Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19354 del 20/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19354 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

SENTENZA

sul ricorso 21985-2011 proposto da:
CORRADO OLIVA ANDREA, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE
14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE
PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 20/07/2018

all’avvocato MARIA PAOLA PESSAGNO giusta delega a
margine;
CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONI PROVINCIA DI
GENOVA EQUITALIA SESTRI SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

dell’avvocato WILFREDO VITALONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIOVANNI CALISI, ERSILIO GAVINO
con studio in GENOVA VIA MARAGLIANO 10/6 (avviso
postale ex art. 135) giusta delega in calce;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 67/2010 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata 1’08/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MANZI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PAFUNDI che
ha chiesto il rigetto.

In ROMA VIALE MAZZINI 88, presso lo studio

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FATTI DI CAUSA
Caterina Corrado Oliva (in seguito deceduta e dunque nel prosieguo
l’erede Andrea Corrado Oliva) con atto del 18 aprile 2005 proponeva
ricorso avverso una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti dal
Concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Genova
(Gest line s.p.a.) a seguito di iscrizione a ruolo da parte del Comune di
Genova per l’importo di euro 23.722,88 relativa ad ICI, accessori e

sanzioni per gli anni 1998 e 1999.
Si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso il comune di Genova ed
il Concessionario e, con sentenza n. 131/5/2006, la Commissione
Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza Andrea Corrado Oliva, erede di Caterina
Corrado nelle more deceduta, proponeva appello avanti la Commissione
Tributaria Regionale della Liguria, riproponendo le argomentazioni già
svolte in primo grado circa l’inesistenza della notifica della cartella, i vizi
formali della stessa nonché l’assenza di notifica degli atti prodromici.
Con sentenza n. 67, depositata 1’8 giugno 2011, la Commissione
Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello, affermando la
regolarità delle notifiche e conseguentemente di voler confermare la
decisione della Commissione Tributaria Provinciale in quanto “Gli atti
prodromici alle cartelle esattoriali sono indubbiamente gli avvisi di
accertamento emessi e notificati correttamente da parte del Comune di
Genova con la successiva iscrizione a ruolo ex art. 12 d.lgs. n. 504 del
1992.
L’avviso di accertamento è stato notificato mediante raccomandata ar
come prescritto dall’art. 11 legge n. 504 del 1992 in materia di ICI.
Occorre prendere atto che la soc. Defendini è regolarmente abilitata
alla notificazione degli atti e, conseguentemente, sino a querela di falso,
deve essere considerato veritiero quanto dichiarato dal messo in merito
alla notifica delle cartelle per le quali viene esibito avviso di notifica ex

Ric. n. rg. 21985 del 2011 – Udienza del 2 maggio 2018

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art. 140 c.p.c., l’affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale e la
relativa raccomandata ar di comunicazione. Viene altresì esibita la
notifica dell’intimazione di pagamento e relativa affissione dell’avviso
all’albo comunale. L’estratto di ruolo consegnato contiene l’indicazione
dell’ente impositore, del tributo e della cartella collegata, ponendo il
contribuente in grado di comprendere quale richiesta gli sia rivolta e
difendersi.

procedura voluta dalla legge e deve essere ritenuta infondata ogni altra
argomentazione di parte in merito”.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso, affidato a
quattro motivi, nei confronti del Comune di Genova e del Concessionario
del servizio riscossione per la Provincia di Genova (Equitalia Sestri
s.p.a.), i quali si costituivano entrambi con distinti controricorsi,
chiedendo che fosse dichiarata l’inammissibilità o comunque rigettato il
ricorso.
A ridosso dell’udienza l’Agenzia delle entrate (subentrata nel
frattempo ad Equitalia Sestri s.p.a.) depositava memoria insistendo nelle
suddette conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce violazione
dell’art. 36, comma 2, nn. 2, 3, 4, richiamato dall’art. 61 del d.lgs n. 546
del 1992 nonché dell’art. 62, comma 1, del d.lgs n. 546 del 1992, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in quanto la
sentenza impugnata difetterebbe dell’esposizione dei fatti, delle richieste
della parti, dello svolgimento in fatto e in diritto, con conseguente
impossibilità di individuare il thema decidendum e delle ragioni che
stanno alla base della decisione; inoltre la sentenza motiverebbe per
relationem alla sentenza di primo grado senza aver dato conto di aver
valutato criticamente il provvedimento censurato e i motivi d’appello.

