Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19355 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 17/09/2020), n.19355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 2709/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona

del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

UTILITA’ S.P.A. CON SOCIO UNICO (C.F. 13083740152), rapp. e dif., in

virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti

PATRIZIA TOVAZZI e STEFANO DI MEO, presso lo studio del quale ultimo

sono tutti elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA PISANELLI, n. 2;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3517/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott.ssa SANLORENZO

RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. GIANNA GALLUZZO, per l’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli e gli Avv.ti PATRIZIA TOVAZZI e STEFANO DI MEO, per la

controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La UTILITA’ S.P.A. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni, notificatole dall’AGENZIA DELLE DOGANE – UFFICIO DI VARESE ed emesso per insufficiente versamento degli acconti per l’accisa sul gas naturale per i mesi di gennaio e febbraio 2009.

2. La C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 51/1/13.

3. La società contribuente impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza 3517/2014, depositata l’1.07.2014, accolse il gravame ritenendo che “il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 13, fa riferimento ai consumi dell’anno precedente, senza alcun riferimento o richiami a rettifiche di fatturazione riguardanti anni precedenti rispetto a quello che precede l’anno di dichiarazione. Tali consumi non sono, pervero, consumi dell’anno precedente, ma d’altri anni e pertanto non possono rientrare nel calcolo degli acconti”.

4. Avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si è costituita ed ha resistito, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato (anch’esso affidato ad un motivo), la UTILITA’ S.P.A., cui ha resistito, con proprio controricorso, l’AGENZIA.

4. Fissata l’adunanza camerale dell’11.9.2019, all’esito della stessa, ritenendo non sussistenti i presupposti per la decisione della controversia in camera di consiglio, la causa è stata infine rinviata per la trattazione alla odierna pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo parte ricorrente principale lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 1 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per avere la C.T.R. escluso che le rettifiche delle dichiarazioni relative agli anni precedenti (nella specie, il 2007) concorressero, unitamente alle fatturazioni dei consumi relativi all’anno anteriore a quello oggetto di dichiarazione (nella specie, il 2008), a determinare l’esatto ammontare delle rate mensili d’acconto da versare, per l’appunto, nell’anno di presentazione della dichiarazione (nella specie, il 2009).

1.2 Il motivo è fondato.

1.3. Questa Corte ha infatti recentemente chiarito (cfr. Cass., 19.12.2019, n. 34088, alla cui ampia motivazione si rinvia anche quale precedente specifico, ex art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1) che “ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 13, (T. U.A.), come modificato dal D.Lgs. n. 48 del 2010, art. 1 la base di calcolo dei ratei mensili di acconto dell’accisa sul gas naturale è costituita dal totale dei consumi fatturati – anche mediante rettifiche di fatturazione – nell’anno precedente, diviso un dodicesimo, applicando all’imponibile le aliquote vigenti alla data di presentazione della relativa dichiarazione di consumo”. Sicchè, la riconosciuta pacifica mancata inclusione delle rettifiche, relative all’anno 2007 ed operate nel corso dell’anno 2008, nella base di calcolo per la determinazione dei versamenti degli acconti inerenti l’anno 2009, costituisce il presupposto per l’applicazione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, stante i mancati (in parte) versamenti in acconto alle scadenze prescritte.

2. Con l’unico motivo di controricorso incidentale condizionato, l’UTILITA’ Si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 per non avere la C.T.R. in ogni caso ritenuto che ricorressero, rispetto alle modalità di calcolo dei ratei di acconto sull’accisa in questione, gli estremi dell’incertezza normativa obiettiva (sub specie di errore scusabile), con conseguente illegittimità, anche sotto tale profilo, delle sanzioni applicate.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Va in proposito rilevato – come correttamente argomentato dalla difesa erariale – che non v’è traccia, nella sentenza impugnata, dell’avvenuta proposizione, ad opera della società contribuente, di tale censura: nè il controricorso indica come e quando essa sia stata sviluppata, in primo come in secondo grado, dalla difesa della contribuente, sì da precludere al Collegio ogni valutazione in termini di sua novità o meno. Con il che deve concludersi per l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 13.12.2019, n. 32804, Rv. 656036-01).

3. In conclusione, il ricorso principale va accolto, mentre quello incidentale condizionato va rigettato. Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con rigetto del ricorso originario proposto dalla società contribuente.

4. Quanto, infine, alle spese di lite, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza relativamente ai profili affrontati con il primo motivo, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale condizionato. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dalla UTILITA’ S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della UTILITA’ S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale condizionato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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