Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19359 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MAISANI ANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIRILLO RICCARDO, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO, in persona del Sindaco di Napoli,

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata, in

ROMA, VIA C. BECCARIA, 88, presso lo studio dell’avvocato SANTONI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.I.R., A.M., V.V., D.

S.G., V.A., M.G., C.

O.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5807/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/12/2005 r.g.n. 2678/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. N.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Fondazione Teatro San Carlo per impugnare il risultato della procedura concorsuale espletata come da bando in data 26.3.1999 per un posto di ballerina. L’attrice contestava le modalità con le quali era stato attribuito il punteggio fisso, trascurando l’attività prestata in precedenza, nonchè l’omessa valutazione dei titoli artistici e la valutazione della prova pratica. Deduceva altresì la nullità di contratti a termine in precedenza stipulati, i quali dovevano essere convertiti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Previa costituzione ed opposizione della Fondazione, il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponeva appello la N.. Si costituiva il Teatro San Carlo. La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– l’onere della prova della violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte del Teatro nell’espletamento del concorso incombe sull’attrice;

– uguale onere incombe sulla convenuta per quanto attiene all’individuazione astratta e generale dei criteri di valutazione delle candidate;

– la previsione di un punteggio numerico per le prove pratiche non viola tale criterio ed il punteggio non deve essere altrimenti espresso che con un numero, senza ulteriore motivazione;

– non è possibile fare svolgere una prova di ballo in modo tale che le concorrenti restino anonime;

– non è incoerente l’assegnazione del punteggio massimo alle candidate già destinatarie di un più alto punteggio per anzianità e titoli;

– una brillante carriera come solista, propria della N., non è necessariamente titolo di preferenza come ballerina di fila;

– vero è che per le giornate di collaborazione prestate in precedenza la N. avrebbe avuto titolo a 0.75 punti invece di 0.60, ma tale attribuzione non la rende vincitrice;

– non rileva la scrittura artistica del 1994, che non può essere equiparata ad audizione nazionale effettuata presso il Teatro San Carlo;

– non è compito del giudice ingerirsi nei criteri generali predisposti per il concorso;

– quanto ai contratti a termine, le deduzioni sono generiche e peraltro trattasi di scritture per spettacoli specifici, come previsto dalla L. n. 230 del 1962, art. 1.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione N.M., deducendo due motivi. Resiste con controricorso e memoria integrativa la Fondazione Teatro San Carlo. Le altre controinteressate sono rimaste intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1175, 1375 e 1336 c.c.: quando un datore di lavoro predispone un bando di concorso, deve indicare i criteri di valutazione dei concorrenti ed attenersi ai criteri stessi; quanto viene attribuito un voto, questo deve essere motivato.

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione delle stesse norme di cui al motivo che precede, unitamente a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed errata valutazione delle prove. Il massimo voto è stato dato a cinque e non a quattro concorrenti, guarda caso le cinque vincitrici, e solo tre di esse avevano il massimo punteggio per anzianità. In sostanza le vincitrici erano predeterminate, ivi comprese due che spiccavano per inesperienza e possesso di titoli insufficienti.

6. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati.

La ricorrente prospetta a questa Corte una diversa lettura sia del bando di concorso, sia dell’attribuzione dei punteggi, formulando considerazioni di merito che non sono proponibili dinanzi a questa Corte. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Al fine della congruità della motivazione è sufficiente che da questa risulti che i vari elementi probatori acquisiti siano valutati nel loro complesso, anche senza una esplicita confutazione di altri elementi non menzionati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati. Così “ex multis” Cass. n. 2399.2004. Anche la valutazione del comportamento del datore di lavoro secondo buona fede appartiene al novero degli apprezzamenti di fatto, che sfuggono al riesame da parte della Corte di Cassazione siccome adeguatamente motivati.

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti motivi, in relazione alla complessità in fatto della vicenda, all’opinabilità delle questioni trattate ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione delle spese del processo di cassazione tra le parti costituite. Non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese nei riguardi dei soggetti intimati.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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