Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19360 del 20/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 19360 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

SENTENZA

sul ricorso 12791-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
699

MORINI PAOLA;
– intimata –

Nonché da:
MORINI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
ARCHIMEDE 10, presso lo studio dell’avvocato VIVIANA

Data pubblicazione: 20/07/2018

CALLINI,

rappresentata e difesa dagli avvocati

RAFFAELE DE GIROLAMO, SILVIA MORINI giusta delega a
margine;
– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

avverso la sentenza n. 68/2010 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale;
uditi per il ricorrente gli Avvocati DE GIROLAMO e
MORINI che si riportano agli atti.

– intimata –

3

FATTI DI CAUSA
In data 15 marzo 2007 l’Ufficio notificava a Paola Morini un avviso di
liquidazione relativo all’anno d’imposta 2002, con il quale revocava le
agevolazioni fiscali “prima casa” richieste in sede di acquisto di una abitazione
sita nel comune di Sutri (Viterbo) in quanto l’immobile era edificato in una
zona con destinazione a ville e quindi lo stesso, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 2
agosto 1969 non poteva godere delle agevolazioni fiscali richieste.

Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, la quale accoglieva il ricorso
della contribuente, ravvisando sia la tardività dell’atto sia non provato che
l’abitazione fosse di lusso.
Proponeva appello l’Agenzia delle entrate e la Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, con sentenza 68/38/10 del 22 marzo 2010, rigettava tale
ricorso, pur ritenendo l’atto tempestivo in quanto eseguito nell’ambito della
proroga dei termini prevista dalla nuova formulazione dell’art. 11 della legge
n. 289 del 2002; nel merito, tuttavia, ravvisava un contrasto tra le previsioni
del Regolamento Edilizio (zona destinata a ville) sulla quale l’Ufficio fonda le
proprie ragioni e quelle del P.R.G. (zona residenziale) che invece invoca la
parte, ritenendo determinante la verifica in fatto delle caratteristiche
dell’abitazione venduta, al fine di stabilire se la stessa possa qualificarsi villa
(ossia abitazione di lusso) oppure abitazione non di lusso. In mancanza di
elementi probatori forniti dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio si fonda sulla perizia giurata di parte, secondo la quale “l’immobile,

porzione di un fabbricato bifamiliare, ha una superficie utile di mq 95 disposta
su due piani, con caratteristiche costruttive e finiture di media qualità e detta
tipologia costruttiva non rientra, anche a livello di concettualità generale,
nella più raffinata, particolare ed elegante immagine di costruzione a villa.
Pertanto l’accertamento dell’Ufficio si ritiene infondato. Le spese di giudizio si
compensano tra le parti attesa la reciproca soccombenza. P.Q.M. La
Commissione accoglie parzialmente l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.”

Ric.n.rg. 12791 del 2011- Udienza dei 3 maggio 2018

Avverso l’avviso di liquidazione la contribuente presentava ricorso avanti la

4

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi e il
contribuente si costituiva con controricorso chiedendo l’inammissibilità o
comunque il rigetto del ricorso e proponendo altresì appello incidentale
condizionato.
In prossimità dell’udienza la contribuente presentava memoria insistendo
sulle richieste di cui sopra.
RAGIONI DELLA DECISIONE

comma 1, n. 3, la ricorrente Agenzia delle entrate assume che la sentenza
impugnata avrebbe violato l’art. 1 del D.M. 2 agosto 1969 in combinato
disposto con l’art. 1, nota 2 bis, della Tariffa prima parte allegata al d.P.R. n.
131 del 1986, norme secondo cui sono considerate di lusso le abitazioni
realizzate su aree destinate a ville dagli strumenti urbanistici.
Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.,
comma 1, n. 5, la ricorrente Agenzia delle entrate deduce omessa
motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in
quanto la sentenza parte dal presupposto di un contrasto tra gli strumenti
urbanistici vigenti, mentre il regolamento edilizio non potrebbe avere la
funzione di prevedere una destinazione di una determinata area non essendo
uno strumento di pianificazione urbanistica ma solo di completamento e
specificazione degli strumenti della pianificazione urbanistica stessa, ai quali
soli spetta stabilire le destinazione d’uso delle varie zone; inoltre in giudizio,
fin al primo grado l’Ufficio avrebbe provato che il Comune di Sutri aveva
destinato la zona alla costruzione di ville.
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato la contribuente deduce,
in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, violazione e falsa
applicazione degli artt. 24 e 32 in relazione all’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, in quanto la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
del Lazio non avrebbe disposto lo stralcio della documentazione presentata
dall’Agenzia delle entrate perché prodotta tardivamente in appello.

