Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19357 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6264-2015 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ALFONSI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GENNARO COZZOLINO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (olim, Milano s.p.a.), in persona del suo

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VELLETRI 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FALACE, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce del controricorso;

– controricorrente –

contro

P.P.M., PI.PA.MA.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 14/2014 del 08/01/2014 della CORTE D’APPELLO

di L’AQUILA, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

118/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. M.T. ha impugnato per cassazione la sentenza (13.1.2014 n. 14) con cui la Corte d’appello de L’Aquila, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno causato – secondo la prospettazione attorea – da un sinistro stradale.

2. Con ambedue i motivi di ricorso, che possono essere esaminati unitamente per la loro intima connessione, la ricorrente deduce che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto non provato l’avverarsi del sinistro con le modalità da lei descritte. Espone che i due testimoni escussi, ritenuti dalla Corte d’appello inattendibili, erano stati assolti in sede penale dall’imputazione di falsa testimonianza, e che comunque gli altri elementi di prova ritenuti impeditivi dell’accoglimento della domanda referto di pronto soccorso, in particolare), non consentivano di ritenere inondata la pretesa attorea.

3. Il motivo è inammissibile.

Nella giurisprudenza di questa Code è infatti pacifico il principio secondo cui l’assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende di per sè veritiera la dichiarazione resa dal medesimo in sede civile; indipendentemente dalla formula assolutoria, infatti, non viene meno, in capo al giudice civile, il potere-dovere di valutarne l’attendibilità, poichè il principio della libera valutazione delle prove può subire deroghe nei soli casi stabiliti dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 2157 del 14/ 02/ 2012,Rv. 621479; ma nello stesso senso si veda già Sez. 2, Sentenza n. 743 de106104/1964, Rv. 301046).

Quanto, poi, alla valutazione delle restanti prove, la ricorrente sollecita da questa Corte una nuova valutazione degli elementi istnatod, non consentita dall’art. 360 c.p.c., n. 5, così come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Code, con la sentenza n. 8053/14.

4. Si propone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del rito.

2. La parte controricorrente UnipolSai ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza del ricorso.

La parte ricorrente non ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. L’eccezione di tardività del ricorso va rigettata.

Il presente giudizio è infatti iniziato in primo grado nel 2007, e ad esso non s’applica il testo dell’art. 327 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ai soli giudizi introdotti dopo il 4.7.2009.

Ne consegue che il termine per proporre il ricorso per cassazione, nel nostro caso, era di un anno al netto della sospensione feriale dei termini: esso è dunque scaduto il 28.2.2015, giorno in cui il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica.

Erra, infine, la UnipolSai, nel ritenere che la sospensione feriale dei termini sia di 45 giorni: essa è infatti di 46 giorni, giacchè i giorni 1 agosto e 15 settembre sono compresi nella sospensione, come questa Corte viene ripetendo ormai da quarant’anni (a partire da Sez. Sentenza n. 321 del 25/01/1978, Rv. 389611).

4. Nel merito, il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna M.T. alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.T. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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