Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19357 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19357 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 23413-2010 proposto da:
RIGAMONTI

MARCO

RGMMRC54L20L378S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo
studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA
PAOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1807

ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO 01588540581;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 21/08/2013

ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO 01588540581, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso
lo studio dell’avvocato SALONIA ROSARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARDELLI

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

RIGAMONTI MARCO RGMMRC54L20L378S;
– intimato –

avverso la sentenza n. 68/2010 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 22/07/2010 r.g.n. 93/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato ROSA PAOLO;
udito l’Avvocato SILVESTRI FRANCESCO per delega
SALONIA ROSARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbito
ricorso incidentale.

ALESSANDRA, giusta delega in atti;

R.G. n. 23413/10
Ud. 21.5.2013

La Corte d’Appello di Trento, con sentenza in data 8 – 22
luglio 2010, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva
condannato l’Istituto Figlie di S. Camillo a corrispondere al dott.
Marco Rigamonti la somma di € 3.211,75 a titolo di retribuzione di
risultato, mentre ha rigettato l’altra domanda, accolta in primo
grado, volta ad ottenere compensi arretrati relativi agli anni dal
2002 al 2006.
Quanto alla retribuzione di risultato, la Corte di merito ha
osservato, da un lato, che il reparto chirurgia presso il quale
lavorava quale primario il dott. Rigamonti, aveva raggiunto gli
obiettivi prefissati; dall’altro non vi era stata una contestazione
specifica sul punto da parte dell’Istituto.
Quanto alla domanda relativa ai compensi arretrati, la Corte
di merito ha rilevato che, nell’esaminare la norma di cui all’art. 62
CCNL, non invocata dal ricorrente, il primo giudice non aveva
violato l’art. 112 c.p.c., posto che il ricorrente aveva fatto implicito
riferimento a tale contratto. Era tuttavia errata l’interpretazione
che il Tribunale, nell’accogliere la domanda del ricorrente, aveva
dato di tale clausola contrattuale. I miglioramenti economici
previsti dalla norma pattizia non potevano infatti riferirsi ai
lavoratori cessati dal servizio, come il dott. Rigamonti, riguardando
solo il personale in servizio
Per la cassazione di questa sentenza il dott. Rigamonti ha
proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrato da successiva
memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
L’Istituto Figlie di S. Camillo ha resistito con controricorso,
proponendo ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi,
principale ed incidentale condizionato, perché proposti avverso la
stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
$41‘44-i
2. Con il primo motivo del ricorsov l’Istituto ricorrente,

2118, comma secondo, 2120 cod. civ., nonché violazione di norme
contrattuali, deduce che il contratto collettivo della dirigenza
medica relativo agli ospedali “classificati” – qual’è l’Istituto
ricorrente – del 14 giugno 2007, nel recepire la normativa del
contratto collettivo per la dirigenza medica del settore sanitario
pubblico, ha disposto che i nuovi benefici economici hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza
e, nei limiti ivi indicati, del trattamento di fme rapporto e
dell’indennità sostitutiva del preavviso, dei dirigenti cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
quadriennio contrattuale (2202 – 2005).
La computabilità degli incrementi retributivi ai fini della
determinazione degli istituti anzidetti presuppone necessariamente
il diritto del lavoratore alla corresponsione di detti incrementi a
fronte di una prestazione lavorativa già resa.
L’intenzione delle parti era volta ad attribuire i
miglioramenti economici in questione anche ai lavoratori che, pur
non essendo in servizio alla data di stipula del contratto (14 luglio
2007), come il dott. Rigamonti, avevano lavorato in tutto o in parte
nel quadriennio.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “omesso

esame della giurisprudenza di legittimità in materia”, vizio di
motivazione nonché violazione ed errata applicazione dell’art. 1
CCNL 2002 – 2205.
Sostiene che “il contratto collettivo in questione è intervenuto

il 30.11.2006 “, quando il dott. Rigamonti aveva già cessato il
rapporto di lavoro con l’Istituto ricorrente e, quindi, il diritto agli

denunziando violazione ed errata applicazione degli artt. 1362,

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incrementi retributivi dal medesimo rivendicati era già entrato a far
parte del suo patrimonio in funzione di una prestazione già resa e
nell’ambito, quindi, di un rapporto o di una fase già esauriti. Non
potevano pertanto tali incrementi essergli disconosciuti per il fatto
di essere cessato dal servizio.