Ric.n.rg. 12791 del 2011- Udienza del 3 maggio 2018

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.,

5

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato la contribuente
deduce, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, nullità della
sentenza in quanto questa non avrebbe disposto lo stralcio della
documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate, in quanto prodotta
tardivamente in appello.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato la contribuente deduce,
in relazione all’art. 36d cod. proc. civ., comma 1, n. 5, violazione o falsa

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto la
sentenza impugnata avrebbe ritenuto che il Regolamento Edilizio potesse
contenere previsioni riguardo alla destinazione del territorio, perché il
regolamento edilizio non può avere la funzione di prevedere una destinazione
di una determinata area, non essendo uno strumento di pianificazione
urbanistica.
I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere affrontati
congiuntamente, sono infondati.
Il primo motivo di ricorso, nel sostenere la necessità di rifarsi agli strumenti di
pianificazione urbanistica per valutare se un’abitazione possa o meno essere
considerata di lusso, presuppone necessariamente infatti una valutazione nel
merito dello piano regolatore del comune di Sutri e del regolamento edilizio,
valutazione che è interdetta in sede di legittimità, non operando, con riguardo
a tali norme giuridiche secondarie, il principio

“iura novit curia” e non

rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del
giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta
conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass. 10
ottobre 2008, n. 24922; Cass. 29 maggio 2006, n. 12786). Pertanto, qualora
con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di
un regolamento comunale, è necessario – in virtù del principio di
autosufficienza del ricorso stesso – che le norme del regolamento invocate
siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle

Ric.n.rg. 12791 del 2011- Udienza del 3 maggio 2018

rT

applicazione dell’art. 1 del D.M. 2 agosto 1969 e insufficiente o contraddittoria

6

norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle
fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio
“iura novit curia”,

e non rientrando, pertanto, la conoscenza

dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del
giudice, che, solo ove ‘disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta
conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass. 29
agosto 2006, n. 18861).

di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente
un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è,
invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica
valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13
ottobre 2017, n. 24155); inoltre nel giudizio di cassazione non si possono
prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che
implichino indagini ed ,accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di
merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 25 ottobre
2017, n. 25319).
Peraltro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa
dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di cui all’art. 1, comma 3,
tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, occorre avere riguardo alla nozione
di superficie utile complessiva di cui all’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, pari a
quella che residua una volta detratta, dall’estensione globale riportata
nell’atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e
posto macchina, in maniera tale che la superficie superi i 240 mq (Cass. 31
marzo 2017, n. 8421): nel caso di specie invece l’abitazione è di soli 95 mq.
Quanto al secondo motivo, anche a volere escludere valore al Regolamento
Edilizio ai fini della qualificabilità di un’abitazione come di lusso, il suo
eventuale accoglimento rafforzerebbe le motivazioni della sentenza

Ric.n.rg. 12791 del 2011- Udienza del 3 maggio 2018

Occorre aggiungere che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione

7

impugnata (tanto è vero che questa stessa doglianza è oggetto anche del
terzo motivo del ricorso incidentale condizionato) perché la pronuncia della
Commissione Tributaria Regionale afferma che è il regolamento edilizio a
considerare zona adibita a ville quella in cui insiste l’abitazione oggetto della
presente controversia.
In effetti, la sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma chiara, di
fronte a degli strumenti urbanistici non univoci quanto alla attribuzione o

ragionevole che ha condotto i Giudici a negare tale qualifica in presenza di
una perizia prodotta dalla parte che negava tale qualifica e in assenza di
prove contrarie dell’Ufficio: la valutazione effettuata dalla sentenza impugnata
è una tipica valutazione di merito e, in tema di valutazione delle prove, il
principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116
cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito,
insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).
Pertanto, poiché i motivi del ricorso principale sono infondati, il ricorso
incidentale condizionato della contribuente deve ritenersi assorbito; il ricorso
va respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate e la condanna alle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.000, oltre a
rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 maggio 2018.

meno della qualifica di abitazione di lusso, ha svolto un ragionamento in fatto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA