Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19356 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 17/09/2020), n.19356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9618-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FINGIO’ IMMOBILIARE DI C. E L.G. & C. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 104/30/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, svolgendo due motivi, in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso di rettifica di imposta ipotecaria e catastale emesso in relazione alla compravendita di un complesso immobiliare ad uso industriale, ceduto da Fin. Giò S.n.c. ad Immobiliare Se.Pra.S.p.A., con cui l’Ufficio rideterminava il valore dell’immobile elevandolo ad Euro 2.525.000,00 ai fini delle relativa imposte. Fin. Giò Immobiliare di C. e L.G. & C. s.n.c. non ha svolto difese.

L’Agenzia delle entrate, con istanza del 30 ottobre 2019, ha comunicato che la società contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, provvedendo al pagamento del dovuto. L’Ufficio ha, pertanto, concluso perchè sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ha proposto istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo la società contribuente presentato domanda definizione della controversia, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della lite. A tal fine, ha allegato la comunicazione di regolarità della domanda di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 la domanda di definizione presentata dal contribuente ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, e copia del mod. F24 del versamento dell’importo dovuto.

La Corte, in ragione di siffatti rilievi, dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto della definizione agevolata della controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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