Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19360 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 07/07/2021), n.19360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25921/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.A.S., con l’avv. Antonino Palmeri e il prof. avv.

Francesco D’Ayala Valva, nel domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Viale Parioli n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per

Lombardia – Milano n. 150/02/12, pronunciata in data 19 settembre

2014 e depositata il 18 ottobre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre

2020 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. Il contribuente stipulava un atto di cessione di un ramo d’azienda in data (OMISSIS), cui faceva seguito la notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Ufficio ed avente ad oggetto il recupero a tassazione della plusvalenza non dichiarata. L’Ufficio rilevava, infatti, di aver già calcolato in via definitiva il valore della cessione: detto calcolo si fondava su un atto impositivo precedentemente assunto dall’Amministrazione, relativo all’imposta di registro e notificato al contribuente, ma non impugnato.

2. Il contribuente adiva così il giudice di prossimità censurando l’automatica trasposizione del maggior valore dell’azienda, così determinato ai fini dell’imposta di registro, anche in relazione al calcolo della plusvalenza. Ivi rappresentava altresì le circostanze idonee a dimostrare la veridicità del corrispettivo indicato nel contratto e, soprattutto, evidenziava di non aver prestato acquiescenza al maggior valore determinato dall’Ufficio ai fini dell’imposta di registro, essendo essa imputabile tutt’al più al cessionario che aveva corrisposto anche l’imposta liquidata. Replicava l’Ufficio di aver notificato l’avviso di rettifica e liquidazione al contribuente, che vi prestava comunque acquiescenza omettendone l’impugnazione.

3. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. Insorgeva con ricorso in appello l’Amministrazione finanziaria censurando sia la contraddittorietà della motivazione addotta dai giudici di primo grado a fondamento della propria decisione, sia un’erronea valutazione dei fatti di causa, perchè basata su irrilevanti elementi addotti dal contribuente.

4. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio giacchè il valore accertato dall’Ufficio poggiava sui criteri adottati per la determinazione dell’imposta di registro anzichè sul valore di mercato. Evidenziava inoltre che il valore accettato dall’acquirente, mediante il versamento della maggior imposta di registro liquidata dall’Ufficio, non poteva riverberarsi negativamente sul venditore.

5. Ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato con due motivi di ricorso, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54 (nel testo vigente ratione temporis, ora art. 86), e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, rileva la legittimità dell’operato dell’Ufficio laddove ha rideterminato il corrispettivo ricevuto dall’alienante sulla base del valore accertato ai fini dell’imposta di registro, essendo rimesso al contribuente l’onere di superare la presunzione invocata dall’Ufficio.

Il motivo è infondato.

1.1. Insufficiente è, ai fini dell’accertamento della maggiore plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d’azione, il valore determinato per la liquidazione dell’imposta di registro. In materia questa Corte ha invero posto a carico dell’Amministrazione l’onere di individuare gli ulteriori elementi anche presuntivi, purchè gravi, precisi e concordanti, come tali capaci di fondare il diverso prezzo della cessione rispetto a quanto dichiarato dalla contribuente. Solo ove l’Ufficio abbia adempiuto al proprio onus probandi il contribuente sarà chiamato a fornire la prova contraria.

1.2. Occorre poi osservare come l’illegittimità del criterio adottato dall’Ufficio sia da ricercare nello ius superveniens e, segnatamente, nel D.Lgs. n. 147 del 2015, il quale, all’art. 5, comma 3, stabilisce che “Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”. Tale norma deve essere interpretata nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende e per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato accertato (con rettifica operata motu proprio dall’Ufficio) a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale.

1.3. Peraltro, la disposizione in commento deve essere qualificata come norma interpretativa sicchè essa può ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso quale è quello odierno, tenuto conto che, come affermato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative in conformità anche ai recenti arresti di questa Corte (Cass. n. 24857/2016; Cass. n. 7488/2016; Cass. n. 6135/2016). In questo senso, anche recentemente, questa Corte ha statuito l’applicazione della novella in oggetto ai giudizi pendenti avanti a sè, relativi ad accertamenti pregressi, ricostruendo l’evoluzione ed il consolidarsi dell’orientamento (cfr. Cass. V, n. 7665/2020).

2. Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria censura l’omesso esame e/o motivazione circa un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Afferma che il Giudice di merito avrebbe omesso di considerare un fatto specifico, dedotto in giudizio dall’Ufficio sia in primo grado, sia nel giudizio di riforma, ossia la circostanza che anche il contribuente-cedente aveva prestato acquiescenza all’imposta di registro liquidata, non avendo impugnato l’avviso di rettifica notificatogli ed avendo finanche versato l’imposta.

2.1. Il motivo è infondato.

Sul punto è più volte intervenuta questa Corte enunciando il principio, cui questo Collegio aderisce ed intende dare continuità, per cui integra un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., in L. n. 134 del 2012, soltanto l’omesso esame di un fatto storico (non di un documento o di un atto), che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (cfr. sul punto, Cass. n. 16703 del 25/06/2018). Non integra pertanto il vizio in questione l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (cfr. Cass. n. 27415 del 2018).

2.2. Nel caso in esame il giudice d’appello ha rigettato il motivo svolto dalla difesa erariale statuendo che non potesse esservi acquiescenza sia perchè il versamento era stato (invece) eseguito dall’acquirente, sia perchè le ragioni di convenienza di quest’ultimo non potevano vincolare anche il contribuente venditore. La Corte tributaria regionale ha pertanto valutato la questione sottoposta, ma ha concluso condividendo l’eccezione svolta dal contribuente nella parte in cui negava la possibilità di far ricadere sul venditore la condivisione e l’acquiescenza manifestata dall’acquirente circa il valore di registro. La decisione impugnata è dunque scevra dal dedotto vizio di omesso esame, rilevandosi al contrario un adeguato scrutinio delle circostanze dedotte cui ha fatto seguito una pronuncia specifica (e di rigetto) sul punto.

2.3. A latere la circostanza che la difesa erariale, che peraltro non riporta integralmente nè il testo nè il contenuto esatto della decisione impugnata, ha solo dedotto che il versamento sarebbe avvenuto ad opera del contribuente, ma non ha risulta aver fornito alcuna prova sul punto, sicchè viene meno lo stesso presupposto assunto a fondamento del motivo.

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di merito, condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite a favore del sig. G.A.S. che liquida in Euro millecinquecento/00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborsi nella misura forfettaria del 15%, Iva e C.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

 

 

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