Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19357 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20840/2015 proposto da:

T.R., O.D., T.L.,

T.A., T.F., T.G.,

T.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 23, presso

lo studio dell’avvocato MATTEO ADDUCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIACOMO FRANCESCO SACCOMANNO giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.C., M.M., B.R.,

B.L., elettivamente domiciliati in ROMA, V. CATTARO 28, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA ANGOTTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO PUGLIESE giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 422/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

comunque rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA PERSICO per delega;

udito l’Avvocato VINCENZO PUGLIESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.G. e M.M., locatori di un immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione sito in (OMISSIS), proposero nei confronti dei conduttori T.F., O.G., L., M.G., R. e A. nonchè D., tutti eredi di T.A., quattro distinti giudizi, di cui uno volto alla condanna al pagamento dell’indennità ex art. 1591 c.c., aggiornamento Istat e maggior danno ed altri tre, promossi nelle forme del procedimento per convalida di sfratto per morosità, aventi ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni riferiti a differenti periodi temporali.

Riunite le controversie, l’adito Tribunale di Vibo Valentia – sezione distaccata di Tropea rigettò tutte le domande attoree.

In parziale accoglimento dell’impugnazione interposta dalla parte locatrice (segnatamente da M.M. nonchè da B.L., C. e R. quali eredi di B.G.), la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 422/2015 pronunciata il 4 giugno 2015, ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento dei conduttori nel pagamento dei canoni relativi al periodo temporale corrente (almeno) dall’agosto 2009 sino al giugno 2011: in specie, ha ritenuto inidoneo ad escludere la mora debendi il versamento delle pigioni su libretti di deposito per non aver parte conduttrice provato di aver comunicato ai locatori l’accensione di alcuni libretti nè di aver consegnato (o comunque messo a disposizione) questi ultimi ai predetti locatori, nonostante espressa richiesta in tal senso.

Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione T.F., G., L., M.G., R. e A. nonchè O.D., affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria difensiva; resistono con controricorso B.L., C. e R. e M.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato testualmente “illegittimità e nullità della sentenza impugnata per palese e/o falsa applicazione di norme di legge, per error in procedendo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, motivazione apparente e/o assente e, comunque, non adeguata, sufficiente e corrispondente al tema di causa, oltre che contraddittoria, mancata ed adeguata valutazione delle prove con espresso riferimento agli artt. 112,115,116 e 345 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5”, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia: (a) violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non aver mai parte locatrice formulato alcuna domanda di consegna dei libretti bancari di deposito dei canoni, libretti peraltro indicati da parte conduttrice e messi a disposizione dei locatori “previa determinazione del Giudice”; (b) omesso di valutare documenti prodotti dal conduttore, segnatamente libretti e vaglia postali; (c) motivato in maniera contraddittoria circa l’esistenza della morosità, confutata dalla allegazione dei libretti di deposito dei canoni; (d) travisato le risultanze processuali, per aver ritenuto formulata ex latere locatoris una (non proposta) domanda di consegna dei libretti.

Il motivo – testè sommariamente riassunto – è inammissibile, integrando una evidente negazione della regola della chiarezza (già positivamente sancita dall’abrogato art. 366-bis c.p.c., ma comunque correlata all’intrinseca finalizzazione del processo ad una decisione di merito) e ponendosi in contrasto con il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in forza del quale i motivi a suffragio del ricorso devono contenere specifica indicazione delle norme di diritto su cui ciascuno di essi si fonda.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza (ovvero che prospetti una pluralità di questioni involgenti censure al tempo stesso relative ad asserite violazioni di legge e vizi della motivazione unitariamente trattate), costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione allorquando la sua formulazione non consenta l’agevole individuazione delle questioni prospettate, postulando a tal fine un (non consentito, anzi precluso dalla legge) intervento della Corte volto ad enucleare dalla affastellata struttura del motivo le parti concernenti le separate censure (da ultimo, Cass. 17/03/2017, n. 7009; Cass. 14/09/2016, n. 18021; Cass., Sez. U, 06/05/2015, n. 9100).

Orbene, il motivo in esame, sviluppato in ben cinquanta pagine (delle quali le prime trentuno – da pag. 6 a pag. 37 – recanti la integrale riproduzione di atti processuali – memorie difensive, verbali di udienza, ordinanze e la sentenza impugnata – intervallata da brevi passaggi narrativi di raccordo), si caratterizza per una inestricabile commistione tra questioni di fatto e questioni di diritto inserite (in maniera da renderne ancor più complessa la intelligibilità) nel contesto della ricostruzione dello svolgimento della vicenda processuale, in cui risulta omessa l’enunciazione di specifici argomenti intesi a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (per una vicenda analoga, Cass. 24/11/2016, n. 24298).

Il motivo si incentra infatti sulla deduzione della inesistenza di un’espressa domanda di parte locatrice di consegna dei libretti bancari di deposito dei canoni locatizi, circostanza che viene dai ricorrenti illustrata, con numerose ripetizioni e reiterazioni, ora come ragione di un (non meglio chiarito) error in procedendo ora come conseguenza di un travisamento delle emergenze istruttorie documentali ora, infine, come oggetto di una motivazione assente, insufficiente o contraddittoria.

