Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19361 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16841/2018 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Torino n. 7,

presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Vitale Gianluca;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2423/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Torino ha respinto il gravame proposto da J.M., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro la sentenza della Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto, la Corte territoriale ai fini del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, aveva erroneamente applicato la clausola di esclusione di cui alla rubrica; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del dovere d’indagine istruttoria in merito al paese di provenienza.

I due motivi che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili.

Il tema del contendere – in questo grado – è limitato alla concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b). Orbene, è evidente che ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) sia indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass. 3340/2019), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti. Nel caso concreto, è evidente che la ratio decidendi fondamentale dell’impugnata sentenza è costituita dalla non credibilità dei fatti allegati dal richiedente, circa il preteso omicidio che lui ed il fratello avrebbero posto in essere. La Corte d’appello ha, invero, ritenuto condivisibile l’assunto del Tribunale secondo cui l’istante avrebbe fornito una narrazione dei fatti del tutto non credibile, essendo assolutamente inverosimile – come dedotto dal Tribunale (p. 4 della sentenza di appello)-che il medesimo abbia lasciato i sui prossimi congiunti nel luogo di origine, esposti alla rappresaglia della famiglia rivale (quella del presunto ucciso). Tale ratio decidendi non è stata, tuttavia, impugnata dal ricorrente, che si è limitato a censurare l’altra ratio decidendi, peraltro evidentemente dedotta dalla Corte d’appello per mera completezza espositiva, costituita dalla non concedibilità della protezione internazionale all’autore o coautore di un grave reato, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 16. Orbene, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez. U., 29/03/2013, n. 7931; Cass., 04/03/2016, n. 4293). La resistenza di una di esse all’impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perchè l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass., 10/02/2017, n. 3633).

La mancata predisposizione delle difese scritte da parte dell’amministrazione, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Segue, la condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, statuizione che la Corte è tenuta ad emettere in base al solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia (di inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso, principale o incidentale), senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte, come l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., 05/04/2019, n. 9661).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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