Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19358 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19358 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 20050-2011 proposto da:
VASCO FRANCESCO VSCFNC57E30B429W, domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ZAMPINI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1972

contro

AMIAT – AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI

Data pubblicazione: 21/08/2013

GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GUASCO MARCO, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 260/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 11/04/2011 r.g.n. 1347/2010;

udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato GIANNA COLASANTI per delega VESCI
GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 1° marzo 2011, confermando

Francesco, già dipendente della soc. AMIAT (Azienda Multiservizi Igiene
Ambientale di Torino), avente ad oggetto il riconoscimento dell’una tantum
prevista dall’art. 40 del CCNL Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana a titolo
di esonero agevolato per inidoneità.
Il ricorrente, operaio addetto alla conduzione di mezzi diversificati, venne
giudicato inidoneo alle mansioni di assegnazione, ma non inidoneo a svolgere
qualsiasi altra attività lavorativa. L’Azienda gli comunicò l’intenzione di risolvere
il rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 40, comma 7, del CCNL. Il lavoratore
chiese di essere mantenuto in servizio in mansioni confacenti, ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 40. L’Azienda gli offri le mansioni di addetto alle
pulizie o quelle di addetto alla raccolta delle siringhe. Tale offerta non venne
accettata e l’AMIAT diede seguito al licenziamento senza riconoscimento
dell’una tantum.

Nel pervenire alla soluzione interpretativa di rigetto della domanda, la Corte di
appello di Torino osservava che l’art. 40 del CCNL ricollega l’erogazione
dell’una tantum all’esperimento infruttuoso della procedura di riallocazione,
mentre nel caso di specie la procedura si era conclusa con una proposta di
collocazione alternativa, non accettata dal lavoratore. La contraria
interpretazione secondo cui l’una tantum spetterebbe a tutti coloro che non
vengono mantenuti in servizio, indipendentemente dal fatto che ciò derivi dal
mancato reperimento di mansioni alternative da parte dell’azienda o dalla

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la sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da Vasco

mancata accettazione di quelle offerte al lavoratore, non poteva condividersi, in
quanto, secondo il tenore testuale dell’art. 40, “l’applicazione delle successive
disposizioni in materia di esonero agevolato” è soltanto “eventuale”; tali

riconoscimento di una somma una tantum” si verifica solo quando sia “esperita
infruttuosamente la procedura di riallocazione”; la ratio della corresponsione è
quella di aiutare il lavoratore che perde il posto di lavoro a causa delle sue
condizioni fisiche e tale logica non ricorre nel caso del lavoratore che rifiuta lo
svolgimento delle mansioni alle quali è ancora idoneo e che gli vengono offerte.
Per la cassazione di tale sentenza Vasco Francesco propone ricorso affidato a
due motivi. Resiste con controricorso la soc. AMIAT p.a.. Il ricorrente ha
depositato altresì memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, riproponendo questioni già sollevate dinanzi
alla Corte di appello, denuncia vizio di motivazione su fatto decisivo e
controverso (art. 360 cod. proc. civ., n.5) per mancata ammissione della prova
testimoniale diretta ad accertare l’effettiva esistenza di posti disponibili nelle
mansioni offerte, avendo allegato che nella particolare realtà aziendale
dell’AMIAT gli inabili restano inutilizzati anche nelle mansioni alle quali
sarebbero idonei.
Con il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del CCNL
Igiene Urbana 31.10.95 (art. 360 cod. proc. civ., n.3) per avere la Corte di
appello fornito una interpretazione che contraddice la natura e la finalità delle
disposizioni contrattuali esaminate.

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disposizioni precisano che la “risoluzione del rapporto di lavoro con il

Osserva la Corte che il primo motivo è funzionale a sostenere la legittimità del
rifiuto opposto dal ricorrente alla proposta aziendale di riallocazione in mansioni
diverse. Tuttavia, i motivi che possono avere indotto il ricorrente a non accettare

non sia quella accolta dai giudici di merito. E’ dunque preliminare l’esame del
secondo motivo, il quale è fondato, restando assorbito l’esame del primo.
L’art. 40 del CCNL Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana disciplina
l’inidoneità sopravvenuta in servizio, disponendo quanto segue:
“1 – È diritto dell’Azienda di far constatare in ogni momento l’idoneità psico-fisica del
lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato
successivamente adibito.
2 – L’accertamento relativo deve essere compiuto dal medico competente, avvalendosi delle
strutture preposte nel rispetto delle norme di legge vigenti, e si conclude con un giudizio circa
l’idoneità alla mansione
3 – Contro l’eventuale giudizio di inidoneità sia l’Azienda che il lavoratore possono esperire un
solo ricorso, secondo la vigente normativa, rivolgendosi all’organo di vigilanza tertitotialmente
competente (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 17, comma 4)
6. Gli nani di cui sopra potranno:a) dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per
le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito; b) dichiarare il lavoratore
totalmente inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa; c) dichiarare il lavoratore inidoneo
a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito,
ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attitrità lavorativa; d) dichiarare il lavoratore

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la proposta restano irrilevanti ove l’interpretazione della clausola contrattuale

temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è
stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività

7 – Nei casi previsti dal precedente punto 6, lettere b) e c), l’Azienda deve procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 8.
8 – È data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente punto 6, lett. c), di
formulare all’Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni
diverse da quelle a cui era adibito prima dell’accertamento medico. In tal caso, l’inoltro della
richiesta sospende la procedura di licenziamento.
9 – La richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all’Azienda entro cinque giorni dal
ricevimento della lettera con la quale l’Azienda stessa, a seguito dell’esito della visita, comunica
al lavoratore l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro.
10 – L’accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o meno, il lavoratore in servizio con
mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta tra la Direzione Aziendale, le
Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L
ed il lavoratore interessato.
11 – Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’accertamento compiuto ai sensi de/precedente punto 10,
risulti che il lavoratore può essere mantenuto in servizio, ancorché in mansioni non equivalenti
od anche inferiori a quelle di assunzione od a quelle alle quali è stato successivamente adibito,
deve essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente dichiarare di
accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore
interessato, deve essere sottoscritto per accettazione dalla Direzione e dalle Rappresentanze

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lavorativa.

Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L Qualora non si
raggiunga l’accordo, l’Azienda procederà al licenziamento del lavoratore, come previsto al
precedente punto 7, con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia di esonero

12 – Nell’ipotesi prevista al precedente punto 11, il lavoratore mantenuto in servizio dovrà
essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove mansioni attribuitegli. Qualora il nuovo
inquadramento risultasse inferiore al precedente, verrà conservata “ad personam” la differenza
in cifra tra la retribuzione individuale percepita al momento dell’assegnazione del nuovo livello
e la nuova retribuzione. Tale differenza (‘ ad personam”) è parte della retribuzione globale.
ESONERO AGEVOLATO PER INIDONEITÀ
a) Nei confronti dei lavoratoti riconosciuti, con le procedure di cui ai commi precedenti, inidonei
alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti,
‘Azienda, esperita infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla risoluzione
del rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma “una tantum” definita nella
sottoindicata tabella. b) L’esonero, stante la condizione di cui al precedente punto a), avverrà
senza corresponsione di premio per i lavoratori che al momento del provvedimento del
licenziamento abbiano un’età anagrafica pari a quella stabilita dalle disposizioni in materia
previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età, diminuita di un anno.
c) L’una tantum” sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni
compiuti anagraficamente, al momento del provvedimento del licenziamento definitivo. Viene
ridotta di 2/30 per ogni anno di età superiore al 55 compiuto anagraficamente.

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agevolato per inidoneità.

d) I posti lasciati vacanti dai lavoratoti esonerati con liquidazione della suddetta somma “una
tantum”, non verranno ricoperti per un periodo corrispondente ai mesi di “una tantum”

Questa Corte, decidendo su ricorso proposto dalla AMIAT ai sensi dell’art.
420-bis cod. proc. civ., con sentenza del 18 giugno 2012, n. 9967, ha già
esaminato la riferita disciplina contrattuale, giungendo ad affermare che, in tema
di estinzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità del lavoratore,
l’art. 40 del c.c.n.l. per le aziende municipalizzate di igiene urbana – per cui il
lavoratore riconosciuto inidoneo alle mansioni di assunzione o di successiva
assegnazione ha diritto ad una somma “una tantum” in caso di infruttuoso
esperimento della procedura di riallocazione – deve essere interpretato nel senso
che l’indennità compete in tutti i casi nei quali non sia stato raggiunto l’accordo
per lo svolgimento di mansioni alternative, non distinguendo il contratto
collettivo tra il caso in cui l’azienda non abbia offerto al lavoratore una mansione
diversa e il caso in cui il lavoratore l’abbia rifiutata.
E’ stato difatti osservato che: “La somma una tantum prevista dalla lett. a) del
punto n. 12 spetta a tutti i lavoratori riconosciuti (con le procedure previste dai
commi precedenti) inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui
erano stati successivamente adibiti, alla sola condizione che sia stata
infruttuosamente esperita la procedura di riallocazione. Quindi, in tutti i casi in
cui non sia stato raggiunto un accordo per lo svolgimento di mansioni
alternative, senza che il contratto distingua tra il caso in cui l’azienda non abbia
offerto tale possibilità ed il caso in cui l’abbia offerta ma il dipendente non
l’abbia accettata”.

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riconosciuti agli stessi lavoratoti esonerati”.

”Tale interpretazione non subisce modifiche a causa della lettura dell’inciso
contenuto nel punto 11 della medesima norma, per cui: “qualora non si
raggiunga l’accordo, l’azienda procederà al licenziamento del lavoratore.. .con

“Infatti, l’eventualità dell’applicazione delle successive disposizioni, e quindi
del diritto alla indennità, deriva dal fatto che le disposizioni successive
prevedono casi in cui l’indennità non deve essere corrisposta (per i lavoratori
che al momento del licenziamento abbiano un’età anagrafica pari a quella
stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo
per limiti di età diminuita di un anno) o deve essere corrisposta in misura
ridotta”.
“Al contrario, come si è visto, nessuna distinzione viene introdotta in relazione
al diritto di percepirla quando la procedura di riallocazione sia stata esperita
infruttuosamente, perché la norma non distingue in ordine alle ragioni di tale
esito infruttuoso. L’interpretazione letterale e sistematica della normativa porta a
tali conclusioni …” (sent. cit., in motivazione).
Giova ricordare che, nel procedimento di accertamento pregiudiziale della
validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di
cui all’art. 420 bis cod. proc. civ., la pronuncia che la Corte è chiamata a rendere
“ha una portata che, seppur in misura limitata, è idonea a trascendere il caso di
specie nel senso che ha una qualche incidenza anche in altri giudizi che pongono
la medesima questione interpretativa della normativa collettiva di livello
nazionale. Questa proiezione esterna costituisce il chiaro segno di

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eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia”.

un’assegnazione di una funzione nomofilattica a questa Corte anche
nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione
collettiva di livello nazionale. Il giudice di legittimità, chiamato a svolgere questo

nazionale, esercita un sindacato che tendenzialmente è modellato ad immagine
del sindacato sulle norme di legge (Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 20075 del 23
settembre 2010).
Deve quindi essere ribadita e confermata la riferita interpretazione, indicata da
questa Corte nella pronuncia emessa in sede di accertamento pregiudiziale ex art.
420 bis cod. proc. civ..
A ciò aggiungasi quanto segue, con specifico riferimento alla caso in esame.
La sentenza impugnata ha ritenuto l’incongruità logica del riconoscimento
dell’incentivo all’esodo al lavoratore idoneo a svolgere mansioni diverse (ed
eventualmente anche equivalenti) che gli vengono offerte e che non accetta.
Il denunciato vizio logico non sussiste ove si consideri che, ai sensi del comma
11 dell’art. 40 CCNL, l’offerta da parte dell’Azienda può riguardare anche
mansioni non equivalenti, ma inferiori, e così si spiega la necessità di acquisire il
consenso del lavoratore ad espletarle. Nel contesto di tale disciplina l’eventuale
rifiuto opposto dal lavoratore non può mai essere considerato pretestuoso,
poiché è il consenso la condizione indispensabile per la legittimità
dell’assegnazione. E’ noto che è valido il patto di demansionamento che, ai soli
fini di evitare un licenziamento, attribuisce al lavoratore mansioni, e conseguente
retribuzione, inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva

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nuovo ruolo nell’interpretazione diretta della contrattazione collettiva di livello

successivamente acquisito, prevalendo l’interesse del lavoratore a mantenere il
posto di lavoro su quello tutelato dall’art. 2103 cod.civ.; tale patto è valido non
solo ove sia promosso dalla richiesta del lavoratore – il quale deve manifestare il

l’iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del
lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento
in mancanza dell’accordo (Cass. n. 2375 del 2005).
Le mansioni alternative che l’Azienda propone al lavoratore inidoneo alle
mansioni per le quali venne assunto o alle quali è stato successivamente adibito
costituiscono la rappresentazione della residua possibilità occupazionale, unica
alternativa al licenziamento, altrimenti inevitabile. La clausola contrattuale tende
ad integrare, attraverso l’acquisizione del consenso del lavoratore, le condizioni
affinché possa ritenersi legittima anche un’eventuale offerta di mansioni non
equivalenti.
La corresponsione dell’una tantum non costituisce, dunque, un “premio” per un
rifiuto opposto dal prestatore alla proposta dell’azienda di mantenerlo in
servizio, ma una erogazione compensativa della perdita del posto di lavoro sia
nell’ipotesi che non siano reperite in azienda soluzioni alternative adeguate alla
residua capacità lavorativa del soggetto, sia in ogni altro caso in cui la soluzione
offerta non venga accettata dal lavoratore, posto che in tale caso è mancata
l’integrazione della fattispecie complessa che rende legittima la proposta
aziendale.

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suo consenso non affetto da vizi della volontà – sibbene anche allorché

In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di
Torino in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del

Non è possibile, per questa Corte, decidere nel merito ex art. 384, secondo
comma, cod. proc. civ., non essendo disponibili tutti gli atti a tal fine occorrenti
e considerato pure il difetto di autosufficienza del ricorso (art. 366 cod. proc.
civ.), che non ricostruisce l’intera sequenza processuale, sì che non è possibile
affermare – con sufficiente tranquillità – che non vi sono questioni ancora aperte
e/o richiedenti ulteriori accertamenti di fatto.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.
Gt Gluo

Così deciso in Roma, 5 Ecartzci 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

presente giudizio di legittimità.

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