Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19356 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19356 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia il difetto di motivazione in ordine alla statuizione con cui è
stata disposta la riduzione degli onorari ex art. 4 della legge n. 794/92, essendo la decisione stata
motivata solo con riferimento alla particolare semplicità della materia, “atteso che la controversia
riguarda un prestazione previdenziale di facile accertamento”.
2.- Con il secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, qual era quello costituito dalla particolare semplicità di una controversia nella quale
era stato necessario affrontare diverse e specifiche questioni processuali e di merito ed era stata
necessaria l’assunzione di prova testimoniale.
3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. relativamente alla
statuizione con cui è stata disposta la compensazione delle spese del giudizio d’appello, senza
indicare neanche implicitamente i motivi della disposta compensazione.
4.- I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono
infondati.
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Data pubblicazione: 21/08/2013

5.- L’art. 4 della legge n. 794 del 1942 stabilisce che nelle cause di particolare semplicità gli
onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi.
Questa Corte ha già affermato (cfr. ex plurimis Cass. n. 27804/2008) che la disposizione di cui
all’art. 4 della legge n. 794 del 1942 integra la previsione contenuta nell’art. 60, quinto comma, del
r.d.l. n. 1758 del 1933 (che consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe
professionali quando la causa risulti di facile trattazione), indicando il limite massimo della
riduzione degli onorari, e presuppone che questa sia motivata.

particolare semplicità della causa, ritenendo trattarsi di controversia avente ad oggetto “una
prestazione previdenziale di facile accertamento”, e tale valutazione deve essere senz’altro
condivisa, poiché anche dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso per cassazione
risulta che effettivamente le questioni affrontate in primo grado, attinenti essenzialmente alla prova
dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo nell’anno 2000, non presentavano
alcuna complessità ed avevano anzi carattere ripetitivo, siccome abituali nelle controversie aventi
ad oggetto l’accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione in agricoltura.
6.- Anche il terzo motivo, che censura la statuizione con cui è stata disposta la compensazione delle
spese del giudizio di appello, è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis
Cass. n. 20598/2008) che nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della
legge n. 263 del 2005 – come è nel caso di specie, trattandosi di procedimento iniziato in primo
grado nel 2002 – il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi”
deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione
di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché tuttavia le ragioni
giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della
motivazione adottata a sostegno delle statuizioni di merito.
Nella specie, è sufficiente rilevare che il parziale accoglimento del gravame costituisce, di per sé,
giusto motivo ex art. 92 c.p.c. in base al quale il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese
di lite (Cass. n. 18705/2003). Altro elemento che ben poteva giustificare la disposta compensazione
delle spese in appello era costituito dalla esiguità del valore del credito in contestazione (Cass. n.
6970/2009). Ne consegue l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente.
7.- In definitiva, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, trattandosi di fattispecie alla
quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente alla innovazione
introdotta dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003.

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Nella specie, la Corte territoriale ha motivato la riduzione degli onorari, con riferimento alla

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2013.

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