Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19355 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2763-2015 proposto da:

C.A., B.F., B.M., tutti in

proprio e quali eredi, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

DELLA PIRAMIDE CESTIA 31, presso lo studio dell’avvocato LEONILDA

MARI, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Direttore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO PALETTI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIPOLSAI SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELICA SCOZIA giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

contro

N.A., R.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6556/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Mari Lconilda difensore dei ricorrenti che si

riporta ai motivi;

udito l’Avvocato Enrica Fasola (delega avvocato Tommaso Spinelli

Giordano) difensore della controricorrente e ricorrente incidentale

che si riporta ai motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. C.A., B.F. e B.M. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (per quanto ancora rileva in questa sede), tra gli altri, le società Allsecures (poi AXA) e Bavaria UnipolSai), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del proprio congiunto Be.Ma., avvenuta in conseguenza d’un sinistro stradale.

Il Tribunale accolse la domanda (sentenza n. 3820/97) nei confronti di ambo le suddette società; la Corte d’appello di Roma (sentenza n. 1952/99) escluse invece la responsabilità della società AXA. Tuttavia rigettò la domanda, da questa formulata, di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, ritenendola non provata.

2. Conclusosi tale giudizio, nel 2006 la AXA convenne dinanzi al Tribunale di Roma C.A., B.F. e B.M., chiedendone la condanna alla restituzione delle some pagate in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3820/97, sopra ricordata.

Mentre il Tribunale rigettò la domanda, ritenendola preclusa per effetto della mancata impugnazione della sentenza d’appello 1952/99, la Code d’appello di Roma con sentenza 4.12.2013 n. 6556, qui impugnata, la accolse.

La Corte d’appello ritenne che la sentenza d’appello n. 7952/99 non precludesse alla AXA di domandare, in un successivo giudizio, la restituzione di quanto pagato indebitamente.

3. Col primo motivo di ricorso i congiunti C.- B. lamentano la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell’art. 2909 c.c..

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello di Roma, nel giudizio concluso dalla sentenza n. 1952/99, dichiarò di volere “rigettare la domanda” di restituzione proposta dalla AXA, per difetto di prova.

Giusta o sbagliata che fosse tale decisione, essa era pur tuttavia una decisione. Eventuali errori in indicando od in procedendo che la infirmassero andavano perciò fatti valere col ricorso per cassazione.

Nulla rileva che nel dispositivo della sentenza 1952/99 non comparisse un formale “capo” di rigetto della domanda restitutoria, sin troppo noto essendo che la sentenza va interpretata nella sua interezza.

Gli altri motivi proposti dai ricorrenti principali, ed il ricorso incidentale proposto dalla UnipolSai restano assorbiti per difetto di interesse.

4. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, non essendo necessari atti istruttori.

2. Sia i ricorrenti, sia la AXA hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Va preliminarmente esaminata, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2, l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla AXA a p. 11 del proprio controricorso.

Essa è infondata.

La sentenza impugnata è stata infatti depositata il 4.12.2013, mentre il ricorso per cassazione risulta consegnato per la notifica all’ufficio postale, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, il 16.1.2015: prima, dunque, che scadesse il termine di un anno e 46 giorni di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio.

4. Nel merito, il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Non mette conto confutare i rilievi svolti dalla società AXA nella propria memoria ex art. 380 bis c.p.c., in quanto tale memoria contiene la trascrizione fedele delle pp. 11-14 del controricorso, e trova dunque confutazione già nella relazione sopra trascritta.

Resta solo da rilevare, ad integrazione di questa, che:

-) il giudicato esterno, contrariamente a quanto sostenuto dalla AXA, è rilevabile anche d’ufficio (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589695);

-) il rigetto di qualsiasi domanda, anche restitutoria, per “difetto di prova dell’esatto importo da restituire” (tale la formula adottata dalla sentenza che rigettò la pretesa restitutoria della AXA), è sempre idoneo a passare in giudicato, contrariamente a quanto sostenuto dalla AXA.

L’ordinamento giuridico vigente non prevede infatti la possibilità di sentenze di rigetto, per così dire, “allo stato degli atti”. Da ciò consegue che l’accertamento dell’inesistenza di un diritto per difetto di prova, espresso mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non più proponibile in un nuovo giudizio fra le stesse parti, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 7302 del 29/05/2001, Rv. 547103; Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 18/02/1991, Rv. 470956; Sez. 3, Sentenza n. 3238 del 16/05/1986, Rv. 446225; Sez. 2, Sentenza n. 6744 del 12/11/1983, Rv. 431464).

5. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata.

Tuttavia, non essendo necessari ulteriori atti istruttori, è possibile decidere la causa nel merito, rigettando per avvenuta formazione del giudicato la domanda proposta dalla AXA.

La cassazione del capo della sentenza impugnata, contenente l’accoglimento della domanda proposta dalla AXA, comporta ovviamente ex art. 336 c.p.c., comma 1, la caducazione del capo di sentenza contenente l’accoglimento dell’appello incidentale proposto da C.A., B.M. e B.F. nei confronti della Milano s.p.a. (oggi UnipolSai s.p.a.) e di a.B.

Ne consegue che va dichiarato assorbito l’appello incidentale proposto, in merito a tale punto, dalla UnipolSai s.p.a..

6. Gli esiti alterni dei vari gradi di giudizio impongono la ompensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da AXA Assicurazioni s.p.a.;

(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dalla UnipolSai s.p.a.;

(-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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