Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19360 del 30/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19360
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Roma con ordinanza n. R.G. 31849/2014 emessa il 21/803/2015, nel
procedimento pendente tra:
G.M.;
EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO
CELESTE che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di
Cassazione, in Camera di consiglio, ritenga infondata l’istanza di
regolamento di competenza d’ufficio e dichiari competente il Giudice
di Pace di Roma, con le conseguenze di legge;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. G.M. ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il preavviso di fermo amministrativo e gli atti presupposti (cartelle esattoriali e verbali di contestazione) notificatile per il mancato pagamento di cartelle esattoriali, a loro volta emesse per mancato pagamento di sanzioni amministrative dovute per violazioni al C.d.S..
2. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 10.4.2014 dichiarò la propria incompetenza per materia, in favore del Giudice di pace.
3. Riassunta la causa, il Giudice di pace di Roma con ordinanza del 21.3.2015 ha richiesto a questa Corte il regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo che la competenza per materia a conoscere della causa spetti al Tribunale di Roma.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il regolamento è inammissibile perchè tardivo, in quanto non richiesto alla prima udienza, come imposto dal combinato disposto degli artt. 38 e 45 c.p.c. (ex permultis, Sez. 6-3, Ordinanza n. 16143 del 30/07/2015, Rv. 636484).
5. Non è luogo a provvedere sulle spese, essendo stato il regolamento richiesto d’ufficio (Sez. L, Ordinanza n. 1167 del 19/01/2007, Rv. 594150), e comunque non avendole parti svolto attività difensiva.
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) dichiara inammissibile il regolamento richiesto dal Giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016