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Pertanto dagli enti impositori è stata eseguita correttamente la

Infine, la sentenza impugnata riporterebbe un’esposizione inconferente
rispetto al processo d’appello, facendo riferimento ad altro processo: mai
si sarebbe fatta menzione di un deposito da parte della Defendini; mai la
ricorrente si sarebbe lamentata dell’inesistenza materiale della notifica;
mai è stata dedotta la consegna dell’estratto di ruolo invece delle
cartelle; mai è stata contestata la mancata nomina degli atti presupposti
su cui le cartelle fonderebbero la loro legittimità; mai si parlerebbe di più

Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. deduce violazione dell’art. 112
cod. proc. civ. in relazione all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,
nonché dell’art. 62, comma 1, del d.lgs n. 546 del 1992 per non essersi
la sentenza impugnata pronunciata su tutti i motivi di gravame.
Con il terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa
applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. in relazione all’art. 26 del d.P.R.
n. 602 del 1973, nonché dell’art. 62, comma 1, del d.lgs n. 546 del 1992.
Infatti, la contribuente aveva preliminarmente eccepito la radicale
inesistenza del procedimento notificatorio della cartella, il quale sarebbe
dovuto avvenire ai sensi degli artt. 26 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973,
nonché degli artt. 137 ss. cod. proc. civ. dalle suddette norme richiamati.
In primo luogo la notifica è inesistente perché, nella relata apposta sulla
parte iniziale della cartella, la sottoscrizione del soggetto notificatore non
è autografa ma riprodotta tramite carta carbone, tanto che non riesce a
comprendersi nulla di quanto eseguito dal notificatore, né tantomeno chi
sia il notificatore stesso e se sia abilitato ai sensi dell’art. 26 citato.
Inoltre, l’utilizzo della notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. resta
subordinato al fallito tentativo di concludere la notifica ex art. 139 cod.
proc. civ. Peraltro, la notifica è inesistente perché non risultano essere
stati effettuati gli adempimenti previsti dall’art. 140 cod. proc. civ., ossia

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cartelle, essendo la cartella impugnata una sola.

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l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, il deposito dell’atto
presso la casa comunale e la spedizione della raccomandata, mai spedita.
Con la conseguenza che la notifica sarebbe radicalmente inesistente,
come tale non sanabile neppure con la proposizione del ricorso in
Cassazione.
Con il quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce, in relazione
all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa

nonché dell’art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 e degli artt. 214, 216 e 221
cod. proc. civ., nonché dell’art. 62, comma 1, del d.lgs n. 546 del 1992.
Il motivo attiene alla dedotta illegittimità dell’iscrizione a ruolo riprodotta
nella cartella di pagamento impugnata in quanto non preceduta dalla
previa rituale notifica degli avvisi di accertamento in base ai quali è stata
effettuata l’iscrizione a ruolo. Infatti, nel ricorso iniziale si era eccepita
l’omessa notifica degli atti presupposti, ossia degli avvisi di accertamento
su cui la cartella fonderebbe la propria legittimità. Il ricorrente nega di
aver mai ricevuto siffatti avvisi e ne disconosce le firme di ricevimento
prodotte dal Comune; manca inoltre qualsiasi relata di notifica degli
avvisi di accertamento.
Avendo il giudice di primo grado disatteso il motivo, affermando che
gli avvisi di accertamento sono stati notificati mediante raccomandata
a.r. secondo quanto previsto dalla legge n. 504 del 1992 in materia di
ICI, il contribuente aveva proposto appello deducendo l’omessa notifica
degli atti prodromici, rilevando altresì che in atti manca qualsiasi relata di
notifica degli avvisi di accertamento.
Equitalia Sestri spa si difende affermando che la sentenza impugnata
è immune dai vizi denunciati in quanto in essa è possibile individuare il
thema decidendum della controversia; inoltre il giudice di secondo grado
può motivare

