Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19356 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23391-2006 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE SOMALIA

28, presso lo studio dell’avvocato DE BENEDICTIS MARIA PIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE SANTIS GIORGIO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.N.A.M. – ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1687/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/04/2006 R.G.N. 9359/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GATTAI per delega GIORGIO DE SANTIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 1287/03 il Tribunale di Frosinone respingeva la domanda proposta da M.A. contro l’Enam (Ente Nazionale di Assistenza Magistrale) volta a fare accertare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 30.5.1988, dopo un servizio continuativo in base ad una serie di contratti a termine illegittimi, l’ultimo dei quali con scadenza 31.10.1992.

Il Tribunale adito disattendeva la domanda, ritenendo che il tempo trascorso dalla cessazione del rapporto (circa dieci anni) nel totale disinteresse delle parti comprovasse la cessazione del rapporto per mutuo consenso.

Contro tale sentenza la M. ha proposto appello deducendone l’erroneità.

Ha resistito la controparte, proponendo altresì appello incidentale, poi rinunziato.

Con sentenza depositata il 4.4.2006, la Corte di appello di Roma, osservava che, allorchè – come nella fattispecie – il lavoratore ometta, dopo la cessazione del rapporto, qualsiasi atto di costituzione in mora del datore di lavoro, facendo valere l’illegittimità del termine a distanza di molti anni, un tale comportamento fa presumere la volontà di non far valere il rapporto giuridicamente in essere, dismettendolo.

Avverso la sentenza della Corte di appello, la Sig.ra M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complessivo motivo. La società resistente non si è costituita.

L’unico motivo di ricorso riguarda la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1422, 1217, 1218, 1219, e 1375 c.c. nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 35, e 36 Cost., nonchè dei principi dell’Ordinamento lavoristico in materia di riparto dell’onere della prova; messa insufficiente, e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Secondo la ricorrente, la soluzione adottata nella sentenza di appello appare in stridente contrasto con il dettato dell’art. 1422 c.c. secondo cui “… l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione…”. Ciò significherebbe che, potendo l’azione di nullità essere fatta valere senza limiti di tempo, del tutto ininfluente sarebbe il fatto che la ricorrente abbia agito dopo circa 10 anni.

Il ricorso è inammissibile.

L’art. 366 bis c.p.c. – nella versione aggiornata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 (entrata in vigore in data 7.7.2009) – prescrive che, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere – a pena di inammissibilità – con la formulazione di un quesito di diritto.

La vigenza di tale disposizione – dopo l’intervento abrogativo operato dalla citata L. del 2009 – è circoscritta ad un periodo contrassegnato, da una parte, dalla data di pubblicazione della sentenza oggetto del ricorso, purchè non anteriore al 2.3.2006, e dall’altra, dalla entrata in vigore della nuova normativa (7.7.2009).

Poichè la sentenza della Corte di appello di Roma, oggetto del ricorso per cassazione, risulta depositata il 4.4.2006, l’assenza totale del quesito di diritto comporta l’inammissibilità del ricorso.

Nulla va disposto sulle spese, in considerazione dell’inattività difensiva della controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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