Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19354 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 17/09/2020), n.19354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13293-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona

del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

UTILITA’ S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti PATRIZIA TOVAZZI e

STEFANO DI MEO, presso lo studio del quale ultimo sono tutti

elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA PISANELLI, n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/7/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott.ssa SANLORENZO

RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. GIANNA GALLUZZO, per l’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli e gli Avv.ti PATRIZIA TOVAZZI e STEFANO DI MEO, per la

controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La UTILITA’ S.P.A. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni, notificatole dall’AGENZIA DELLE DOGANE – UFFICIO DI VARESE ed emesso per l’irregolare compilazione della dichiarazione relativa all’accisa sul gas naturale, per l’anno 2007, nonchè per il ritardato versamento degli acconti per l’accisa sul gas naturale per l’anno 2008.

2. La C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 104/1/11, annullando l’atto impugnato e compensando tra le parti le spese di lite.

3. L’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza 129/7/2012, depositata il 19.11.2012, rigettò il gravame ritenendo (a) non solo che l’accisa fosse stata pagata – peraltro in eccesso rispetto al dovuto – (b) ma anche che non vi fosse stato alcun ritardo nel versamento dei relativi acconti.

3. Avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si è costituita ed ha resistito, con controricorso, la UTILITA’ S.P.A..

4. Fissata l’adunanza camerale dell’11.9.2019, all’esito della stessa, ritenendo non sussistenti i presupposti per la decisione della controversia in camera di consiglio, la causa è stata infine rinviata per la trattazione alla odierna pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, e del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 50, comma 1, per avere la C.T.R. escluso che le rettifiche delle dichiarazioni relative agli anni precedenti (nella specie, il 2006) concorressero, unitamente alle fatturazioni dei consumi relativi all’anno oggetto di dichiarazione (nella specie, il 2007), a determinare l’esatto ammontare delle rate mensili d’acconto da versare nell’anno di presentazione (avvenuta nel 2008) della dichiarazione, con conseguente non debenza delle sanzioni.

1.2 Il motivo è fondato.

1.3. Questa Corte ha infatti recentemente chiarito (cfr. Cass., 19.12.2019, n. 34088, alla cui ampia motivazione si rinvia anche quale precedente specifico, ex art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1) che “ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 13, (T.U.A.), come modificato dal D.Lgs. n. 48 del 2010, art. 1 la base di calcolo dei ratei mensili di acconto dell’accisa sul gas naturale è costituita dal totale dei consumi fatturati – anche mediante rettifiche di fatturazione nell’anno precedente, diviso un dodicesimo, applicando all’imponibile le aliquote vigenti alla data di presentazione della relativa dichiarazione di consumo”. Sicchè, il riconosciuto versamento del maggiore gravame fiscale derivante dalle rettifiche di fatturazione, solo in sede di conguaglio della dichiarazione 2008 (presentata nel mese di marzo dell’anno 2009 – cfr. sentenza impugnata, p. 4), costituisce il presupposto per l’applicazione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, stante i mancati (in parte) versamenti in acconto alle scadenze prescritte.

2. Con il secondo motivo l’AGENZIA si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che ricorressero, rispetto alle modalità di calcolo dei ratei di acconto sull’accisa in questione, gli estremi dell’incertezza normativa obiettiva (sub specie di errore scusabile), con conseguente illegittimità delle sanzioni applicate.

2.1. Anche tale motivo è fondato, essendo sufficiente all’uopo rimarcare come la C.T.R. abbia ritenuto non dovute le sanzioni sulla base di una motivazione meramente assertiva (mancanza di una prassi amministrativa univoca e di orientamento giurisprudenziale; asserita buona fede della contribuente), priva – però – di qualsivoglia illustrazione di concreti elementi di oggettiva incertezza normativa (cfr., anche su tale profilo, la già cit. Cass., 19.12.2019, n. 34088).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con rigetto del ricorso originario proposto dalla società contribuente.

4. Quanto, infine, alle spese di lite, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza relativamente ai profili affrontati con il primo motivo, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dalla UTILITA’ S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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