per relationem

quando, come nel caso di specie,

quest’ultimo abbia valutato le critiche alla sentenza di primo grado (si

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L1)f

applicazione dell’art. 19, comma 3, e 39 del d.lgs n. 546 del 1992,

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vedano le affermazioni della sentenza impugnata ove si afferma che
“nessuna argomentazione sostanzialmente diversa da quanto eccepito
dinnanzi ai giudici di primo grado emerge dagli atti di impugnazione” e
“l’iter logico adottato dai giudici di primo grado merita piena conferma
perché fondato”: tali frasi, come si ripeterà più avanti, in realtà non sono
presenti nella motivazione della sentenza di primo grado). Nel
controricorso si afferma altresì che oltre al comune di Genova, anche

circostanza non risulta dall’esame della sentenza impugnata, né
comunque rileva ai fini della decisione. Inoltre, da un lato la procedura di
notifica ex art. 140 c.p.c. sarebbe stata compiuta correttamente e
dall’altro, quand’anche in essa siano riscontrabili dei vizi, essi sarebbero
comunque sanati in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex
art. 156 c.p.c., non potendosi in ogni caso considerare l’avvenuta notifica
come inesistente.
Da parte sua, il comune di Genova, nel suo controricorso, afferma la
sussistenza di una sufficiente descrizione del processo e la presenza di un
autonomo processo motivazionale logico-giuridico; la notifica della
cartella sarebbe inoltre avvenuta del rispetto del procedimento ex art.
140 cod. proc. civ. e sarebbe sufficiente la notifica tramite spedizione di
raccomandata con avviso di ricevimento.
I motivi di ricorso sono fondati.
Infatti, la succinta sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Liguria risulta di difficile comprensione e non può pertanto dirsi

quello di Celle Ligure sarebbe creditore del ricorrente, ma questa

immune dai vizi denunciati.
Occorre premettere che, allorché, come nel caso di specie, con il
ricorso sia denunciato un “error in procedendo, la Corte di cassazione è
giudice del fatto processuale e deve decidere la questione mediante
l’accesso diretto agli atti processuali, dichiarando, se del caso, la nullità
della sentenza impugnata (Cass. 12 marzo 2018, n. 5971; Cass. SU, 22

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maggio 2012, n. 8077); inoltre, il principio secondo cui l’interpretazione
delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio
di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si
assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile
nell’ambito delrerror in procedendo”: pertanto, in tale ipotesi, ove si
assuma che l’interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia
determinato l’omessa pronuncia su una domanda che si sostiene

costituzione avverso l’appello della controparte, la Corte di Cassazione ha
il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione
degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle
parti (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259).
In effetti, come denunciato dal ricorrente con il primo motivo di
ricorso, in nessun atto processuale emergono riferimenti a quanto
affermato dalla sentenza impugnata circa il fatto che, nello svolgimento
del fatto, “la ricorrente esponeva di aver ricevuto la comunicazione di
detto deposito dalla ditta Defendini srl affida tana del servizio di notifica
delle cartelle esattoriali per conto della Gest Line spa, ma il documento
risultava privo del cronologico per l’identificazione della sottoscrizione”,
mentre nei motivi della decisione si afferma che “occorre prendere atto
che la soc. Defendini è regolarmente abilitata alla notificazione degli atti
e, conseguentemente, sino alla querela di falso, deve essere considerato
veritiero quanto dichiarato dal messo in merito alla notifica delle
cartelle”.
Inoltre, la ricorrente si è lamentata della inesistenza giuridica della
cartella (perché ad esempio nella relata apposta sulla parte iniziale della
cartella la sottoscrizione del soggetto notificatore non è autografa ma
riprodotta tramite “carta carbone”), non anche della

