Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19358 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6330-2015 proposto da:

P & D SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 55, presso lo studio

dell’avvocato ISIDORO CHERUBINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato BENEDETTO PAOLO FARALLI giusta procura speciale in

calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

AIG EUROPE LIMITED, in persona del suo Procuratore speciale,

rappresentata e difesa dall’Avv. GIOVANNI BOTTAZZOLI elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVI 21, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO LUIGI EPIFANIO giusta procura in calce del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1011/2014 del 16/07/2014 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

Udito l’Avvocato Faralli Benedetto Paolo difensore del ricorrente che

riporta agli scritti del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. La società Marconi Communications s.p.a. nel (OMISSIS) spedì alla società Ampercom s.r.l. un collo, contenente beni di proprietà del destinatario, (che andò perduto durante il trasporto).

La spedizione In affidata al vettore P & D srl.

La Ampercom fu indennizzata della perdita dal proprio assicuratore (deve ritenersi, contro i danni) AIG Europe (in seguito Chartis Europe SA.), la quale agì in surrogazione, ex art. 1916 c.c., nei confronti della P&D.

Il Tribunale di Genova accolse la domanda e condannò la P&D a rifondere alla Chartis Euro 65.073.,99, oltre accessori.

La Corte d’appello della stessa città con sentenza 22.7.2014 n. 1011 rigettò l’appello della P&D.

Tale decisione è stata impugnata per cassazione dalla P&D.

2. Col primo motivo di ricorso la P&D lamenta sia la violazione di legge, sia l’insufficiente motivazione.

Deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente accolto la domanda della Chartis, sebbene questa fisse un “soggetto sconosciuto” alla P&D, in quanto assicuratore di un soggetto (la Ampercom) “che alcun rapporto ha mai intrattenuto con la p&d”.

2.1. Il motivo è manifestamente fondata. Creditore del diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita della merce trasportata è il proprietario di quest’ultima, essendo il contratto di trasporto un contratto intrinsecamente a favore del terzo, come ritenuto da questa Corte e dalla dottrina da oltre settant’anni.

Nel caso di specie non è mai stato controverso che la società Ampercom fisse la proprietaria dei sofisticati componenti elettronici ad essa spediti per il tramite della P&D.

Il diritto al risarcimento del danno, pertanto, per effetto del pagamento dell’indenniuo assicurativo si è trasferito dalla Ampercom alla Chartis, ai sensi dell’art. 1916 c.c..

3. Con un secondo motivo di ricorso, privo di formale intitolazione (p. 12 ss. del ricorso) la P&D lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto dimostrata l’entità del danno, della quale invece mancava idonea prova.

3.1. Il motivo è inammissibile, pretendendo da questa Corte una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.

4. Con un terzo motivo di ricorso, anch’esso privo di formale intitolazione (p. 14 del ricorso), la P&D lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità, nella specie, dei limiti posti alla responsabilità del vettore dalla L. 22 agosto 1985, n. 450.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto inapplicabile il suddetto limite sul presupposto che la Chartis avesse invocato la responsabilità aquiliana, e non contrattuale della P&D. Tuttavia, soggiunge la ricorrente, nel giudizio di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. spetta all’attore l’onere di provare la colpa del convenuto, e nel caso di specie tale onere non era stato assolto.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Nella illustrazione di esso, la P&D mostra di ritenere erronea non già la condanna del vettore ex art. 2043 c.c., ma la ritenuta sussistenza della prova della colpa del vettore.

Onesto essendo il contenuto effettivo della doglianza (cfr. p. 15, 4^ capoverso, del ricorso), essa va dichiarata inammissibile, perchè censura un tipico apprezzamento di fatto, quale è appunto la sussistenza della colpa del vettore.

Nel caso di specie, inoltre, la Corte d’appello non ha affatto invertito l’onere della prova addossandolo al danneggiante, ma ha semplicemente ritenuto che il non avere saputo nemmeno spiegare, da parte del vettore, le circostante in cui avvenne la perdita del collo, costituisce di per sè prova presuntiva (art. 2727 c.c.) della negligenza del vettore medesimo.

5. Si propone, pertanto, il rigetto del ricorso:

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria, non senza rilevare che in tale memoria sono state trascritte ad litteram gran parte delle deduzioni già svolte nel ricorso.

4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, la società ricorrente torna ad insistere sul fatto di “non avere mai avuto rapporti con la società Ampercom”, nè col suo assicuratore AIG.

