Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19360 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ULTRATEX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato D’APONTE MARCELLO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– controricorrente –

contro

Z.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CROCE ROBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE PASCALE LUIGI, giusta mandato

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2118/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/04/2006 r.g.n. 1987/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 7.10.2009, Z.K. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la spa Ultratex ed esponeva di avere prestato il proprio lavoro alle dipendenze della convenuta mediante tre contratti di formazione e lavoro stipulati pressi diversi negozi, contratti i quali dissimulavano un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a partire dal 1993 o in subordine dal 1997. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l’illegittimità del recesso intimatole il 31.5.1999 e la condanna al pagamento di Euro 12.505,00 a titolo di differenze retributive. Previa costituzione ed opposizione della convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda unicamente in punto differenze retributive, la respingeva nel resto.

2. Proponeva appello la Z.. Si costituiva la Ultratex e la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara nullo il termine apposto al contratto di lavoro stipulato il (OMISSIS), condannava la convenuta al risarcimento del danno, liquidava differenze retributive.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Ultratex deducendo:

– violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

– violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1206, 1217, 1218, 1223 e segg. c.c., art. 2106 c.c., e carenza di motivazione in ordine all’impugnazione del licenziamento intimato alla Z. il (OMISSIS).

Resiste con controricorso Z.K.. Nelle more del processo le parti appaiono avere raggiunto un accordo transattivo, come da atto stragiudiziale prodotto. Tale atto contiene la rinuncia della Z. a qualsiasi pretesa, ma appare condizionato al pagamento dell’ultima rata ed allo svincolo di somme da parte del giudice dell’esecuzione. Trattasi quindi di rinuncia condizionata e non specifica. Il processo deve essere ugualmente trattato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Sostiene la ricorrente che in caso di illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, l’impugnativa del recesso deve essere esercitata come azione di nullità e non come impugnativa del licenziamento. Per conseguenza il giudice ha pronunciato “extra petita” e la domanda andava respinta.

5. Il motivo è infondato. Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato (ovvero un contratto di formazione e lavoro senza formazione) viene qualificato come rapporto a tempo indeterminato , l’atto col quale il datore di lavoro comunica la scadenza del termine costituisce nella sostanza un licenziamento.

Non esce dai limiti del “petitum” il giudice il quale dichiara invalido il recesso e liquida il danno nell’esercizio del suo potere di qualificazione giuridica dei fatti prospettati dalla parte.

6. Deduce la Ultratex che ai fini del risarcimento del danno manca l’offerta della prestazione. Motivo infondato, in quanto si risolve in una diversa valutazione delle portata della dichiarazione di volontà della Z., come apprezzata dal giudice di merito con adeguata motivazione.

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti motivi, in relazione alla complessità in fatto della vicenda, all’opinabilità delle questioni trattate ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione delle spese del processo di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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