Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19358 del 03/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22050-2015 proposto da:

FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER

L’AMMORDERNAMENTO DELLE P.A., in persona del suo Commissario e

legale rappresentante p.t. Dott. B.H., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO, 116, presso lo studio

dell’avvocato BIANCA MAGARO’, rappresentata e difesa dall’avvocato

PASQUALE CERINO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del Sindaco Sig.

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACIREALE, 19B, presso

lo studio dell’avvocato MICHELA PALUMBO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ADELE CARLINO, LUCIA CICATIELLO giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 702/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

comunque rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BIANCA MAGARO’ per delega non scritta;

udito l’Avvocato ADELE CARLINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 1653/2013 del 4 febbraio 2013, il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione proposta dal Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle P.A. (in appresso, per brevità: Formez PA) avverso il decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento in favore del Comune di San Giorgio a Cremano della somma di Euro 187.500 (oltre interessi, rivalutazione e spese), a titolo di canoni di locazione di un immobile: in particolare, l’atto di opposizione, irritualmente proposto nelle forme della citazione, risultava depositato nella Cancelleria del giudice emittente il provvedimento monitorio oltre il quarantesimo giorno dalla notifica di quest’ultimo.

Nell’interporre appello, il Formez PA assumeva che il termine per proporre opposizione non poteva considerarsi decorso, in quanto il d.i. era stato pronunciato nei confronti di – e notificato ad – un soggetto giuridicamente inesistente (e cioè a dire il Formez-Centro di formazione studi), ente soppresso con il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 702/2015 pubblicata in data 11 febbraio 2015, ha rigettato l’impugnazione, così, in sintesi, argomentando: (a) l’eccezione sull’errata individuazione del soggetto destinatario dell’ingiunzione non era stata sollevata con l’originario atto di opposizione, bensì solo all’udienza di decisione della causa ed era pertanto inammissibile in appello; (b) comunque, la eventuale nullità della citazione in giudizio di un soggetto non più esistente era sanata per effetto della costituzione in giudizio del soggetto subentrato nel rapporto contrattuale.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il Formez PA, affidandosi a tre motivi; resiste con controricorso il Comune di San Giorgio a Cremano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 6 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, art. 125 c.p.c., comma 1, art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, art. 164, comma 1 e art. 638 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente si duole della ritenuta sanatoria della nullità della citazione in giudizio di un soggetto inesistente.

Assume, specificamente, l’erroneità in diritto del presupposto di detta sanatoria, dacchè con il D.Lgs. n. 6 del 2010 era stata disposta la soppressione del Formez – Centro formazione e studi e l’istituzione di un nuovo e diverso soggetto giuridico, il Formez PA, senza alcuna vicenda di incorporazione o vincolo di successione tra i due enti; deduce pertanto che l’azione proposta dal Formez PA era solo nominalmente una opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo “il Formez PA vincolato da termini per proporre opposizione avverso una ingiunzione emessa nei confronti di un altro soggetto giuridico non più esistente, al quale non era succeduto”.

Con il secondo motivo, per violazione degli artt. 75 e 182 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la dichiarata inammissibilità per novità dell’eccezione sull’individuazione del soggetto destinatario dell’ingiunzione, trattandosi di questione attinente alla legittimazione passiva, come tale rilevabile di ufficio, oltremodo fondata, per la soppressione del Formez – centro formazione e studi.

Le doglianze, suscettibili di congiunta disamina, vanno disattese, pur occorrendo emendare la motivazione della gravata sentenza.

Punto decisivo della controversia è rappresentato dal chiarire i rapporti tra il Formez – Centro formazione e studi (destinatario dell’ingiunzione) e il Formez PA (attore in opposizione a d.i.).

Orbene, un’attenta analisi del D.Lgs. n. 6 del 2010 conduce, ad avviso della Corte, a conclusioni radicalmente divergenti da quelle poste dal ricorrente a suffragio dell’impugnazione.

