Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19360 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 18/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14781/2005 proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ENNA,

in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso l’avvocato MATERA FRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LA VIA Piergiacomo, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di

erede di T.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dagli avvocati POLIZZOTTO Marcella, POLIZZOTTO SALVATORE,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2005 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 29/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell’Assessore all’Industria della Regione Sicilia numero 283 del 2000 veniva finanziata l’acquisizione di aree comprese nel piano regolatore del Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Enna al fine di destinarle ad infrastrutture della zona (OMISSIS). Con successivo decreto lo stesso assessore autorizzava il Consorzio ASI ad occupare le predette aree tra le quali mq. 8040 del fondo di proprietà di T.M., in catasto al foglio 112 particelle 39 e 240. A seguito della mancata accettazione dell’indennità di esproprio dalla parte proprietaria, determinata in L. 960 al m.q., la Commissione Provinciale di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 14, con Delib. 14 gennaio 2002, determinava l’indennità medesima applicando il valore di Euro 9,30 al m.q.

Con citazione in data 28 novembre 2002 il consorzio ASI di Enna conveniva davanti alla corte d’appello di Caltanissetta T. M. proponendo opposizione avversò la stima della Commissione, deducendone l’eccessività ed affermando che l’indennità ablatoria doveva essere determinata in base ai criteri stabiliti dalla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17, ovvero con riferimento al valore agricolo medio delle colture praticate.

Resisteva la parte privata chiedendo in via riconvenzionale che l’indennità in parola venisse quantificata sulla base di un maggior valore di stima rispetto a quello ritenuto dalla Commissione.

Espletata la consulenza: tecnica la causa veniva decisa con il rigetto della opposizione, e con l’accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale.

La corte di merito rilevava innanzitutto la sussistenza di possibilità legali di edificazioni sul terreno di cui si tratta.

Ciò tanto in considerazione delle previsioni del piano consortile quanto, soprattutto, in base alle previsioni urbanistiche contenute nel piano regolatore generale comunale, che classificava quella in questione come Zona Produttiva Industriale. Rilevava l’erroneità della posizione del Consorzio secondo il quale la determinazione dell’indennità di espropriazione in questione doveva essere effettuata, in virtù del richiamo contenuto nel D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 e nella L. Sicilia n. 21 del 1984, art. 21, in base alla L. n. 865 del 1971. Secondo il giudice di merito, infatti, il richiamo agli artt. 16 e 17 di tale legge del 1971 operato dal citato art. 53, si doveva ritenere riferito esclusivamente alle disposizioni di carattere procedimentale e non anche alle disposizioni riguardanti i criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione, caducati a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dalla sentenza della corte costituzionale n. 5 del 1980. Rilevava quindi, quanto alla stima del fondo, che il consulente tecnico bene aveva adottato il metodo analitico essendo nella specie inapplicabile il modello sintetico comparativo in mancanza di un mercato di superfici alienabili nell’area di sviluppo del consorzio destinate ad industrie. Faceva riferimento, invece, ai propri precedenti relativi alla stima di fondi con il medesimo vincolo di destinazione e, sulla base delle suddette esperienze inclusa una riguardante lo stesso procedimento espropriativo, stimava l’area espropriata del valore di Euro 10,33 per m.q., e pertanto complessivamente in Euro 83053,20. Applicando pertanto la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, considerando il reddito dominicale rivalutato in misura pari allo zero, non avendolo accertato il consulente tecnico, determinava l’indennità di esproprio in Euro 41526,60.

Escludeva quindi la sussistenza dei presupposti per la riduzione del 40% previsto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 2, innanzi citata.

Riteneva infine spettante l’indennità di occupazione per il mancato godimento di m.q. 8040 dalla data di occupazione a quella dell’esproprio, e che la stessa dovesse essere determinata applicando il criterio suppletivo degli interessi legali per ciascun anno, ai tassi vigenti, sulla somma spettante a titolo di indennità di espropriazione.

Riteneva spettanti gli interessi legali sulle indennità di espropriazione nonchè sulle indennità di occupazione.

Contro questa sentenza ricorre il consorzio ASI della provincia di Enna con atto articolato su cinque motivi.

