Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19357 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33491-2006 proposto da:

G.A., C.S., M.M., GA.

P., A.E., S.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio

dell’avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO, che li rappresenta e difende:

giusta delega in calce al ricorso per i Sigg.ri M.M. e

GA.PA.; giusta procura speciale atto notar EMANUELA

CORINALDESI di ANCONA del 27/11/06, rep. 36219 per i Sigg.ri S.

F., G.A., A.E., C.S.;

– ricorrenti –

contro

IL MESSAGGERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99,

presso lo studio dell’avvocato PUNZI CARMINE, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6530/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/12/2005 r.g.n. 1056/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO;

udito l’Avvocato GIOVANNI LAZZARA per delega CARMINE PUNZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Un gruppo di lavoratori addetti al reparto rotative e spedizione dello stabilimento di (OMISSIS) dell’Editrice Il Messaggero spa conveniva il datore di lavoro dinanzi al Tribunale di Roma, per chiedere la corresponsione del premio recupero produttività ristrutturazione. Previa costituzione ed opposizione della società, il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponevano appello i lavoratori, due dei quali conciliavano la controversia. La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado motivando nel senso che il premio in questione è stato previsto da un accordo aziendale in data (OMISSIS), il quale nell’allegato D menziona i dipendenti beneficiari mediante il richiamo ai settori ed ai reparti contraddistinti con appositi codici numerici; tra essi non rientrano gli attori.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori, dei quali il M.M. ha rinunciato al ricorso con atto accettato da controparte. I ricorrenti deducono due motivi illustrati da memoria integrativa. Resiste con controricorso la spa il Messaggero, che ha a sua volta depositato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, degli artt. 115, 416 e 420 c.p.c., art. 2697 c.c., sotto il profilo che l’elenco allegato D è stato contestato dagli attori nell’udienza di prima comparizione, onde il giudice di merito doveva rispondere all’obiezione che l’accordo riguardava non solo i dipendenti operanti in (OMISSIS), ma anche quelli in servizio ad (OMISSIS).

4. Con il secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono ulteriore violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dell’art. 115 c.p.c., artt. 2697, 2072 e 2709 c.c., sotto il profilo che la Corte di Appello ha conferito efficacia probatoria ad un elenco informe ovvero ad un tabulato privo di qualsiasi autenticità.

5. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati.

Si tratta dell’interpretazione di un accordo aziendale, nel quale viene stabilito un premio speciale in favore di determinati dipendenti. I beneficiari vengono individuati mediante un elenco allegato che, tramite codici numerici in uso presso l’azienda, menziona i settori ed i reparti presso i quali i lavoratori prestano servizio. Il giudice di merito accerta che tra i detti beneficiari non rientrano gli attori in quanto operanti presso diverso settore e diversa sede di lavoro.

6. Trattasi di interpretazione di accordo sindacale aziendale, la quale costituisce questione di fatto, incensurabile in Cassazione ove il ricorrente non sia in grado di indicare il vizio logico o la lacuna interna alla motivazione della sentenza atta a renderla incongrua. Il che nella specie non si verifica. Quanto al tabulato, è noto che il giudice del lavoro ha ampi poteri di accertamento delle fonti di prova, anche oltre i limiti previsti dal c.c. e che nella specie è stato accertato come il tabulato costituisse un allegato all’accordo sindacale, richiamato dalle parti.

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara estinto il processo per quanto attiene al ricorso di M.M., con spese compensate. Rigetta gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti a rifondere a Il Messaggero spa le spese del grado, che liquida in Euro 34,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA