Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19359 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16843/2007 proposto da:

R.M. PONTEROSSO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

BARBERINI 52, presso l’avvocato BISOGNI GIOVANNI BATTISTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FURLANETTO Alberto, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO C.E.N. – COMPAGNIA ELETTROTECNICA NAZIONALE S.P.A.;

– intimato –

sul ricorso 20865/2007 proposto da:

FALLIMENTO C.E.N. – COMPAGNIA ELETTROTECNICA NAZIONALE S.P.A. (c.f.

(OMISSIS)), già C.E.I. – Compagnia Elettronica Italiana spa, in

persona del Curatore fallimentare Dott. A.R.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso l’avvocato

CICCOTTI ILARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLINI

ALESSANDRO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.M. PONTEROSSO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1006/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE BENEDETTO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale; rigetto

dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ENRICO CICCOTTI, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale; l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità o per il

rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 15 novembre 2002 il Tribunale di Milano accoglieva la revocatoria fallimentare, proposta dal Fallimento C.E.N. – Compagnia Elettrotecnica Nazionale s.p.a., già CEI s.p.a.

contro la R.M. Ponterosso s.p.a., condannando quest’ultima alla restituzione a favore dell’attore della somma di Euro 55.260,88, oltre alla svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre agli interessi al tasso annuo del 4,8% sulla somma rivalutata sino alla data della sentenza ed oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Detta sentenza veniva impugnata dalla R.M. Ponterosso s.p.a. dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, che in parziale riforma della stessa, rigettava la domanda di rivalutazione monetaria del credito oggetto dell’azione revocatoria e dichiarava dovuti i soli interessi legali dalla domanda giudiziale al pagamento.

Avverso detta sentenza la R.M. Ponterosso s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Fallimento C.E.N. – Compagnia Elettronica Nazionale s.p.a. ha resistito con controricorso e proposto, a sua volta, ricorso incidentale basato su un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che gli elementi considerati dal giudice a quo non consentirebbero, secondo un corretto processo logico, di ritenere provata la effettiva conoscenza da parte della stessa ricorrente, al momento del pagamento, dello stato di insolvenza della società fallita.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento all’art. 90 c.p.c., e segg., in tema di spese processuali.

Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe dovuto riconoscere e dichiarare la parziale reciproca soccombenza e regolamentare conseguentemente le spese di lite, ingiustamente poste integralmente a carico dell’appellante nonostante l’accoglimento parziale dell’appello.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, privo peraltro della rubrica, e quindi della indicazione se viene denunciato un vizio di violazione di legge oppure il difetto di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente censura la statuizione impugnata per avere escluso la rivalutazione della somma revocata, sul rilievo che nell’intervenuto e revocato pagamento non potrebbero ravvisarsi gli estremi costitutivi di un fatto illecito.

Tale decisione sarebbe erronea, atteso che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, la obbligazione restitutoria dovrebbe costituirebbe una obbligazione nascente da fatto illecito.

Preliminarmente ricorso principale ed incidentale, perchè proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il collegio osserva che la sentenza impugnata è stata depositata il 24 aprile 2006, il che comporta la applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 366 bis c.p.c., il quale dispone che nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; che nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Le sezioni Unite di questa Suprema Corte (cfr. sez. un. n. 20603 del 2007) hanno chiarito che in ossequio alla seconda parte della norma suindicata (relativa al vizio di motivazione) la censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Sia la ricorrente principale che il ricorrente incidentale hanno omesso di ottemperare alla riportata disposizione di legge, essendo tutti i motivi (a seconda del vizio denunciato) o privi del quesito di diritto o del momento di sintesi.

Entrambi i ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili, con la integrale compensazione, dato l’esito di entrambi i ricorsi, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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