denunziando violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.,
nonché vizio di motivazione, deduce che, avendo il dott. Rigamenti
con il ricorso introduttivo richiamato, a sostegno della domanda,
solo l’accordo sindacale del 30 novembre 2006 e quello
asseritamente intervenuto il 14 febbraio 2008, la sentenza
impugnata non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione
anche il CCNL di lavoro del 14 giugno 2007.
5. Il primo motivo non è fondato.
La Corte di merito ha osservato che l’odierno ricorrente, con
il ricorso introduttivo, aveva fatto presente che il rapporto di lavoro
con l’Istituto Figlie di San Camino era cessato il 15 novembre 2006
e che l’accordo sindacale del 30 novembre 2006, il quale aveva
limitato i miglioramenti retributivi in esso previsti al personale in
servizio alla data della sua stipula, non era a lui opponibile, perché
superato dal successivo accordo sindacale del 14 febbraio 2008.
Ha aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto dal
ricorrente, tale ultimo accordo non era stato mai sottoscritto dalle
parti sociali per intervenuta rottura delle trattative.
Ha altresì rilevato che le pretese del ricorrente neanche
potevano trovare fondamento nell’art. 62 del CCNL del 2007, posto
che tale norma contrattuale non faceva esplicito riferimento alle
spettanze dei lavoratori cessati dal servizio, ma solo ai lavoratori in
servizio.
Tale interpretazione letterale era sufficiente ad escludere il
diritto del ricorrente, senza che fosse necessario ricorrere ad altri
criteri interpretativi integrativi, anche perché essa trovava
conferma nel fatto che le parti sociali avevano cercato di estendere,

4. Con il ricorso incidentale condizionato, il controricorrente,

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con un nuovo accordo, nel 2008, gli incrementi retributivi in
questione anche ai lavoratori cessati dal servizio, accordo che poi
non fu sottoscritto per rottura delle trattativa.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente, senza alcun
riferimento al contenuto del ricorso introduttivo e alle ragioni sulle

l’interpretazione data dal giudice di merito alla contrattazione
collettiva, proponendone una diversa, a lui favorevole.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che
l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata
al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per
vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica
contrattuale, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione
proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata
non rileva ai fini dell’annullamento di quest’ultima (cfr, ex plurimis,
fra le più recenti, Cass. 27 febbraio 2009 n. 4851; Cass. 19 ottobre
2009 n. 22102; Cass. 30 aprile 2010 n. 10554; Cass. 29 agosto
2011 n. 17717; Cass. 2 maggio 2012 n. 6641).
Inoltre, qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il
senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con
chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non
sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del
negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica
deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi far ricorso ai criteri
interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato
letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento
logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione
della comune intenzione stessa (cfr., fra le altre, Cass. 18 aprile
2002 n. 5635; Cass. 13 dicembre 2006 n. 26690; Cass. 28 agosto
2007n. 18180).
Alla stregua di tali principi, non ravvisandosi nella
sentenza impugnata vizi di motivazione o violazione delle norme di
ermeneutica contrattuale, il motivo in esame va rigettato.

quali la domanda era originariamente fondata, ha censurato

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6. Parimenti va respinto il secondo motivo, dovendo
escludersi che i miglioramenti retributivi fossero entrati a far parte,
quali diritti quesiti, del patrimonio del ricorrente in funzione di una
prestazione già resa.
Da un lato, l’accordo sindacale del 30 novembre 1996 ha
data della stipula dello stesso; dall’altro, essi non trovano
fondamento nel contratto collettivo del 2007, art. 62, alla stregua
della interpretazione data a tale clausola dal giudice di merito.
7. Il ricorso – assorbito il ricorso incidentale condizionato deve, in conclusione, essere rigettato, previa condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come in
dispositivo.
P. Q . M .
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara
assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida a favore del resistente,
in 50,00 per esborsi ed 3.500,00 per compensi professionali,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 21 maggio 2013.

riconosciuto tali miglioramenti al solo personale in servizio alla

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