Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19359 del 30/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19359
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Milano con ordinanza n. R.G. 48884/2014 depositata il 21/01/2015,
nel procedimento pendente tra:
R.F.;
EQUITALIA NORD SPA 07244730961, COMUNE di MILANO;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO
CELESTE che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di
Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari competente il Giudice
di Pace di Milano, con le conseguenze di legge;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. R.F. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Milano avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatogli per il mancato pagamento di tre cartelle esattoriali, a loro volta emesse per mancato pagamento di sanzioni amministrative dovute per violazioni al C.d.S..
2. Il Giudice di pace di Milano con sentenza del 18.6.2014 dichiarò la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale.
3. Riassunta la causa, il Tribunale di Milano con ordinanza 21.1.2015 ha richiesto a questa Corte il regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo che la competenza per materia a conoscere della causa spetti al Giudice di pace, quale giudice competente a sindacare il merito della pretesa creditoria dell’ente impositore.
4. Nella sua requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto che fosse dichiarata la competenza per materia del giudice di pace; nessuna delle parti si è difesa in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 22 luglio 2015, n. 15354, hanno stabilito che la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo (o l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973) non può qualificarsi come opposizione esecutiva (nè agli atti esecutivi, nè all’esecuzione).
La suddetta costituisce infatti un’ordinaria azione di accertamento negativo della legittimità del fermo, con la quale si contesta la fondatezza del credito cautelato: azione che va allora regolata dalla competenza per valore o per materia in dipendenza della causa petendi e, più in particolare, di quel giudice che sarebbe competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria (così, tra le tante, Cass. 10.5.2016 n. 9447; Cass. 27 novembre 2015, n. 24234).
6. Nella fattispecie in esame, ritiene il Collegio che un tale giudice si identifichi nel giudice di pace, in quanto:
– da un lato, secondo quanto esposto dal giudice richiedente, le contestazioni di merito sollevate dall’opponente investono il diritto dell’ente impositore a percepire la sanzione amministrativa anche per fatti precedenti la formazione del relativo titolo: con la qual cosa l’azione, secondo la tradizionale definizione di giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria amministrativa (per tutte, v. Cass. Sez. Un. 19 aprile 1990, n. 3271), rientra nella competenza originaria per materia del giudice di pace per riguardare la sanzione una violazione al codice della strada (ora prevista dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6, commi 3 e art. 7, in relazione agli artt. 204-bis e 205 C.d.S.);
– dall’altro lato, anche ove le contestazioni al diritto di credito azionato si limitassero alla prescrizione successiva, esse, se relative appunto a sanzioni irrogate per violazioni al codice della strada e se fondate sul presupposto del difetto di notificazione anche del verbale di accertamento, rientrerebbero nella medesima competenza del giudice di pace, ai sensi del citato D.Lgs. 150 del 2011, art. 7 (in tali espressi termini, v. Cass., ord. 16 ottobre 2014, n. 21914).
5. In entrambi i casi, la competenza spetta al giudice di pace per materia e non per valore, operando quest’ultimo criterio solo in via sussidiaria.
Pertanto l’applicazione dei criteri fissati dalla pronuncia delle Sezioni Unite appena richiamata impone la devoluzione della controversia alla competenza del giudice di pace, in applicazione del seguente principio di diritto: pur dovendo qualificarsi come ordinaria azione di accertamento negativo e non come opposizione esecutiva, l’opposizione a preavviso di firmo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, in relazione a cartelle di pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va proposta, per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria, al giudice di pace in applicazione dei criteri del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6, comma 3 e art. 7.
6. Non è luogo a provvedere sulle spese, essendo stato il regolamento richiesto d’ufficio (Sez. L, Ordinanza n. 1167 del 19/01/2007, Rv. 594150), e comunque non avendole parti svolto attività difensiva.
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) dichiara la competenza del Giudice di pace di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016