Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19360 del 21/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 19360 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 15340-2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
2013
2040

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

SALVAREZZA CATERINA;

Data pubblicazione: 21/08/2013

- intimata –

avverso la sentenza n. 516/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 04/06/2007 r.g.n. 723/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO

cse-t-è.- vn

udito l’Avvocato r’ALOISTO CARLA per delega MARITATO

JEÉ15)\
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

VENUTI;

RG. n. 15340/08
Ud. 11.6.2013

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 4
giugno 2007, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado,
ha accolto la domanda proposta da Salvarezza Caterina, lavoratrice
domestica, ed ha condannato l’INPS all’accreditamento in suo
favore dei contributi figurativi di maternità per i periodi di
astensione dal lavoro per maternità relativi alla nascita di due suoi
figli avvenuta nel 1966 e nel 1971.
Ha osservato la Corte di merito che non era condivisibile la
tesi del giudice di primo grado, secondo cui la Carapezza restava
esclusa dal beneficio della contribuzione figurativa, per essere
stata prevista, per le lavoratrici domestiche, la tutela della
maternità, per la prima volta, dal d.p.r. n. 1403/71, successivo a
detti eventi.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 151/2001, tale
beneficio doveva ritenersi applicabile anche alle lavoratrici
domestiche, ancorchè riferito ad anni in cui per esse non era
prevista l’assicurazione obbligatoria per maternità.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS
sulla base di tre motivi. La sig.ra Salvarezza non si è costituita in
giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di
diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore (tale
disposizione è stata abrogata dall’art. 47, comma 1, lett. d), della
legge 18 giugno 2009 n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009), l’Istituto
ricorrente denunzia violazione dell’art. 2, comma 504, della legge

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

24 dicembre 2007 n. 244, con riferimento all’art. 25 d. lgs. 26
marzo 2001 n. 151.
Deduce che, essendo incontestato che la sig.ra Salvarezza,
era titolare di pensione a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria con decorrenza dal 1° marzo 1995, e cioè da epoca
può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 25 dello
stesso decreto legislativo, come autenticamente interpretato
dall’art. 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, con la
conseguenza che la predetta pensionata non poteva beneficiare
della contribuzione figurativa.
2.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando

violazione e falsa applicazione degli artt. 2114 cod. civ., 1, 2, 4, 5,
6 e 9 della legge n. 1204 del 1971, 1 d.p.r. n. 1403 del 1971, 2 d.
lgs. 16.09.1996 n. 564, 25 d. lgs. n. 151 del 2001, formula il
seguente quesito di diritto: “se è possibile l’accredito di contributi

figurativi per il periodo di astensione obbligatoria per maternità
riferito ad anni in cui non era prevista l’assicurazione obbligatoria
per maternità per le lavoratrici madri”.
3. Con il terzo motivo, denunziando insufficiente motivazione,
il ricorrente deduce che la Corte di merito non ha dato
sufficientemente conto delle ragioni per le quali ha disatteso la tesi
del giudice di primo grado, secondo cui il diritto per le lavoratrici
domestiche all’accredito dei contributi figurativi spetta solo a
decorrere dal 1° luglio 1972 (data questa successiva agli eventi per
cui è controversia) per effetto del d.p.r. n. 1403 del 1971, le cui
disposizioni non sono state abrogate dal d. lgs. n. 151 del 2001.
4.

Il ricorso è inammissibile, non risultando che esso sia

stato notificato alla controparte.
Ed infatti il ricorso risulta essere stato spedito dall’Ufficiale
Giudiziario per la notifica a Salvarezza Caterina a mezzo il servizio
postale il 4 giugno 2008, ma non è prodotto agli atti il relativo
avviso di ricevimento.

antecedente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 151 del 2001, non

3

Al riguardo è principio consolidato di questa Corte che “La

notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la
spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo
plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149
cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta
della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia
stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata
produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità,
bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può
essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.)
e l’inammissibilità del ricorso medesimo. A tale conclusione non osta
la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 – con la quale
è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto
dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, terzo comma, della legge 20
novembre 1982,

n.

890, nella parte in cui prevede che la

notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione
dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario -, atteso che detta
decisione presuppone l’avvenuto accertamento della sussistenza
della notificazione” (Cass. 15 luglio 2003 n. 11072; Cass. 18 marzo
2004 n. 5481; conformi alla prima parte della massima: Cass.
8626/01; Cass. 6987/01; Cass. 2238/99; Cass. 7935/98; Cass.
3764/95).
Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio,
stante la mancata costituzione di Salvarezza Caterina.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma in data 11 giugno 2013.

consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA