza), il valore di decisione
tacita di rigetto, che deve ritenersi legalmente conosciuta dal destinatario in coincidenza con lo
scadere dei termini anzidetti;conseguendone che (anche) dalla definizione in questa forma del
procedimento amministrativo contenzioso decorre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 22 del
convertito D.L. n. 7 del 1970, per contestare in sede giudiziaria il provvedimento a suo tempo
adottato dagli organi preposti alla gestione degli elenchi.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata ( cfr Cass n 813/2007, n 15785/2011, ord.
n 29070/2011) nel ritenere che il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai “provvedimenti
definitivi adottati in applicazione del presente decreto” va inteso come comprensivo sia dei
provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché
non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la
suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su
ricorso dell’interessato. Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione del D.Lgs.
n. 375 del 1993, art. 11, la quale, modificando la disciplina posta dal citato D.L. n. 7 del 1970, art.
17 – che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento
del ricorso medesimo – attribuisce al silenzio dell’autorità preposta valore di provvedimento di
rigetto. Ne discende che, per le decisioni espresse, vale la regola della decorrenza del termine di
decadenza dalla data della loro comunicazione all’interessato (salva la possibilità, per chi eccepisca
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la decadenza, di provarne l’acquisita conoscenza in un momento precedente) mentre, per l’ipotesi di
mancata decisione da parte dell’autorità competente nei termini previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993,
art. 11, citato, vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla scadenza dei termini in
parola, essendo questa una scadenza che, per essere direttamente prevista dalla legge, deve
intendersi conosciuta o, comunque, conoscibile (appunto ex lege) da chi il ricorso ha proposto.

caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art.
11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei
lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per
l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 (convertito dalla L. n. 83
del 1970) decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che
coincide con la data di notifica al ricorrente del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei
termini previsti dell’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro
inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito
di rigetto del proposto gravame, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta
evenienza”.
Nella fattispecie in esame risulta pacifico che avverso il provvedimento di cancellazione adottato è
stato proposto ricorso alla Commissione provinciale in data 6/8/2001con la conseguenza che alla
data di deposito del ricorso giudiziario il 15/11/2002 il provvedimento di cancellazione dagli
elenchi era diventato definitivo .
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito, nel senso del rigetto
della domanda di (re)iscrizione di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Nulla deve disporsi per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo
vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003 (convertito dalla L. n. 326
del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.
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Deve quindi ribadirsi, anche con riguardo alla controversia in oggetto, il principio secondo cui “Nel

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di Bagnulo Maria . Nulla per le spese dell’intero processo.

Roma 1 1 /6/201 3

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