Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1936 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1936 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso per revocazione 7935-2017 proposto da:
LINEA SMERALDO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
S. MELANIA, 15, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO
RICCIULLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
MARRONI BRUNO, erede di PASQUA Lancia, elettivamente
domiciliato, in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso lo studio
dell’Avvocato STEFANIA PAROLA, che lo rappresenta e difende;
MARRONI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI
PARENTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti nonché contro

Data pubblicazione: 25/01/2018

MARRONI MARIO, MARRONI MIRELLA, MARRONI MARINA,
MARRONI FIORENZO, MARRONI LELLA, MARRONI
ROBERTO, SABELLICO MARIA CARMELA, MARRONI
TIZIANO, MARRONI DANILO;

avverso la sentenza n. 22022/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 31/10/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Ritenuto che non sentenza n. 1453/2002 il Tribunale di Roma, su
domanda di Sabatino Marroni e Isolina Lancia, faceva luogo alla
divisione dell’immobile sito in Roma, alla via Petrosino, n. 23,
nell’ambito del giudizio finalizzato allo scioglimento della relativa
comunione intercorrente tra i medesimi attori, da un lato, e Sergio
Marroni e Pasqua Lancia, dall’altro;
che avverso tale sentenza, con atto notificato il 27 febbraio 2003,
proponevano appello Sergio Marroni e Pasqua Lancia;
che resistevano Roberto Marroni, Lella Marroni e Fiorenzo
Marroni, quali eredi di Sabatino Marroni e Isolina Lancia;
che nel giudizio di appello spiegava intervento la “Linea Smeraldo”
s.r.1., che con atto per notar Di Pietro in data 2 agosto 2005 aveva
acquistato dagli appellati i diritti tutti a costoro spettanti, quali eredi di
Sabatino Morroni e Isolina Lancia, in virtù della sentenza n.
1453/2002 del Tribunale di Roma e, più in generale, in dipendenza del
definendo giudizio divisorio;
che disposta la parziale rinnovazione della c.t.u., acquisito il
supplemento alla rinnovata c.t.u., con sentenza n. 1250 del 6 marzo
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– intimati –

2012 la Corte d’appello di Roma faceva luogo all’assegnazione dei
singoli cespiti ricompresi nell’immobile di via Petrosino, n. 23,
condannava “gli appellati in solido a versare agli appellanti, a titolo di
conguaglio, la somma di curo 14.741,42, oltre interessi legali” (così
sentenza d’appello, pag. 5), e regolava le spese del grado;

22022/16 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 31 ottobre
2016, ha rigettato il ricorso principale della Linea Smeraldo; ha
dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Bruno Marroni, quale
erede di Pasqua Lancia; ha regolato le spese del giudizio di cassazione;
che per quanto qui ancora rileva, con il terzo motivo la ricorrente
principale denunciava ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.
proc. civ., la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo
della controversia; l’erronea interpretazione della c.t.u., deducendo che
il c.t.u., a pag. 11 del supplemento, aveva determinato il conguaglio a
favore di essa ricorrente ed a carico di Sergio Marroni e Pasqua Lancia
in curo 34.088,78; che nondimeno la Corte di merito, che pur aveva
più volte richiamato nel corpo della sentenza gli esiti della c.t.u., aveva
erroneamente riprodotto le risultanze di cui al supplemento alla c.t.u.;
che, al contempo, la Corte d’appello non aveva enunciato le ragioni per
le quali aveva eventualmente inteso discostarsi dai rilievi dell’ausiliario;
che la Corte di cassazione ha dichiarato non meritevole di alcun
seguito questo terzo motivo, così motivando:
«Non merita alcun seguito il terzo motivo del ricorso principale.
Si rappresenta, in primo luogo, che, in ossequio al canone di cosiddetta
autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito
all’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., ben avrebbe dovuto la
ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il
compiuto vaglio del proprio assunto, riprodurre più o meno
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che la Corte di cassazione, II sezione civile, con sentenza n.

testualmente nel corpo del ricorso l’intero testo del supplemento della
consulenza disposta in seconde cure (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n.
4980 secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto
il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso
esame di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di

insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi – mediante
integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza
che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata,
dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla
quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la
decisività della risultanza stessa).
In ogni caso deve opinarsi per la inammissibilità del motivo in esame,
giacché le circostanze che il mezzo di impugnazione de qua veicola
(“nel trascrivere i dati relativi al conguaglio (…) la Corte ha trascritto
per errore le risultanze della tabella riepilogativa delle osservazioni alla
c.t.u. formulate da parte attrice (…). A causa dell’errore di trascrizione
le risultanze della perizia sono state completamente stravolte”: così
sentenza d’appello, pag. 12), sono destinate a rilevare, al più, nel segno
della previsione del n. 4 dell’art. 395 c.p.c.»;
che per la revocazione della sentenza di questa Corte la Linea
Smeraldo s.r.l. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 marzo e il
31 marzo 2017, sulla base di un motivo;
che hanno resistito con separati controricorsi Bruno Marroni e
Sergio Marroni, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività
difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
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legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o

che la Linea Smeraldo e Sergio Marroni hanno depositato
memorie.
Considerato che con l’unico mezzo la ricorrente denuncia:
“revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; esistenza in ricorso dei
dati ritenuti inesistenti; mancanza di controversia sul punto”, dolendosi

che ad avviso della ricorrente, alla Corte di cassazione sarebbe
sfuggito che la difesa della Linea Smeraldo aveva non solo indicato
precisamente le pagine da prendere in esame della c.t.u., ma anche
provveduto a schematizzare le risultanze della c.t.u. stessa con un
prospetto inserito nel ricorso per cassazione a pag. 3, prospetto che
riporterebbe fedelmente le risultanze della c.t.u.;
che il motivo è inammissibile, per un duplice e concorrente
profilo;
che in primo luogo va ricordato che l’errore di fatto, che può dar
luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc.
civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., consiste nell’erronea
percezione degli atti di causa, che si sostanzia nella supposizione di un
fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella
supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente
stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia
costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per
revocazione abbia pronunciato;
che nella specie il vizio denunciato non rientra nello statuto
dell’errore revocatorio;
che difatti la sentenza della Corte di cassazione, nel dichiarare
inammissibile il terzo ricorso del ricorso principale, ha dato rilievo —
sulla base del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione —

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che la Corte di cassazione abbia rigettato il terzo motivo di ricorso;

alla mancata riproduzione in seno al ricorso del testo del supplemento
della consulenza tecnica disposta nel secondo grado;
che con il ricorso per revocazione non viene messa in dubbio la
circostanza della non trascrizione del suindicato dato istruttorio, ma in
sostanza si contesta la valutazione giuridica circa la necessità della

errore giuridico (cfr. Cass., Sez. lav., 30 agosto 2000, n. 11408; Cass.,
Sez. I, 23 maggio 2006, n. 12154): il fatto di avere ritenuto necessaria la
riproduzione più o meno testuale nel corpo del ricorso dell’intero testo
del supplemento della consulenza tecnica disposta in appello quando la
Linea Smeraldo aveva provveduto, nel ricorso per cassazione, a
indicare le pagine della c.t.u. da prendere in esame e a inserire uno
specchietto riassuntivo dell’elaborato peritale;
che d’altra parte, sussiste una ulteriore, e assorbente, ragione di
inammissibilità;
che invero, il terzo motivo del ricorso per cassazione è stato
dichiarato inammissibile anche perché prospettante un vizio
revocatorio;
che contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente per
revocazione nella memoria illustrativa, secondo cui “la decisione della
Corte di cassazione poggiava su un solo pilastro, costituito dal difetto
di autosufficienza del terzo motivo di ricorso”, dal testo della sentenza
impugnata risulta per tabulas che la statuizione di inammissibilità del
terzo motivo del ricorso principale discende anche dalla ravvisata non
pertinenza dello strumento impugnatorio utilizzato, giacché, secondo il
giudizio della Corte di cassazione, la censura prospettata — l’avere la
Corte d’appello, con riguardo al conguaglio, trascritto per errore le
risultanze della tabella riepilogativa delle osservazioni alla c.t.u.
formulate da parte attrice, così stravolgendo completamente l’esito
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trascrizione medesima, addebitandosi alla sentenza impugnata un

della

perizia —

avrebbe dovuto essere veicolata attraverso

l’impugnazione per revocazione di quel punto della stessa sentenza
d’appello;
che infatti la sentenza della Corte di cassazione — dopo avere “in
primo luogo” individuato un difetto di autosufficienza del motivo di

per la inammissibilità del motivo stesso appunto per la natura
revocatoria del vizio denunciato;
che contro questa autonoma ratio decidendi (e — ripetesi — non mero
obiter dicturn) la ricorrente non prospetta alcun motivo di impugnazione
rientrante nello statuto dell’errore di fatto revocatorio;
che la ricorrente si limita invero, al riguardo, a contestare in diritto
la soluzione raggiunta, affermando (v. pagg. 4 e 5 della memoria ex art.
380-bis cod. proc. civ. depositata in vista dell’adunanza camerale e,
prima ancora, pag. 16 del ricorso per revocazione) che il ricorso per
cassazione era in realtà l’unica strada percorribile e che non si poteva
instaurare un giudizio per la revocazione della sentenza della Corte
territoriale, perché essa Linea Smeraldo aveva bensì provveduto a
richiedere la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza di
appello ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ma la relativa istanza era stata
respinta dalla Corte d’appello di Roma con ordinanza del 29 maggio
2012, sul rilievo che non ricorressero “i presupposti di legge di cui agli
artt. 287-288 cod. proc. civ. per farsi luogo alla correzione, non
trattandosi all’evidenza né di un errore di calcolo ma di una decisione
fondata sull’interpretazione della c.t.u. e del relativo supplemento”;
che il ricorso per revocazione è quindi inammissibile;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza;

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ricorso per cassazione — ha ritenuto di dover opinare “in ogni caso”

che poiché il controricorrente Bruno Marroni è ammesso al
patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese deve essere
eseguito a favore dello Stato, giusta la previsione dell’art. 133 del
d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “il provvedimento che pone a
carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione

pagamento sia eseguito a favore dello Stato”;
che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012), applicabile

ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma

1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso
delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, per
ciascuno, in complessivi curo per 2.700, di cui curo 2.500 per
compensi; dispone che — quanto a Bruno Marroni, ammesso al
patrocinio a spese dello Stato

il pagamento delle spese così liquidate

sia eseguito a favore dello Stato;
dichiara — ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02,
inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/12 — la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
Civile, il 15 dicembre 2017.

delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il

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