Costituiscono elementi significativi nel dettato normativo:

– la rubrica del decreto legislativo, che individua l’oggetto dell’intervento nella “riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ) a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 24”;

– l’art. 1, comma 1: “Il Formez – Centro di Formazione studi, disciplinato dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285 assume la denominazione di “FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.”;

– l’art. 1, comma 2, che ribadisce la natura giuridica del Formez PA come associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in maniera in tutto identica alla qualificazione del Formez Centro formazione studi data dal D.Lgs. n. 285 del 1999, art. 1;

– l’art. 6, comma 2, che prescrive a Formez PA, entro trenta giorni dalla vigenza del D.Lgs. di adeguare lo statuto ed il regolamento interno ai nuovi principi;

– l’art. 6, comma 3: “sono fatti salvi tutti gli atti in nome Formez precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti e le convenzioni in essere tra le pubbliche amministrazioni ed il “Formez”, si considerano stipulati con Formez PA”.

Ben lungi dallo stabilire la soppressione del Formez – Centro formazione e studi, il citato D.Lgs. ha inteso, più limitatamente, determinarne in maniera differente l’assetto organizzativo, operando così la scelta del riordino rispetto alle altre opzioni – trasformazione, fusione o soppressione – conferite al legislatore delegato dalla L. n. 69 del 2009, art. 24.

Senza alterare la natura giuridica (di associazione riconosciuta munita di personalità di diritto privato) dell’ente, l’intervento legislativo ne ha mutato la denominazione, puntualizzato l’oggetto e lo scopo, definito la struttura e i compiti dei vari organi nonchè le relazioni degli stessi con le autorità governative, il tutto in una evidente ed inequivoca prospettiva di continuazione delle attività sotto la bandiera del diverso nominativo “Formez PA”, come reso palese dalla amplissima salvezza disposta dall’art. 6, comma 3, relativa a tutti gli atti, i contratti e le convenzioni precedentemente stipulati “in nome Formez” e dalla prescrizione imposta al Formez PA di adeguare (ovvero modificare gli esistenti) statuto e regolamento interno alle nuova organizzazione.

Alcuna alterità soggettiva (da inquadrare o meno nello schema della successione): tra Formez – Centro Formazione e studi e Formez PA sussiste piuttosto identità, costituendo il secondo null’altro che una nuova denominazione del primo.

Risulta dunque destituito di fondamento il primo motivo di ricorso e superflua la valutazione sul secondo, dacchè riferita ad un punto della motivazione inconferente ai fini della decisione: il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso nei riguardi di un soggetto giuridico esistente (e non già estinto), seppur indicato – con errore di certo non inficiante poichè non ingenerante alcuna incertezza – con il nomen non aggiornato, mentre il giudizio di opposizione è stato promosso tardivamente (statuizione, questa, non censurata) dal medesimo soggetto giuridico, individuatosi con la corretta denominazione.

2. Con il terzo motivo, per violazione degli artt. 145,643 e 645 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si rileva il vizio della notificazione del decreto ingiuntivo, tacciata di inesistenza (poichè eseguita nei confronti di un soggetto inesistente) o comunque di nullità (poichè eseguita a mezzo posta con consegna del piego a persona diversa al destinatario ma senza l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica).

Se a confutare la contestazione sulla inesistenza del soggetto destinatario della notifica valgono le considerazioni esposte sopra (da ritenersi qui ripetute), la doglianza circa la nullità della notifica del decreto monitorio è inammissibile per una duplice ragione:

– per la novità della censura, avendo il ricorrente omesso allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ed altresì di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di vagliarne la fondatezza nel merito (Cass., 19 aprile 2012 n.6118; Cass., 27 maggio 2010 n.12992; Cass., 20 ottobre 2006 n. 22540);

– per inosservanza del principio di autosufficienza del motivo, in quanto formulato senza la trascrizione integrale della relazione di notifica asseritamente invalida (cfr., Cass. 28/02/2017, n. 5185).

4. Rigettato il ricorso, la disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA