Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19355 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19355 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24794-2009 proposto da:
VALENTINO

DONATO VLNDNT72A27C514R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentato
e difeso dall’avvocato SARCONE VINCENZO, giusta
delega in atti;
– ricorrente 2013

contro

1758

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 21/08/2013

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, CORETTI
ANTONIETTA, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;

avverso la sentenza n. 4581/2008 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 22/11/2008 R.G.N.
2394/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

– resistente con mandato

• r.g. n. 24794/09
udienza del 15.5.2013

FATTO E DIRITTO

1.- Donato Valentino ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di
Bari indicata in epigrafe, che ha ritenuto insussistente, per decadenza dall’azione giudiziaria, il

relativa all’anno 1998, perché liquidata dall’INPS sulla base del salario medio convenzionale
rilevato nell’anno 1995, invece che alla stregua della retribuzione fissata dalla contrattazione
collettiva integrativa della provincia di Foggia.
2.- All’udienza pubblica del 13 novembre 2012, fissata per la trattazione del ricorso, questa Corte,
rilevata la nullità della relativa notifica e il difetto di costituzione dell’INPS, ha disposto il rinnovo
della notificazione a detta parte, assegnando, a tal fine, il termine di trenta giorni dalla
comunicazione della propria ordinanza.
3.- Dagli atti risulta che tale comunicazione è avvenuta il 17 dicembre 2012; quindi l’interessato,
in data 15 gennaio 2013, ha nuovamente – e ritualmente – notificato il ricorso all’INPS, il quale si è
costituito depositando delega ai propri difensori che hanno, poi, partecipato alla odierna udienza.
4.- Sempre dagli atti risulta, peraltro, che il ricorso nuovamente notificato è stato spedito per il
deposito il 25 febbraio 2013 ed è pervenuto in cancelleria il successivo 27 febbraio 2013.
5.- Nella descritta situazione il ricorso va dichiarato improcedibile, senza che rilevi l’avvenuta
costituzione dell’Istituto previdenziale, giusta il condivisibile principio (vedi Cass. Sez. unite n.
26225 del 2005 e n. 11003 del 2006, nonchè, da ultimo, Cass. n. 4747 del 2012, n. 13904 del 2012)
secondo cui “In sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, qualora, riscontrata la nullità
della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell ‘art. 291 cod,.proc.civ.,
il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato è quello
di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione, a mente
dell ‘art.371-bis cod,proc.civ., la cui inosservanza determina la pronuncia di ufficio di
improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare I ‘avvenuta costituzione del resistente, posto
che il principio – sancito dall ‘art.156 cod.proc.civ. – di non rilevabilità della nullità dell’atto per
avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di
forme in senso stretto e non di termini perentori”.
6.- Nella specie, infatti, il termine entro e non oltre il quale, a mente del richiamato principio, il
ricorso doveva essere depositato scadeva il 5 febbraio 2013 (data ottenuta aggiungendo 20 giorni ai

diritto del ricorrente di domandare la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola

30 giorni decorrenti dal 17.12.2012); mentre, come già detto, solo in data 25 febbraio e, dunque,
tardivamente, l’atto risulta spedito per il deposito.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate facendo riferimento

alle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in vigore al
momento della presente decisione (artt. 41 e 42 d.m. cit.).

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio liquidate in C 50,00 oltre € 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2013.

PQM

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