Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19355 del 20/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19355 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

SENTENZA

sul ricorso 21988-2011 proposto da:
CORRADO OLIVA ANDREA, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE
14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE
PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 20/07/2018

all’avvocato MARIA PAOLA PESSAGNO giusta delega a
margine;
CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONI PROVINCIA DI
GENOVA EQUITALIA SESTRI SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

dell’avvocato WILFREDO VITALONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIOVANNI CALISI, ERSILIO GAVINO
con studio in GENOVA VIA MARAGLIANO 10/6 (avviso
postale ex art. 135) giusta delega in calce;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 68/2010 della COMM.TRIB.REG.
GENOVA, depositata 1’08/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MANZI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PAFUNDI che
ha chiesto il rigetto.

in ROMA VIALE MAZZINI 88, presso lo studio

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FATTI DI CAUSA
Caterina Corrado Oliva (in seguito deceduta e dunque nel prosieguo
l’erede Andrea Corrado Oliva) con atto del 9 maggio 2005 proponeva ricorso
avverso una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti dal
Concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Genova (Gest
line s.p.a.) a seguito di iscrizione a ruolo da parte del Comune di Genova per
l’importo di euro 17.641,08 relativa ad ICI, accessori e sanzioni per gli anni

Celle Ligure.
Si costituivano, chiedendo il rigetto del ricorso, il comune di Genova ed il
Concessionario, mentre il comune di Celle Ligure non si costituiva; con
sentenza n. 133/5/2006 la Commissione Tributaria Provinciale di Genova
rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza Andrea Corrado Oliva, erede di Caterina Corrado
nelle more deceduta, proponeva appello avanti la Commissione Tributaria
Regionale della Liguria, riproponendo le argomentazioni già svolte in primo
grado circa l’inesistenza della notifica della cartella, i vizi formali della stessa
nonché l’assenza di notifica degli atti prodromici.
Con sentenza n. 68, depositata 1’8 giugno 2011, la Commissione
Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello, affermando la regolarità
delle notifiche e conseguentemente di voler confermare la decisione della
Commissione Tributaria Provinciale in quanto “Gli atti prodromici alle cartelle
esattoriali sono indubbiamente gli avvisi di accertamento emessi e notificati
correttamente da parte del Comune di Genova con la successiva iscrizione a
ruolo ex art. 12 d.lgs. n. 504 del 1992.
L’avviso di accertamento è stato notificato mediante raccomandata ar
come prescritto dall’art. 11 legge n. 504 del 1992 in materia di ICI.
Occorre prendere atto che la soc. Defendini è regolarmente abilitata alla
notificazione degli atti e, conseguentemente, sino a querela di falso, deve
essere considerato veritiero quanto dichiarato dal messo in merito alla

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1995, 1996 e 1997 e per Tarsu, accessori e sanzioni 2002 del comune di

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notifica delle cartelle per le quali viene esibito avviso di notifica ex art. 140
c.p.c., l’affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale e la relativa
raccomandata ar di comunicazione. Viene altresì esibita la notifica
dell’intimazione di pagamento e relativa affissione dell’avviso all’albo
comunale. L’estratto di ruolo consegnato contiene l’indicazione dell’ente
impositore, del tributo e della cartella collegata, ponendo il contribuente in
grado di comprendere quale richiesta gli sia rivolta e difendersi.

voluta dalla legge e deve essere ritenuta infondata ogni altra
argomentazione di parte in merito”.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso, affidato a
quattro motivi, nei confronti del comune di Genova, di quello di Celle Ligure
e del Concessionario del servizio riscossione per la Provincia di Genova
(Equitalia Sestri s.p.a.); il comune di Genova e Equitalia Sestri s.p.a. si
costituivano con distinti controricorsi, chiedendo che fosse dichiarata
l’inammissibilità o comunque fosse rigettato il ricorso, mentre il comune di
Celle Ligure non si costituiva.
A ridosso dell’udienza l’Agenzia delle entrate (subentrata nel frattempo
ad Equitalia Sestri s.p.a.) depositava memoria insistendo nelle suddette
conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce violazione
dell’art. 36, comma 2, nn. 2, 3, 4, richiamato dall’art. 61 del d.lgs n. 546 del
1992 nonché dell’art. 62, comma 1, del d.lgs n. 546 del 1992, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in quanto la sentenza impugnata
difetterebbe dell’esposizione dei fatti, delle richieste della parti, dello
svolgimento in fatto e in diritto, con conseguente impossibilità di individuare
il thema decidendum e delle ragioni che stanno alla base della decisione;
inoltre la sentenza motiverebbe per relationem alla sentenza di primo grado
senza aver dato conto di aver valutato criticamente il provvedimento

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Pertanto dagli enti impositori è stata eseguita correttamente la procedura

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censurato e i motivi d’appello. Infine, la sentenza impugnata riporterebbe
un’esposizione inconferente rispetto al processo d’appello, facendo
riferimento ad altro processo: mai si sarebbe fatta menzione di un deposito
da parte della Defendini; mai la ricorrente si sarebbe lamentata
dell’inesistenza materiale della notifica; mai è stata dedotta la consegna
dell’estratto di ruolo invece delle cartelle; mai è stata contestata la mancata
nomina degli atti presupposti su cui le cartelle fonderebbero la loro

una sola.
Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. deduce violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ. in relazione all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché
dell’art. 62, comma 1, del d.lgs n. 546 del 1992 per non essersi la sentenza
impugnata pronunciata su tutti i motivi di gravame, fra i quali anche
l’omessa pronuncia da parte del primo giudice in punto di non debenza nel
merito della pretesa Tarsu 2002, in quanto già avanzata con altra cartella
avverso la quale era stato presentato distinto ricorso.
Con il terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione
dell’art. 140 cod. proc. civ. in relazione all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,
nonché dell’art. 62, comma 1, del d.lgs n. 546 del 1992. Infatti, la
contribuente aveva preliminarmente eccepito la radicale inesistenza del
procedimento notificatorio della cartella, il quale sarebbe dovuto avvenire ai
sensi degli artt. 26 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché degli artt. 137
ss. cod. proc. civ. dalle suddette norme richiamati. In primo luogo la notifica
è inesistente perché, nella relata apposta sulla parte iniziale della cartella, la
sottoscrizione del soggetto notificatore non è autografa ma riprodotta
tramite carta carbone, tanto che non riesce a comprendersi nulla di quanto
eseguito dal notificatore, né tantomeno chi sia il notificatore stesso e se sia
abilitato ai sensi dell’art. 26 citato. Inoltre, l’utilizzo della notifica ai sensi

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legittimità; mai si parlerebbe di più cartelle, essendo la cartella impugnata

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dell’art. 140 cod. proc. civ. resta subordinato al fallito tentativo di concludere
la notifica ex art. 139 cod. proc. civ. Peraltro, la notifica è inesistente perché
non risultano essere stati effettuati gli adempimenti previsti dall’art. 140
cod. proc. civ., ossia l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, il
deposito dell’atto presso la casa comunale e la spedizione della
raccomandata, mai spedita. Con la conseguenza che la notifica sarebbe
radicalmente inesistente, come tale non sanabile neppure con la

Con il quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce, in relazione
all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa
applicazione dell’art. 19, comma 3, e 39 del d.lgs n. 546 del 1992, nonché
dell’art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 e degli artt. 214, 216 e 221 cod. proc.
civ., nonché dell’art. 62, comma 1, del d.lgs n. 546 del 1992. Il motivo
attiene alla dedotta illegittimità dell’iscrizione a ruolo riprodotta nella cartella
di pagamento impugnata in quanto non preceduta dalla previa rituale
notifica degli avvisi di accertamento in base ai quali è stata effettuata
l’iscrizione a ruolo. Infatti, nel ricorso iniziale si era eccepita l’omessa notifica
degli atti presupposti, ossia degli avvisi di accertamento su cui la cartella
fonderebbe la propria legittimità. Il ricorrente nega di aver mai ricevuto
siffatti avvisi e ne disconosce le firme di ricevimento prodotte dal Comune;
manca inoltre qualsiasi relata di notifica degli avvisi di accertamento.
Avendo il giudice di primo grado disatteso il motivo, affermando che gli
avvisi di accertamento sono stati notificati mediante raccomandata a.r.
secondo quanto previsto dalla legge n. 504 del 1992 in materia di ICI, il
contribuente aveva proposto appello deducendo l’omessa notifica degli atti
prodromici, rilevando altresì che in atti manca qualsiasi relata di notifica
degli avvisi di accertamento.
Equitalia Sestri spa si difende affermando che la sentenza impugnata è
immune dai vizi denunciati in quanto in essa è possibile individuare il thema

decidendum della controversia; inoltre il giudice di secondo grado può

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proposizione del ricorso in Cassazione.

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motivare per relationem quando, come nel caso di specie, quest’ultimo abbia
valutato le critiche alla sentenza di primo grado (si vedano le affermazioni
della sentenza impugnata ove si afferma che “nessuna argomentazione
sostanzialmente diversa da quanto eccepito dinnanzi ai giudici di primo
grado emerge dagli atti di impugnazione” e “l’iter logico adottato dai giudici
di primo grado merita piena conferma perché fondato”:

tali frasi, come si

ripeterà più avanti, in realtà non sono presenti nella motivazione della

140 c.p.c. sarebbe stata compiuta correttamente e dall’altro, quand’anche in
essa siano riscontrabili dei vizi, essi sarebbero comunque sanati in virtù del
principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., non potendosi in
ogni caso considerare l’avvenuta notifica come inesistente.
Da parte sua, il comune di Genova, nel suo controricorso, afferma la
sussistenza di una sufficiente descrizione del processo e la presenza di un
autonomo processo motivazionale logico-giuridico; la notifica della cartella
sarebbe inoltre avvenuta del rispetto del procedimento ex art. 140 cod. proc.
civ. e sarebbe sufficiente la notifica tramite spedizione di raccomandata con
avviso di ricevimento.
I motivi di ricorso sono fondati.
Infatti, la succinta sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Liguria risulta di difficile comprensione e non può pertanto dirsi immune dai
vizi denunciati.
Occorre premettere che, allorché, come nel caso di specie, con il ricorso
sia denunciato un “error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice del

sentenza di primo grado). Inoltre, da un lato la procedura di notifica ex art.

fatto processuale e deve decidere la questione mediante l’accesso diretto
agli atti processuali, dichiarando, se del caso, la nullità della sentenza
impugnata (Cass. 12 marzo 2018, n. 5971; Cass. SU, 22 maggio 2012, n.
8077); inoltre, il principio secondo cui l’interpretazione delle domande,
eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al
giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale

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interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito
dellmerror in procedendo”:

pertanto, in tale ipotesi, ove si assuma che

l’interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato
l’omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e
non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso
l’appello della controparte, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere
di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in

n. 25259).
In effetti, come denunciato dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, in
nessun atto processuale emergono riferimenti a quanto affermato dalla
sentenza impugnata circa il fatto che, nello svolgimento del fatto, “la
ricorrente esponeva di aver ricevuto la comunicazione di detto deposito dalla
ditta Defendini srl affida tana del servizio di notifica delle cartelle esattoriali
per conto della Gest Line spa, ma il documento risultava privo del
cronologico per l’identificazione della sottoscrizione”, mentre nei motivi della
decisione si afferma che “occorre prendere atto che la soc. Defendini è
regolarmente abilitata alla notificazione degli atti e, conseguentemente, sino
alla querela di falso, deve essere considerato veritiero quanto dichiarato dal
messo in merito alla notifica delle cartelle”.
Inoltre, la ricorrente si è lamentata della inesistenza giuridica della
cartella (perché ad esempio nella relata apposta sulla parte iniziale della
cartella la sottoscrizione del soggetto notificatore non è autografa ma
riprodotta tramite “carta carbone”), non anche della “inesistenza materiale…
del procedimento notificatorio”; ancora, mai è stata dedotta la consegna
dell’estratto di ruolo invece delle cartelle (anche perché il procedimento ha
ad oggetto una singola cartella, pur relativa a due annualità di ICI) e mai è
stata contestata la mancata nomina degli atti presupposti su cui le cartelle
fonderebbero la loro legittimità ma solo la loro mancata notifica.

