Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19358 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13771/2018 proposto da:

M.A.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino, 7,

presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Vitale Gianluca;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2246/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Torino ha respinto il gravame proposto da M.A.C., cittadino del Mali, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro la sentenza della Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione, da parte del cittadino straniero, sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello sotto il profilo, della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, la Corte territoriale aveva applicato la normativa in materia di protezione umanitaria, in relazione alla situazione personale del richiedente.

Il motivo è inammissibile.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria – secondo la disciplina previgente, applicabile ratione temporis (Cass., 19/02/2019, n. 4890) – è invero evidente che la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la situazione oggettiva del paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che il ricorrente non è credibile, quanto alla narrazione dei fatti che lo avrebbero indotto ad abbandonare il suo Paese, e che il Mali – dati desunti da fonti internazionali citate nella motivazione – non è caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata, peraltro neppure rappresentata dall’istante con riferimento alla regione in cui vive. Il giudice di seconde cure ha altresì accertato che l’esponente ha dedotto, inoltre, circostanze (stato di salute e percorso di integrazione avviato in Italia) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non danno diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, ed il ricorso si limita ad una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito inammissibile in questa sede (Cass. 8758/2017).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Segue, la condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, statuizione che la Corte è tenuta ad emettere in base al solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia (di inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso, principale o incidentale), senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte, come l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., 05/04/2019, n. 9661).

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione dello Stato le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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