Esso, tuttavia, non coglie (nè, a fortiori, attinge criticamente) la ratio decidendi della gravata sentenza: la Corte territoriale, posto a carico della parte conduttrice (convenuta in azione di risoluzione contrattuale per inadempimento) l’onere di dimostrare il regolare pagamento dei canoni, ha considerato il versamento delle pigioni su libretto bancario integrante un’offerta non formale idonea a liberare dall’obbligo di pagamento soltanto se portata nella effettiva disponibilità del creditore della prestazione e rilevato, nel caso di specie, la mancanza di prova circa la comunicazione dell’accensione dei libretti nonchè circa la consegna di questi ai locatori.

A fronte di siffatto ragionamento (conforme, peraltro, in punto di diritto, ai principi più volte affermati dal giudice di legittimità: v., ex plurimis, Cass. 27/10/2014, n. 22734: “l’offerta non formale, ai sensi dell’art. 1220 c.c., consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione, che deve essere posta a disposizione del creditore con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità” ovvero, secondo Cass. 06/07/2006, n. 15352, consistere “nella effettiva introduzione dell’oggetto della prestazione nella disponibilità del creditore nonchè nella comunicazione di tale fatto al medesimo”) del tutto inconferenti e privi di decisività appaiono i rilievi del ricorrente, dacchè la consegna (rectius, la messa a disposizione) dei libretti di deposito dei canoni locatizi ben lungi dal dover costituire oggetto di domanda da parte locatrice, integrava piuttosto – quale condotta atta a determinare la liberazione dall’obbligazione di solvere praetium locationis – evenienza fattuale da provare a cura del conduttore.

Nè l’accertamento in fatto operato dalla Corte sulla mancata consegna e sulla mancata notizia dell’apertura dei libretti di deposito ai locatori, adeguatamente motivato nella pronuncia de qua, può essere utilmente denunciato in sede di legittimità con le modalità adoperate dal ricorrente, in quanto:

– per un verso, la (assai estesa) dissertazione sul significato del materiale probatorio acquisito in corso di giudizio concerne tipiche di valutazioni di merito (quali la individuazione delle fonti del convincimento, l’apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti) e si risolve in una inaccettabile istanza di revisione di tali valutazioni finalizzata alla richiesta di nuova pronunzia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. 04/04/2017, n. 8758; Cass. 03/06/2014, n. 12391; Cass. 14/05/2013, n. 11549; Cass. 25/05/2010, n. 12690; Cass., 05/06/2007, n. 15434; Cass. 10/08/2004, n. 15434);

– d’altro canto, non risulta nemmeno prospettato alcuno dei vizi motivazionali concretanti la fattispecie descritta dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al caso, per essere la gravata sentenza pronunciata nel giugno 2015), da intendersi, alla stregua dell’insegnamento del giudice della nomofilachia, come un’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, e che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (sul punto, basti il richiamo alle esaustive Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

In definitiva, per tutti i profili sin qui illustrati, il primo motivo di ricorso è inammissibile.

2. Analoga declaratoria si impone in ordine al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta – con indiscriminata riconduzione ai paradigmi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la nullità della sentenza impugnata per nullità della notifica dell’intimazione di sfratto per morosità del 16 febbraio 2011 (cioè dell’atto introduttivo del primo grado del giudizio iscritto al R.G. 65/2011) nei confronti di T.A., asserendo altresì quest’ultimo, nel corpo del motivo, di non aver “ricevuto nemmeno la notifica dell’atto di appello”.

Per quanto concerne l’atto di appello, la doglianza – formulata nei termini generici trascritti – si infrange contro la specifica motivazione adottata dalla Corte territoriale a suffragio della dichiarazione di contumacia di T.A., fondata sull’accertata “rituale notificazione dell’impugnazione eseguita a mezzo del servizio postale con plico ricevuto dal portiere dello stabile ed inoltro della prescritta comunicazione il 30.5.2012”, valutazione affatto confutabile con la mera apodittica negazione operata dal ricorrente.

Nemmeno l’eventuale vizio della notificazione dell’intimazione in prime cure può essere vagliata da questa Corte, sia perchè integrante ragione deducibile esclusivamente (giusta il disposto dell’art. 161 c.p.c.) con appello incidentale ad opera del T., sia perchè la nullità formale risulta qui denunciata senza la trascrizione integrale della relazione di notifica, indefettibile requisito contenutistico imposto dal principio di autosufficienza del ricorso (da ultimo, cfr. Cass. 28/02/2017, n. 5185).

3. Con l’ultimo motivo, si asserisce la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di regolamento delle spese di lite, per avere l’impugnata sentenza disposto la compensazione delle stesse in misura parziale (nei limiti della metà), anzichè, come più conforme all’esito della lite, per l’intero.

Anche questa doglianza si profila inammissibile.

Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (tra le tantissime, cfr. Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass. 21/01/2015, n. 930; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass. 01/12/2009, n. 25270; Cass. 22/07/2009, n. 17145).

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, la disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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