Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19360 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 18/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14412/2015 proposto da:

CEM SPA CASA DI CURA SANTA MARIA DEL POZZO, in persona del legale

rappresentante p.t. Dott.ssa M.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 105, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO DI FEO, rappresentata e difesa dagli avvocati

GENNARO BARBATO, MARIA GIORDANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASL NAPOLI (OMISSIS) SUD, in persona del Commissario Straordinario,

Dott. P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI

29, presso lo studio dell’avvocato ROSA ANNA PELUSO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5004/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Napoli, pronunziando sull’appello proposto dalla ASL Napoli (OMISSIS) avverso la sentenza emessa il 14 novembre 2011 dal Tribunale di Nola, accogliendo il gravame, ha rigettato la domanda di pagamento di Euro 251.026,45 avanzata dalla C.E.M. – Casa di Cura S. Maria del Pozzo S.p.A. ed ha confermato nel resto la sentenza appellata;

– con questa il Tribunale aveva deciso sull’opposizione proposta dalla ASL al decreto ingiuntivo notificato dalla società C.E.M. per l’importo complessivo di Euro 3.759.934,96, per prestazioni di riabilitazione della L. n. 833 del 1978, ex art. 26, di laboratorio di analisi e di radiologia erogate negli anni 2003, 2004 e 2005 e per prestazioni di degenza erogate nell’anno 2005 dal centro, provvisoriamente accreditato pressol’ASL, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 6, oltre interessi e spese di lite;

– l’opponente, riconoscendo fondata la pretesa per la somma di Euro 2.420.127,77, aveva sostenuto di non essere debitrice del restante importo di Euro 1.339.807,20, per non essere dovute le somme relative a prestazioni afferenti la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) ed a prestazioni di laboratorio analisi, per le quali il centro non era temporaneamente accreditato, nonchè alle degenze perchè le prestazioni eccedevano quelle autorizzate ed a prestazioni di riabilitazione perchè eccedenti la COM (capacità operativa massima) determinata ai sensi del DGRC, applicabile ratione temporis;

– il Tribunale aveva ritenuto non provata dal centro l’esistenza del rapporto di accreditamento per le prestazioni sanitarie di RMN e non provato, invece, dalla ASL l’assunto che parte dei corrispettivi riguardasse prestazioni eccedenti la COM; aveva perciò concluso che spettasse al centro, oltre alla somma riconosciuta di Euro 2.420.127,77 (per la quale era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo), la somma ulteriore di Euro 1.282.598,59, oltre interessi e spese del primo grado di giudizio;

– l’appello è stato proposto solo in riferimento alla somma di Euro 251.026,45, per la quale la ASL ha sostenuto l’assenza di accreditamento provvisorio relativamente a prestazioni di riabilitazione (per Euro 13.605,22) e prestazioni di analisi (per Euro 492,35), nonchè l’erronea attribuzione per prestazioni RMN della somma di Euro 208,66 e l’indebito riconoscimento di giornate di degenza eccedenti quelle autorizzate (per Euro 236.720,26);

– la Corte d’appello ha ritenuto che il centro non avesse fornito la prova del rapporto di accreditamento per le attività di patologia clinica, di analisi, di degenza e di riabilitazione contestate dalla controparte e che comunque vi fosse la prova che era stata chiesta la remunerazione di giornate di degenza in eccesso rispetto a quelle autorizzate;

– quanto alle prestazioni per RMN (peraltro incidenti soltanto nella modesta misura di Euro 208,66), la Corte ha dato conto di un contenzioso ancora in atto, che aveva indotto già il primo giudice al rigetto della pretesa, col solo riconoscimento della somma di Euro 208,66, dovuto ad un errore di calcolo;

– in conclusione, il secondo giudice ha accolto integralmente l’appello ritenendo non dovuta la somma in contestazione perchè pretesa dal centro “a titolo di corrispettivo di prestazioni erogate in assenza del rapporto di accreditamento o eccedenti il numero contrattualmente autorizzato”; ha quindi condannato l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado;

– il ricorso è proposto da C.E.M. SpA Casa di Cura Santa Maria del Pozzo con quattro motivi;

– l’Azienda Sanitaria Locale NA (OMISSIS) SUD (già ASL NA (OMISSIS)) si difende con controricorso;

– fissata la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dall’art. 375 c.p.c., comma 2, il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– col primo motivo si deduce violazione del giudicato interno formatosi con la sentenza del Tribunale di Nola n. 2627 del 14 novembre 2011 sulla questione del riparto dell’onere della prova e della natura del credito azionato col decreto ingiuntivo;

– col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, error in procedendo, “erroneo ed omesso esame della documentazione prodotta dalla CEM in giudizio”, poichè, secondo la ricorrente, da questa documentazione si sarebbe dovuto desumere che era stata fornita la prova sia del rapporto di accreditamento con la ASL sia dell’effettivo numero di prestazioni erogate; prova, che perciò erroneamente il giudice ha ritenuto mancante;

– il primo motivo è infondato; il secondo è inammissibile;

– comune ad entrambi è la premessa circa la natura contrattuale del rapporto tra le Aziende Sanitarie Locali e le strutture accreditate, che consegue all’adozione del regime di accreditamento ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 e della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6 (cfr. Cass. n. 1740/11, n. 17711/14, n. 23657/15);

– questa premessa comporta che le regole di riparto dell’onere della prova siano quelle in astratto enunciate dalla Corte d’appello, per le quali spetta alla struttura sanitaria accreditata la prova della fonte contrattuale delle proprie pretese;

tuttavia, la motivazione del giudice necessita di una correzione nel senso che, secondo i principi generali, è vero che debba essere la struttura sanitaria che pretende il pagamento del corrispettivo a dare prova che le prestazioni siano state effettivamente erogate e rientrino nella tipologia di quelle accreditate ed autorizzate, ma spetta alla ASL la prova del fatto estintivo, tra cui rientra il superamento della COM;

– pertanto, non è corretto quanto astrattamente enunciato dalla Corte d’appello circa l’onere della prova gravante sulla struttura sanitaria anche in punto di rispetto della Capacità Operativa Massima (COM);

– tuttavia, come detto, si tratta di un’enunciazione del tutto astratta che non risulta aver comportato conseguenze sulla decisione, poichè è la stessa Corte d’appello a riconoscere che la statuizione del primo giudice – che aveva posto a carico della ASL la prova dell’avvenuto superamento della COM – è “statuizione che, tuttavia, non è stata impugnata e che, pertanto, non è più controvertibile per essere passata in giudicato” (pag. 4 della sentenza);

con questa affermazione risulta coerente la decisione laddove esclude le spettanze della C.E.M., non perchè quest’ultima non abbia provato il rispetto della COM, ma perchè, per alcune prestazioni (che – fatto salvo quanto si dirà per quelle di RMN – si riducono a quelle di riabilitazione ed analisi, peraltro incidenti nella misura complessiva di Euro 14.097,57, non particolarmente rilevante rispetto all’importo rimasto in contestazione in appello), ha ritenuto non provato il rapporto di accreditamento;

– per altre prestazioni (specificamente quelle relative ai giorni di degenza, incidenti per il ben più rilevante importo di Euro 236.720,26), la Corte d’appello ha invece ritenuto che la ASL abbia fornito la prova “che le giornate di degenza contestate eccedono quelle autorizzate” (pag. 5 della sentenza);

– dato quanto sopra, il primo motivo è infondato;

– infatti, non vi è stata alcuna violazione del giudicato sui criteri di riparto dell’onere della prova, dal momento che, pur avendo il giudice d’appello enunciato in astratto una regola di riparto non corretta (diversa da quella sulla quale si era formato il giudicato), non vi ha dato seguito nel caso concreto, per le ragioni anzidette;

il merito di queste ragioni è contestato col secondo motivo, con cui, in sostanza, la ricorrente deduce che il giudice avrebbe male interpretato la documentazione prodotta in giudizio sia dalla struttura sanitaria accreditata che dalla ASL e relativa alla prova del rapporto di accreditamento e del contratto in essere, nonchè delle prestazioni eccedenti quelle autorizzate;

– il motivo è inammissibile poichè attiene all’attività, riservata al giudice di merito, di valutazione della prova documentale, per di più senza che il ricorso indichi, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quali sarebbero i documenti rilevanti e quali ne sono i contenuti, nonchè i luoghi di reperimento degli stessi nei fascicoli di parte, non risultando documentazione allegata al ricorso;

– col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, error in procedendo, “erronea individuazione della normativa di riferimento, violazione del principio tempus regit actum”, riguardo alle richieste di corrispettivo per le prestazioni di RMN;

– la ricorrente critica la sentenza laddove fa riferimento alla Delib. Asl n. 279 del 2011, inerente le prestazioni erogate nel 2008, evidenziando come le richieste di corrispettivo oggetto di giudizio fossero riferite agli anni 2003, 2004 e, in parte, 2005;

– il motivo è relativo ad una soltanto di due distinte rationes decidendi riguardanti le prestazioni per RMN;

– infatti, la Corte territoriale, dopo aver dato conto della Delib. di cui sopra, ha aggiunto la constatazione che la pretesa di pagamento per le prestazioni di RMN era stata già rigettata dal giudice di primo grado – senza che il rigetto fosse stato impugnato dalla C.E.M. – e che residuava in contestazione la somma di Euro 208,66, dovuta ad “un errore di calcolo, non contestato dall’appellato” (pag. 5 della sentenza);

si tratta di una ragione idonea a sorreggere da sola la decisione di accoglimento dell’appello della ASL rispetto a detta somma (in sostanza, secondo il giudice, non dovuta già in conseguenza del giudicato formatosi sulla decisione di primo grado e solo erroneamente da questi attribuita alla C.E.M.);

– la mancata censura di tale ulteriore ed autonoma ratio decidendi comporta l’inammissibilità del terzo motivo per carenza di interesse (cfr. Cass. S.U. n. 7931/13 e numerose altre);

– col quarto motivo si deduce violazione delle norme sulle spese, atteso che C.E.M., alla quale sono state addebitate le spese sia del primo che del secondo grado, non sarebbe stata soccombente che in minima parte;

– il motivo è fondato;

– va fatta applicazione del principio di diritto per il quale il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. n. 6259/14 ed altre);

– corollario del principio appena enunciato è l’altro, pertinente al caso di specie, per il quale “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand’anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca (…) comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute” (così Cass. n. 9587/15);

– anche se la C.E.M. è stata soccombente nel grado di appello ed ha visto revocato il decreto ingiuntivo nel primo grado, non è soccombente all’esito complessivo della lite, essendo stata riconosciuta come dovuta gran parte della somma oggetto del decreto ingiuntivo;

– in conclusione, rigettati i primi tre motivi, va accolto il quarto e la sentenza va cassata limitatamente al capo di condanna alle spese della società appellata, qui ricorrente;

– poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

le spese dei gradi di merito vanno liquidate negli importi di Euro 2.500,00 (di cui Euro 200,00 per spese, Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.300,00 per onorari, ai sensi del D.M. n. 127 del 2004) per il primo grado e di Euro 6.500,00 (per compensi) per il secondo grado, così complessivamente nell’importo di Euro 9.000,00, oltre accessori;

– tenuto conto dell’esito complessivo della lite, ma anche del riconoscimento operato dalla ASL per la considerevole somma di Euro 2.420.127,77 (che perciò non ha formato oggetto del giudizio di opposizione) e dell’appello limitato alla somma di Euro 251.026,46 (effettivamente non dovuta), si ritiene che le spese dei gradi di merito possano essere compensate per un terzo e poste a carico della ASL appellante nella misura dei due terzi, di modo che la condanna della ASL va pronunciata per l’importo di Euro 6.000,00, per compensi, oltre accessori, come da dispositivo;

– sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità, atteso che è stato accolto un solo motivo e che non vi è prova della notificazione del controricorso, dal momento che non è stato prodotto l’a.r. relativo alla notificazione effettuata a mezzo posta;

– l’accoglimento parziale del ricorso comporta che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, condanna l’Azienda Sanitaria Locale NA (OMISSIS) SUD al pagamento dei due terzi delle spese dei due gradi di merito, complessivamente liquidati nell’importo di Euro 6.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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