Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19354 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19354 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24780-2009 proposto da:
LIONETTI MASSIMILIANO LNTMSM71R29C514L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo
studio dell’avvocato BONITO GIUSEPPINA, rappresentato
e difeso dall’avvocato SARCONE VINCENZO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1757

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 21/08/2013

-

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati STUMPO VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO
VINCENZO, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4836/2008 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 27/11/2008 R.G.N.
2243/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

_

r.g. n. 24780/09
udienza del 15.5.2013

Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale di Foggia rigettava la domanda di Massimiliano Lionetti, operaio agricolo a tempo

trattamento di disoccupazione, già corrisposto per l’anno 2000, perché calcolato dall’INPS sulla
base del salario medio convenzionale rilevato nel 1995 e non più incrementato negli anni
successivi, anziché sulla base della retribuzione giornaliera fissata dalla contrattazione collettiva
integrativa provinciale.
2.- L’assicurato proponeva appello che è stato rigettato dalla Corte d’appello di Bari, con la
sentenza indicata in epigrafe, sul preliminare rilievo della intervenuta decadenza dall’azione
giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.p.r. n. 639/1970 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3.- Della sentenza d’appello il Lionetti ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a due motivi.
4.- All’udienza pubblica del 13 novembre 2012, fissata per la trattazione del ricorso, questa Corte,
rilevata la nullità della relativa notifica e il difetto di costituzione dell’ INPS, ha disposto la
rinnovazione della notificazione a detta parte, assegnando, a tal fine, il termine di trenta giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza pronunciata ex art.291 c.p.c.
5.- Parte ricorrente ha nuovamente notificato il ricorso nel termine assegnato e ha provveduto al
deposito dell’atto nella cancelleria di questa Corte nel termine prescritto dall’art.37 I bis c.p.c.
6.- L’INPS ha depositato procura speciale ai propri difensori che hanno, poi, partecipato alla
odierna udienza di discussione.

Considerato in diritto

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determinato, intesa ad ottenere, ai sensi dell’art.4 del d.lgs. n.146 del 1997, la riliquidazione del

1.- Il ricorrente – premesso, nella narrativa della vicenda processuale, che la sentenza di primo
grado ne aveva rigettato la domanda sul presupposto che il salario contrattuale di sua spettanza,
depurato della c.d. “quota di TFR”, non superava quello medio convenzionale e che in appello
aveva contestato sia la qualifica di lavoro riconosciutagli in prime cure sia la mancata inclusione
della quota di TFR nella base di calcolo della indennità di disoccupazione – censura, con il primo

(recte, 1970), richiamando la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 12720 del 2009),
che ha escluso l’applicabilità della decadenza all’azione giudiziaria proposta per ottenere il
pagamento di una prestazione previdenziale nella sua corretta misura, perché erroneamente
liquidata dall’INPS in un importo inferiore a quello dovuto.
2.- Nel secondo motivo, sempre con denunzia di violazione e falsa applicazione della medesima
disposizione di legge, sostiene che la stessa disciplina esclusivamente l’ipotesi in cui sia necessaria
una domanda di prestazione previdenziale, onde la ivi prevista decadenza non opera quando, come
nel caso di specie, la prestazione non necessiti di una domanda amministrativa.
3.- Il ricorso, i cui due motivi, all’evidenza connessi, si trattano congiuntamente, è fondato,
trovando, nella specie, applicazione il principio di diritto richiamato dal ricorrente, nonostante lo ius
superveniens costituito dall’art. 38 lett. d) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in 1. n. 111 del 2011 che estende il regime della decadenza alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni
riconosciute solo in parte ovvero il pagamento di accessori del credito – posto che tale disciplina

motivo, la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.p.r. n. 639/1991

espressamente limita la propria efficacia retroattiva ai giudizi pendenti in primo grado alla data
della sua entrata in vigore ed è, per ciò stesso, inapplicabile ai giudizi pendenti in appello o in
cassazione a quella medesima data (cfr. Cass. sent. n. 6959 del 2012 e successive conformi).
4.- Esclusa la decadenza dalla proposta azione giudiziaria, e cassata, quindi, per tale ragione la
sentenza impugnata, sussistono le condizioni per decidere la causa nel merito (art.384, comma 2,
_

c.p.c.), ancorchè la Corte territoriale non si sia pronunciata sui motivi d’appello, posto che la prima
-delle censure svolte in sede di gravame (contestazione della qualifica lavorativa riconosciuta in
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prime cure) non è in alcun modo pertinente alla motivazione della sentenza di primo grado, non
avendo il Tribunale affermato che le mansioni del ricorrente dovevano essere ricondotte alla
qualifica di operaio comune piuttosto che a quella di operaio qualificato, ma che non risultava
acquisita alcuna prova in ordine alla tipologia di mansioni svolte dal ricorrente (con conseguente
impossibilità di accertare la qualifica del medesimo); mentre sulla doglianza concernente il mancato

“quota di TFR” nella retribuzione contrattuale utile per il calcolo della indennità di disoccupazione
questa Corte, per la natura esclusivamente giuridica della questione che con essa si pone, può
pronunciarsi direttamente e negare l’astratta configurabilità di un diritto di tale contenuto, senza
necessità di attivare il contraddittorio mediante il meccanismo di cui all’art. 384, comma 3, c.p.c.,
tenuto conto di quanto ripetutamente affermato dalla propria giurisprudenza in plurime, conformi
decisioni (vedi tra le più recenti: Cass. n. 200, n. 202, n. 11152, n. 18516 del 2011 e numerose
successive altre sentenze non massimate), i cui principi hanno, da ultimo, trovato esplicito avallo
nella disposizione dell’art.18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 111 del 2011, che ha autenticamente interpretato l’art. 4 d.lgs. n. 146 del 1997 nel
senso che “la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce relativa al trattamento di fine rapporto,
comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
5.- Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto, non applicandosi nel caso di specie la
decadenza di cui all’art. 47 del d.p.r. n. 639/70 (e succ. modifiche) e, cassata, per l’effetto, la
sentenza impugnata, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dall’odierno
ricorrente.
6.- La problematicità della materia del contendere e l’esito complessivo della lite giustificano la
compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

PQM
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riconoscimento del diritto dell’operaio agricolo a tempo determinato alla inclusione della c.d.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2013.

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