“inesistenza

materiale.., del procedimento notificatorio”; ancora, mai è stata dedotta
la consegna dell’estratto di ruolo invece delle cartelle (anche perché il

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regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di

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procedimento ha ad oggetto una singola cartella, pur relativa a due
annualità di ICI) e mai è stata contestata la mancata nomina degli atti
presupposti su cui le Cartelle fonderebbero la loro legittimità ma solo la
loro mancata notifica.
E’ fondata dunque la doglianza del ricorrente relativa alla violazione
dell’art. 36, comma 2, n. 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo
cui “la sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento
in quanto nel caso di specie non solo tale coincisa

esposizione manca ma addirittura è presente una esposizione difforme
dal reale andamento del processo, rivelandosi quindi addirittura
fuorviante, dando luogo ad una motivazione perplessa
ed incomprensibile, con conseguente ‘inidoneità delle argomentazioni
espresse a rivelare la “ratio decidendi” (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940;
Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053).
La sentenza impugnata, che afferma che “la decisione della CTP deve
essere confermata”, nell’omettere dei passaggi logici motivazionali che
sarebbero stati necessari, sembra implicitamente richiamare e fare
riferimento, come osservato dal ricorrente, alla sentenza di primo grado,
così motivando per relationem. Si deve osservare che le frasi, citate in
precedenza, dalla difesa di Equitalia Sestri spa nel controricorso per
contestare la presenza di una acritica motivazione per relationem della
sentenza della Commissione Tributaria Regionale non sono in realtà
presenti nella sentenza impugnata ma, quand’anche vi fossero, non
dimostrerebbero certo una effettiva e consapevole ponderazione critica
delle argomentazioni della sentenza di primo grado, trattandosi di frasi di
puro stile. E’ vero invece che, come già affermato da questa Corte, la
sentenza motivata

“per relationem”,

mediante mera

adesione acritica all’atto difensivo di una delle parti, senza indicazione né
della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da
nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione

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del processo”,

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dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata da motivazione
solo apparente. (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20648).
Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente lamenta che la
pronuncia impugnata non si sia pronunciata su tutti i motivi di gravame:
in effetti vi sono delle doglianze, come quella – sollevata già con il ricorso
originario e reiterata sia in appello che davanti questa Corte – relativa
alla mancata indicazione della data in cui il ruolo è stato formato e

l’impossibilità di verificare il rispetto dei termini per l’iscrizione a ruolo e
per la notifica della cartella stessa, alle quali non può dirsi che sia stata
data risposta mediante l’argomento, indicato peraltro solo dalla sentenza
della commissione tributaria provinciale e non anche dalla regionale, del
raggiungimento dello scopo della notifica a seguito della proposizione del
ricorso da parte della società contribuente.
In effetti, ed esaminando in particolare il terzo motivo di doglianza, di
fronte ai precisi e circostanziati motivi di doglianza del contribuente
(proposti fin dal primo grado di giudizio e sempre reiterati fino in
Cassazione: sottoscrizione del soggetto notificatore non autografa ma
riprodotta tramite “carta carbone”; impossibilità di identificare il soggetto
notificatore; impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per
dare luogo alla notifica ex art. 140 cod. proc. civ.; mancata esecuzione
degli adempimenti ex art. 140 cod. proc. civ.) che lamenta l’inesistenza
del procedimento notificatorio avvenuto con le modalità di cui all’art. 140
cod. proc. civ. (e quindi l’impossibilità di invocare la sanatoria per
raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., che presuppone
non l’inesistenza ma solo la nullità della notifica: cfr. Cass. 6 luglio 2017,
n. 16675), la sentenza tace sul punto, ed è stato affermato da questa
Corte che, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di
“irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della
Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26,

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consegnato al concessionario, mancanza dalla quale discenderebbe