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particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti (Cass. 25 ottobre 2017,

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E’ fondata dunque la doglianza del ricorrente relativa alla violazione
dell’art. 36, comma 2, n. 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui
“la sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del
processo”, in quanto nel caso di specie non solo tale coincisa esposizione
manca ma addirittura è presente una esposizione difforme dal reale
andamento del processo, rivelandosi quindi addirittura fuorviante, dando
luogo ad una motivazione perplessa ed incomprensibile, con conseguente
“ratio

decidendi” (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. SU, 7 aprile 2014, n.
8053).
La sentenza impugnata, che afferma che “la decisione della CTP deve
essere confermata”, nell’omettere dei passaggi logici motivazionali che
sarebbero stati necessari, sembra implicitamente richiamare e fare
riferimento, come osservato dal ricorrente, alla sentenza di primo grado, così
motivando per relationem.

Si deve osservare che le frasi, citate in

precedenza, dalla difesa di Equitalia Sestri spa nel controricorso per
contestare la presenza di una acritica motivazione per relationem della
sentenza della Commissione Tributaria Regionale non sono in realtà presenti
nella sentenza impugnata ma, quand’anche vi fossero, non dimostrerebbero
certo una effettiva e consapevole ponderazione critica delle argomentazioni
della sentenza di primo grado, trattandosi di frasi di puro stile. E’ vero invece
che, come già affermato da questa Corte, la sentenza motivata

“per

relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto difensivo di una delle
parti, senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di
condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,
per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata da
motivazione solo apparente. (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20648).
Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente lamenta che la
pronuncia impugnata non si sia pronunciata su tutti i motivi di gravame: in
effetti vi sono delle doglianze, come quella – sollevata già con il ricorso

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‘inidoneità delle argomentazioni espresse a rivelare la

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originario e reiterata sia in appello che davanti questa Corte – relativa alla
mancata indicazione della data in cui il ruolo è stato formato e consegnato al
concessionario, mancanza dalla quale discenderebbe l’impossibilità di
verificare il rispetto dei termini per l’iscrizione a ruolo e per la notifica della
cartella stessa, alle quali non può dirsi che sia stata data risposta mediante
l’argomento, indicato peraltro solo dalla sentenza della commissione
tributaria provinciale e non anche dalla regionale, del raggiungimento dello

società contribuente.
In effetti, ed esaminando in particolare il terzo motivo di doglianza, di
fronte ai precisi e circostanziati motivi di doglianza del contribuente (proposti
fin dal primo grado di giudizio e sempre reiterati fino in Cassazione:
sottoscrizione del soggetto notificatore non autografa ma riprodotta tramite
“carta carbone”; impossibilità di identificare il soggetto notificatore;
impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per dare luogo alla
notifica ex art. 140 cod. proc. civ.; mancata esecuzione degli adempimenti
ex art. 140 cod. proc. civ.; doppia iscrizione a ruolo della TARSU relativa al
2002 e omessa pronuncia da parte del primo giudice in punto non debenza
nel merito della pretesa TARSU 2002 in quanto già avanzata con altra
cartella avverso la quale era stato presentato distinto ricorso) che lamenta
l’inesistenza del procedimento notificatorio avvenuto con le modalità di cui
all’art. 140 cod. proc. civ. (e quindi l’impossibilità di invocare la sanatoria per
raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., che presuppone non
l’inesistenza ma solo la nullità della notifica: cfr. Cass. 6 luglio 2017, n.
16675), la sentenza tace sul punto, ed è stato affermato da questa Corte
che, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità
cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte
costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3
(ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del
combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma

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scopo della notifica a seguito della proposizione del ricorso da parte della

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1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo
perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti,
incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata
informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone
sufficiente la sola spedizione (Cass. 26 novembre 2014, n. 25079).
Non può poi non evidenziarsi, che se è vero che nella notifica della
cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973,

data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o
dell’avviso di ricevimento (e nel caso di specie è stato prodotto l’avviso di
ricevimento), è anche vero che tali atti devono recare il numero identificativo
della cartella, circostanza che non è stato oggetto di verifica da parte delle
Corti di merito (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23902).
Infine, e con specifico riguardo al quarto ed ultimo motivo di ricorso,
relativo alla notifica degli avvisi di accertamento in base ai quali è stata
effettuata l’iscrizione a ruolo, fin dal ricorso iniziale si era eccepita l’omessa
notifica degli atti presupposti, ossia degli avvisi di accertamento su cui la
cartella fonderebbe la propria legittimità: il ricorrente nega di aver mai
ricevuto siffatti avvisi e ne disconosce le firme sulle stampe degli avvisi di
ricevimento prodotti dal Comune; mancherebbe inoltre qualsiasi relata di
notifica degli avvisi di accertamento e non può pertanto considerarsi
soddisfacente ed esaustiva la motivazione della sentenza laddove afferma
“che gli atti prodromici alle cartelle esattoriali sono indubbiamente gli avvisi
di accertamento emessi e notificati correttamente da parte del comune di
Genova con la successiva iscrizione a ruolo ex art. 12 d.lgs. 504 del 1992.
L’avviso di accertamento è stato notificato mediante raccomandata ar come
prescritto dall’art. 11 legge n. 504 del 1992 in materia di ICI”. In effetti, tali
affermazioni, oltre ad essere intrinsecamente illogiche a causa del passaggio
dal plurale al singolare nella denominazione dell’avviso di accertamento, non

Ric. n. rg. 21988 del 2011 – Udienza del 2 maggio 2018

la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa

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trovano neppure riscontro né nello svolgimento del processo né nei
documenti presenti nel fascicolo d’ufficio.
Deve pertanto ribadirsi il principio secondo il quale, “in materia di
riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di
formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una
sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo
scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del

vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato”
(Cass. 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass. 28 aprile 2017, n. 10528; Cass.,
SU, 4 marzo 2008, n. 5791).
Conseguentemente, deve ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza
della Commissione Tributaria Regionale, in quanto risulta sostanzialmente
priva della esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, sui quali la decisione si
fonda, dal momento che nel caso di specie sono carenti e contraddittorie le
ragioni per le quali sono stati considerati validamente notificati gli atti
prodromici e si sono implicitamente considerati sanati per raggiungimento
dello scopo i vizi delle notifiche, rendendo impossibile sia l’apprezzamento
dell’iter logico posto a fondamento della decisione di appello sia la verifica
delle ragioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a
decidere in un certo modo (Cass. 23 marzo 2017, n. 7132), anche perché
non risulta alcuna effettiva disamina dell’atto di impugnazione e delle ragioni
del contribuente, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass., SU, n. 22232 del 2016;
Cass. n. 20648 del 2015), né emerge uno sforzo di recepimento consapevole
delle conclusioni della sentenza di primo grado (se non altro quanto al
raggiungimento dello scopo della notifica, dato che tale principio neppure
viene citato).
Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma
2, n. 4, cod. proc. civ., in quanto essa risulta corredata da motivazione solo

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destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un

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apparente, fondata su mere formule di stile, riferibili a qualunque
controversia, disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti
specifici, del tutto inidonee dunque a rivelare la

“ratto decidendi” e ad

evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne
rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. 7 aprile 2017, n.
9105; Cass., SU, 7 aprile 2014, n. 8053).
Il ricorso del contribuente va dunque accolto e la sentenza impugnata va

diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, per una
nuova valutazione circa la regolarità delle notifiche alla luce dei principi
sopra enunciati.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.

cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in

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