Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19359 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14378/2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Sarzana (SP), via 8 marzo

n. 3, presso lo studio dell’Avv. Federico Lera, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1436/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Genova ha respinto il gravame proposto da T.M., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro la sentenza della Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B) e C) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte territoriale ha tenuto conto, ai fini del rigetto della richiesta di protezione richiesta, di un apparente ristabilimento dell’ordine democratico del paese, senza considerare i rischi di un’ingiusta detenzione a carico del ricorrente per il ferimento e la successiva morte del compagno di studi del richiedente e per la successiva fuga dal paese, nonchè per le pressioni esterne sull’amministrazione della giustizia; (ii) sotto un secondo profilo, per il vizio di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello non aveva ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità legittimanti il riconoscimento della protezione invocata (senza considerare le condizioni di sopravvivenza e di salute che non sono garantite nel paese d’origine); (iii) sotto un terzo profilo, per il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancata valutazione oggettiva delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Il primo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), infatti, assume rilievo pregnante, come correttamente dedotto dalla Corte d’appello, la credibilità del richiedente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass. 3340/2019), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti. Nel caso concreto, il ricorrente ha dedotto sia il vizio di violazione di legge sia quello di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Senonchè va rilevato che il giudice di appello ha ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alla inattendibilità della narrazione del ricorrente circa i motivi che lo avrebbero indotto ad abbandonare il sua Paese, elencando le diverse ragioni che ostano alla credibilità dell’istante, ed il motivo si risolve in una sostanziale, inammissibile, richiesta di rivisitazione del merito della vicenda processuale, non consentita neppure con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056). Quanto alla lett. c) dell’art. 14, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha escluso – mediante il ricorso a fonti internazionali citate in motivazione (Amnesty International) che il Gambia sia un Paese caratterizzato da violazioni di diritti umani e da instabilità politico-sociale. A fronte di tali deduzione il mezzo di traduce in un’inammissibile rivisitazione del merito inammissibile in questa sede (Cass. 8758/2017).

Il secondo motivo è inammissibile.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria – secondo la disciplina previgente, applicabile ratione temporis (Cass., 19/02/2019, n. 4890) – è invero evidente che la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la situazione oggettiva del paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018). Nel caso di specie, la narrazione dei fatti è stata, come detto, ritenuta ampiamente inattendibile. Di più, la Corte d’appello ha accertato in fatto che non sussiste alcun legame tra l’immigrato e l’Italia, e che il medesimo non ha in corso alcun percorso di avviamento al lavoro. Sub specie del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso, mentre non riporta alcun elemento – sottoposto ai giudici di merito – dal quale possa desumersi che il rientro in patria possa determinare per l’immigrato una grave compromissione dei propri diritti fondamentali, si traduce, sostanzialmente, in una richiesta di rivisitazione del merito inammissibile in questa sede (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Segue, la condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, statuizione che la Corte è tenuta ad emettere in base al solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia (di inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso, principale o incidentale), senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte, come l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., 05/04/2019, n. 9661).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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