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comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140
c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e
dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è
necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli
adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva
ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la
casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 26

Non può poi non evidenziarsi, che se è vero che nella notifica della
cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del
1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della
relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di
notificazione e/o dell’avviso di ricevimento (e nel caso di specie è stato
prodotto l’avviso di ricevimento), è anche vero che tali atti devono recare
il numero identificativo della cartella, circostanza che non è stato oggetto
di verifica da parte delle Corti di merito (Cass. 11 ottobre 2017, n.
23902).
Infine, e con specifico riguardo al quarto ed ultimo motivo di ricorso,
relativo alla notifica degli avvisi di accertamento in base ai quali è stata
effettuata l’iscrizione a ruolo, fin dal ricorso iniziale si era eccepita
l’omessa notifica degli atti presupposti, ossia degli avvisi di accertamento
su cui la cartella fonderebbe la propria legittimità: il ricorrente nega di
aver mai ricevuto siffatti avvisi e ne disconosce le firme sulle stampe
degli avvisi di ricevimento prodotti dal Comune; mancherebbe inoltre
qualsiasi relata di notifica degli avvisi di accertamento e non può
pertanto considerarsi soddisfacente ed esaustiva la motivazione della
sentenza laddove afferma “che gli atti prodromici alle cartelle esattoriali
sono indubbiamente gli avvisi di accertamento emessi e notificati
correttamente da parte del comune di Genova con la successiva
iscrizione a ruolo ex art. 12 d.lgs. 504 del 1992. L’avviso di accertamento

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novembre 2014, n. 25079).

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è stato notificato mediante raccomandata ar come prescritto dall’art. 11
legge n. 504 del 1992 in materia di ICI”. In effetti, tali affermazioni, oltre
ad essere intrinsecamente illogiche a causa del passaggio dal plurale al
singolare nella denominazione dell’avviso di accertamento, non trovano
neppure riscontro né nello svolgimento del processo né nei documenti
presenti nel fascicolo d’ufficio.
Deve pertanto ribadirsi il principio secondo il quale, “in materia di

formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di
una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative
notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del
diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto
presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità
dell’atto consequenziale notificato” (Cass. 18 gennaio 2018, n. 1144;
Cass. 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., SU, 4 marzo 2008, n. 5791).
Conseguentemente, deve ritenersi affetta da nullità assoluta la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale, in quanto risulta
sostanzialmente priva della esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, sui
quali la decisione si fonda, dal momento che nel caso di specie sono
carenti e contraddittorie le ragioni per le quali sono stati considerati
validamente notificati gli atti prodromici e si sono implicitamente
considerati sanati per raggiungimento dello scopo i vizi delle notifiche,
rendendo impossibile sia l’apprezzamento dell’iter logico posto a
fondamento della decisione di appello sia la verifica delle ragioni che
hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a decidere in un certo
modo (Cass. 23 marzo 2017, n. 7132), anche perché non risulta alcuna
effettiva disamina dell’atto di impugnazione e delle ragioni del
contribuente, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass., SU, n. 22232 del
2016; Cass. n. 20648 del 2015), né emerge uno sforzo di recepimento

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Ric. n. rg. 21985 del 2011 – Udienza del 2 maggio 2018

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riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di

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consapevole delle conclusioni della sentenza di primo grado (se non altro
quanto al raggiungimento dello scopo della notifica, dato che tale
principio neppure viene citato).
Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132,
comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in quanto essa risulta corredata da
motivazione solo apparente, fondata su mere formule di stile, riferibili a
qualunque controversia, disancorate dalla fattispecie concreta e

“ratio decidendi”

e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il

convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di
legittimità (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., SU, 7 aprile 2014, n.
8053).
Il ricorso del contribuente va dunque accolto e la sentenza impugnata
va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria,
in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, per
una nuova valutazione circa la regolarità delle notifiche alla luce dei
principi sopra enunciati.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.

sprovviste di riferimenti specifici, del tutto inidonee dunque a rivelare la

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