Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19356 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29935/2017 proposto da:

B.M.A., elettivamente domiciliato in Biella via Repubblica

n. 43, presso lo studio dell’avv. Marco Cavicchioli, che lo

rappresenta e difende come da procura in calce alla copia analogica

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 928/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Torino ha respinto il gravame proposto da B.M., cittadino del Bangladash, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro la sentenza della Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte distrettuale ha negato il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui alla fattispecie normativa in rubrica, senza considerare che la tortura o il trattamento inumano o degradante possono derivare anche da organizzazioni criminali e non necessariamente dallo Stato, che non è in grado di garantire alcuna forma di protezione; (ii) sotto un secondo profilo, per il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto, erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto che il richiedente avrebbe potuto sottrarsi al pericolo spostando altrove la propria residenza, e ciò, perchè l’art. 8 della direttiva 2004/83/CE non è stato traposto nella normativa nazionale (tale norma prevede che lo straniero possa trovare condizioni di sicurezza in altre zone del proprio paese d’origine).; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello aveva affermato che le condizioni d’insicurezza connesse con il regime sociale e politico del Bangladesh dovevano riguardare la persona specifica del richiedente.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989). Nel caso di specie, il mezzo non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente – il ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae, invero, all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197; Cass., 28/06/2018, n. 17069) – non sono idonee a scalfire l’ordinanza impugnata, in quanto il medesimo si è limitato a dedurre un pericolo derivante da una presunta persecuzione, peraltro allegata in modo del tutto generico, costituente un episodio di criminalità comune, neutralizzabile rivolgendosi alle autorità di polizia, cosa che il ricorrente “asserisce ma non prova di avere fatto”. Il motivo di ricorso si limita a riprodurre le stesse circostanze allegate in sede di merito, sostanzialmente richiedendo una inammissibile rinnovazione del giudizio di fatto, senza offrire alcun elemento che possa inficiare tale ratio decidendi dell’impugnata sentenza.

Il secondo motivo è inammissibile.

La ratio principale del diniego di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), è, invero costituita dalla mancanza di elementi di prova circa il fatto che il ricorrente si sia rivolto alle autorità di polizia e non abbia ricevuto tutela. Una volta non censurata tale ratio, il fatto che il ricorrente censuri la ratio alternativa (possibile spostamento della propria residenza) non può comportare l’accoglimento del motivo di ricorso. Deve trovare, invero, applicazione il principio secondo cui la resistenza di una delle rationes decidendi sulle quali si fonda l’impugnata sentenza rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perchè l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass., 10/02/2017, n. 3633).

Il terzo motivo è inammissibile.

La censura non coglie la ratio decidendi principale fondata sul rilievo che le allegazioni del richiedente non sono idonee a scalfire la decisione di prime cure, laddove questa ha rilevato che “il ricorrente non ha allegato specifiche circostanze in merito all’esistenza in Bangladesh di una rilevante violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale” (p. 4), in tal modo violando il succitato onere di allegazione incombente sul richiedente. La censura si limita, per contro, a contestare la ulteriore affermazione secondo cui le condizioni di insicurezza dovrebbero essere individualizzate.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Segue, la condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, statuizione che la Corte è tenuta ad emettere in base al solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia (di inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso, principale o incidentale), senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte, come l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., 05/04/2019, n. 9661).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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