Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19355 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17454-2006 proposto da:

CAREMAR – CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA – S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BALLETTI EMILIO, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.D.A., già elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DE’ CESTARI 34, presso lo studio dell’avvocato CIANO SANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PARASCANDOLA SALVATORE, giusta

mandato a margine del controricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2257/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 30/05/2005; R.G.N. 42021/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato MARCO PAOLO FERRARI per delega EMILIO BALLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 15.11.1996, S.D. A. conveniva la Caremar spa dinanzi al Pretore di Napoli ed esponeva di avere lavorato alle dipendenze della convenuta in virtù di una pluralità di arruolamenti, i quali dovevano considerarsi un unico rapporto in regime di continuità. Previa costituzione ed opposizione della convenuta, il Pretore accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da data diversa e posteriore rispetto a quella richiesta dall’attore; il quale proponeva appello al Tribunale di Napoli. Detto Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’11.9.1981 e di un regime di continuità dalla stessa data.

Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

va respinta l’eccezione di prescrizione proposta dalla Caremar, vale a dire di prescrizione biennale a partire da ogni singolo sbarco, in quanto trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a sensi del combinato disposto degli artt. 373 e 326 c.n.;

– a nulla rileva la natura di atto pubblico delle singole convenzioni di arruolamento, posto che la fonte della pretesa del lavoratore è il CCNL;

– non rileva che i contratti siano stati stipulati a viaggio;

– per lo stesso motivo, non era necessario che fossero impugnati i singoli licenziamenti, nè ha rilievo la firma apposta alle annotazioni di sbarco;

– è erronea la decorrenza della continuità del rapporto dall’11.12.1993, e cioè dal primo sbarco per malattia; per contro, la continuità sussiste fino dal primo contratto;

sussiste il regime di C.R.L., siccome riconosciuto dalla stessa convenuta.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Caremar, deducendo due motivi illustrati da due memorie integrative. Resiste con controricorso S.d.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, dell’art. 1343 c.n., art. 1362 c.c. in relazione all’art. 62 del CCNL 24.7.1991, art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Non vi è dubbio, ad avviso della Caremar, che il contratto a viaggio si è risolto di diritto il (OMISSIS) a seguito dello sbarco per malattia dello S.d., posto che in caso di impossibilità di riprendere l’imbarco per malattia si risolve di diritto il rapporto per espressa disposizione di legge.

4. Il motivo è infondato. Varrà al riguardo richiamare il precedente di questa Corte di Cassazione 30.7.2004 n. 14657, il quale ha dichiarato l’abrogazione tacita dell’art. 1343 c.n. ad opera della L. n. 604 del 1966 e della L. n. 300 del 1970, posto che la prima norma attribuisce efficacia risolutiva automatica ad un’ipotesi di impossibilità, in genere temporanea, della prestazione, in contrasto coi principi sopravvenuti di cui alla citata L. n. 604 del 1966. Tale sentenza risulta seguita da altre conformi.

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 112, 113, 436, 416 e 436 c.p.c., artt. 1362 ss. e 2697 c.c., anche in relazione all’art. 72 del CCNL 1.1.1981 e 20.12.1984, ed in ogni caso omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Deduce la ricorrente, anche richiamando le deduzioni attrici e le eccezioni di parte convenuta, che il riconoscimento della C.R.L. è stata operata dal Tribunale con motivazione incongrua ed apodittica, prescindendo del tutto da quanto stabilito dal CCNL di settore. In particolare l’attore non ha provato la sussistenza dei requisiti per l’immissione nel regime contrattuale di continuità.

6. Il motivo è inammissibile, in quanto non investe la “ratio decidendi” adottata dal giudice di appello, il quale ha accertato la successione ravvicinata di più contratti e ne ha fatto discendere l’applicazione del regime di continuità. Trattasi in effetti di interpretazione del contratto collettivo di diritto comune e degli atti e comportamenti di parte, che sfugge al sindacato diretto di legittimità da parte di questa Corte.

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la Caremar spa a rifondere a S. d.A. le spese del grado, che liquida in Euro 12,00 oltre Euro tremila/00 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

 

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