Spiega che se il risarcimento le fosse stato domandato dall’assicuratore della Marconi Communications (mittente), “nulla avrebbe potuto eccepire” a tale richiesta. Ma il risarcimento le fu domandato dalla compagnia assicuratrice della Ampercom, che era alla P&D “del lutto sconosciuta”, e che pertanto era “completamente priva di leggittimazione”.

4.1. Tali deduzioni sono manifestamente infondate.

La sentenza impugnata ha accertato in punto di fatto che:

(a) la Marconi Communications e la P&D hanno stipulato un contratto di trasporto, avente ad oggetto merce di proprietà della Ampercom;

(b) la Marconi ha assunto la veste di mittente, la P&D quella di vettore, la Ampercom quella di destinatario (p. 2-3 della sentenza impugnata);

(c) la merce è andata perduta;

(d) la Ampercom è stata indennizzata della perdita dal proprio assicuratore AIG;

(e) la AIG ha chiesto alla P&D il pagamento delle somme pagate alla propria assicurata Ampercom, ai sensi dell’art. 1916 c.c..

Questo essendo il quadro dei fatti come ricostruiti dal Tribunale e dalla Corte d’appello, ne segue che:

-) la P&D, perdendo la merce che le era stata affidata, ha causato un danno alla Ampercom che di quella merce era proprietaria (art. 1689 c.c.);

-) l’assicuratore della Ampercom, indennizzando la propria assicurata, legittimamente si è surrogato nei diritti di questa verso il vettore P&D (art. 1916 c.c.).

4.2. Alla luce di queste elementari nozioni di diritto, perdono rilievo le osservazioni svolte dalla P&D alle pp. 2-6 della propria memoria.

Nulla rileva, infatti che, la AIG fosse “società del tutto ignota” alla P&D, dal momento che il diritto di surrogazione spetta all’assicuratore a prescindere dalla conoscenza che il terzo responsabile abbia dell’esistenza del rapporto assicurativo.

Nulla rileva, altresì, che il mittente Marconi Communications abbia dichiarato di volere cedere alla Ampercom i propri diritti verso la P&D: cessione inutile e irrilevante ai nostri fini, posto che la Ampercom, in quanto proprietario della merce e destinatario, era terzo beneficiario del contratto di trasporto ai sensi degli artt. 1411 e 1689 cc., e per ciò solo legittimata ad azionare nei confronti del vettore il diritto al risarcimento del danno per la perdita della merce, senza bisogno di cessione veruna da parte del mittente.

Irrilevanti, infine, sono le questioni che la P&D torna ad agitare sinanche nella memoria in materia di prescrizione: il problema della prescrizione non fu infatti esaminato dalla Corte d’appello perchè ritenuto – correttamente – assorbito, sicchè le relative doglianze sono in questa sede inammissibili, dal momento che vorrebbero censurare una statuizione che nella sentenza impugnata non c’è.

5. Con riferimento al secondo motivo di ricorso (quantificazione del danno), la P&D precisa nella memoria di non avere voluto sollecitare da questa corte un nuovo esame delle prove, ma di avere voluto censurare la violazione dell’art. 2697 c.c., scaturente dal fatto che la Corte d’appello avrebbe liquidato il danno in assenza di prova.

Tali rilievi paiono prescindere del tutto dal contenuto oggettivo della sentenza impugnata.

La Corte d’appello di Genova ha ritenuto che la AIG, alla quale ha correttamente addossato il relativo onere, avesse debitamente provato il quantum della propria pretesa attraverso:

– la quietanza rilasciatale da Ampercom;

– il bollettino di spedizione;

– il documento di trasporto;

– la lettera di Ampercom del 27.5.2004;

– la fattura di IXIA.

La Corte d’appello dunque ha correttamente addossato all’attore la prova del danno, l’ha ritenuta assolta, ha indicato le fonti del proprio convincimento. Qualunque altra considerazione circa l’esaustività delle prove non è prospettabile in questa sede.

6. Con riferimento al terzo motivo di ricorso la P&D torna ad insistere sul fatto che la Corte d’appello avrebbe affermato la responsabilità aquiliana del vettore “senza alcun supporto probatotio”: non avvedendosi che, in tal modo, non solo formula un motivo inammissibile. in quanto non inquadra la censura in alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., ma per di più sollecita da questa Corte una nuova valutazione delle prove già valutate dal giudice di merito.

7. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna P.& D. s.r.l. alla rifusione in favore di AIG Europe Limited delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.& D. s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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