Resiste con controricorso T.L. subentrato all’originaria parte privata, T.M., deceduto in (OMISSIS), in quanto erede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del suo ricorso il consorzio ASI della Provincia di Enna lamenta la violazione ovvero l’errata applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 e della L.R. n. 1 del 1984, art. 21, con riferimento all’applicabilità delle previsioni di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17, ed ai criteri da adottarsi in tema di determinazione dell’indennità di esproprio. Il ricorrente lamenta che il giudice di merito non ha ritenuto applicabile la previsione di cui alla suddetta L. n. 865, art. 16. Sostiene che nella specie nessun rilievo può avere la sentenza del Giudice della L. n. 5 del 1980 con la quale veniva dichiarata l’illegittimità dell’art. 16 comma 56 della legge in questione, così come successivamente modificato. Infatti la L.R. n. 1 del 1984, art. 21, che contiene la disciplina dei Consorzi delle Aree di sviluppo industriale della Sicilia, stabilisce che le espropriazioni occorrenti all’esecuzione delle opere o preordinate agli insediamenti industriali sono predisposte con le procedure previste dal T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53.

Conseguentemente, sostiene ancora il ricorrente, poichè l’art. 53 suddetto opera un rinvio recettizio alle previsioni di cui alla L. n. 165 del 1971, artt. 16 e 17, a vicende come quella in esame deve applicarsi, quale criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione, il valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in atto nell’aria da espropriare.

1.a. Il motivo è infondato. Questa Corte da tempo ha dato luogo ad una stabile giurisprudenza che il collegio non ha alcun motivo per abbandonare, secondo la quale, con riguardo al meccanismo di determinazione dell’indennità fissato dall’art. 53 del t.u. delle leggi sugli Interventi nel Mezzogiorno, (D.P.R. n. 218 del 1978), richiamato dalla L.R. Sicilia n. 1 del 1984, art. 21, la dichiarazione di incostituzionalità di questi ultimi (sent. Corte Cost. nn. 5 dell’1980 e 223 del 1983), già anteriormente alla citata legge regionale relativamente alle aree edificabili, rende applicabili per queste ultime la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

Questa, dunque, costituendo norma di riforma economico sociale, si pone come limite all’esercizio della stessa potestà legislativa esclusiva regionale.

Detto principio, secondo la giurisprudenza, vale anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del predetto art. 5 bis, la quale non si è estesa alla bipartizione fra aree agricole di edificabili ed è stata limitata ai soli terreni fabbricabili che possono espropriarsi solo corrispondendo, di regola, il valore venale dell’espropriato, con esclusione dell’applicabilità di valori convenzionali ed astratti del tipo di quelli agricolo medio o tabellari (Cass. N. 5565 del 2009 en 2108 del 2011, da ultima).

Il giudice di merito ha seguito per l’appunto questo indirizzo ed ha ritenuto che una volta caducato il principio stabilito dalla predetta L. n. 865 del 1971, art. 16, ovvero una volta avvenuta la espulsione dal nostro ordinamento dei criteri di indennizzo basati sui valori agricoli medi per le aree edificabili, il richiamo contenuto al D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53, si deve intendere come limitate alle sole disposizioni procedimentali e processuali non colpite dalla declaratoria di incostituzionalità.

2. Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente lamenta la violazione e l’errata applicazione del D.Lgs. n. 333 del 1992, art. 5 bis, come convertito nella L. n. 359 del 1992. Sostiene che in ogni caso l’art. 5 bis suddetto non poteva essere applicato alla fattispecie in esame giacchè il carattere edificabile del terreno non era comunque sussistente ab inizio, giacchè lo stesso era qualificato agricolo prima dell’approvazione del piano regolatore del Consorzio. Inoltre il giudice del merito non avrebbe compreso che applicando la norma suddetta si realizza un immotivato arricchimento dell’espropriato alla luce dell’intervento pubblico sul bene. Lamenta infine la disattenzione del giudice del merito nei confronti dei pareri espressi dall’ufficio legislativo legale della regione siciliana, tutti nel senso della tesi sostenuta oggi il ricorso.

2.a. Osserva la corte, come peraltro si è anticipato in narrativa, che la sentenza impugnata (foglio cinque e seguenti) esamina il punto relativo alla natura, edilizia oppure agricola, del terreno di cui si tratta. La sentenza rileva che la superficie in oggetto è sita in territorio di Enna ed è classificata dal piano regolatore generale del comune di Enna, adottato nel 1979 ed approvato con decreto dell’assessore regionale competente il 23 marzo di quell’anno, come zona produttivo – industriale. Rileva pure la sentenza che il decreto di occupazione è stato emesso in data 12 giugno 2000,che l’immissione in possesso è avvenuta in quell’anno e, quindi, che il decreto di esproprio è stata emesso l’11 settembre 2002. Ritiene dunque correttamente il giudice di merito che a tale strumento urbanistico debba farsi riferimento, ovvero al piano regolatore generale comunale, e non ad altro, per stabilire la sussistenza o meno delle possibilità legali di edificazione al momento in cui la procedura ablativa ebbe inizio.

Il motivo stesso dunque è infondato nella sua unica e fondamentale doglianza, essendo nel resto meramente deprecatorio della decisione, alla luce dello stabile orientamento espresso da questa corte di cassazione secondo il quale un’area va ritenuta edificabile quando e per il fatto che risulti come tale classificata dagli strumenti urbanistici vigenti (Cass. N. 1739 del 2003 ex multis), incidendo la destinazione ad uso industriale sul valore economico del bene e non sulla sua natura giuridica.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla violazione della legge sulla trasparenza derivante, a suo dire, dal fatto che all’eccezione sollevata nel giudizio di merito conseguente alla mancata risposta da parte della Commissione per l’esproprio, più volte inutilmente sollecitata a render pubblici i criteri di valutazione adottati, nulla venne mai risposto.

3.a. La doglianza è inammissibile per carenza di interesse a proporla. Non si comprende, nè viene precisato, quale lesione, con riferimento al diritto in contesa, sia derivata dalla pretesa irregolarità, all’odierno ricorrente. La procedura di opposizione alla stima infatti introduce un autonomo giudizio finalizzato all’accertamento dell’ammontare legittimo della medesima. Essa pertanto prescinde dall’esame sotto il profilo amministrativo del provvedimento amministrativo, cosicchè gli eventuali vizi della procedura amministrativa, in quanto tali, non assumono rilevanza nel giudizio di opposizione stesso.

4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la motivazione insufficiente oppure omessa su un punto decisivo della causa relativo ai criteri di determinazione dell’indennità spettante all’espropriato alla luce delle risultanze peritali. In particolare il ricorrente lamenta che il giudice di merito benchè abbia condiviso il metodo analitico adottato dal perito, abbia poi preferito una conclusione differente relativamente all’ammontare della indennità senza chiarire le ragioni di tale parziale di scostamento.

4.a. Osserva collegio che la motivazione della corte di merito, che ha dissentito dalle posizioni dell’odierno ricorrente, è, contrariamente a quanto egli sostiene, perfettamente ricostruibile.

Il giudice di merito afferma che il consulente tecnico ha correttamente adottato il metodo analitico. Tuttavia, pur dentro tale analisi, la corte ha ritenuto rilevanti le valutazione assegnate a fondi con medesimo vincolo di destinazione a mezzo di procedimenti giudiziari espropriativi, i cui esiti dunque ha considerato come indicatori di uno stabilizzato valore di riferimento.

Il motivò pertanto, poichè dietro lo schermo della critica alla motivazione in realtà mira a riesaminare i fatti di causa, è inammissibile.

5. Con il quinto motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 92 c.p.c., lamentando la subita condanna alle spese. A suo avviso attesa la complessità della materia ed atteso il fatto che il resistente aveva avanzato una domanda riconvenzionale che è stata implicitamente rigettata, le spese dovevano essere compensate.

5.a. Il motivo è inammissibile. La pronuncia sulle spese non è impugnabile se motivata, e nella specie la corte di merito ha individuato nel consorzio ASI il soccombente sostanziale (atteso peraltro che la misura della indennità è stata, sia pure in piccola misura, aumentata come richiesto nella riconvenzionale), ed ha dunque con ciò adeguatamente motivato.

6. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudìzio di legittimità, e le liquida in Euro 2500,00 per onorari, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonchè alle spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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