Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19354 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 851-2007 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 15,

presso lo studio dell’avvocato CAPACCIOLI MARIO, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

HACHETTE RUSCONI S.P.A., già RUSCONI EDITORE S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA L. LILIO 65, presso lo studio dell’avvocato DE BERARDINIS PAOLO –

MOZZI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZAMBRANO PIETRO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO ELIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 205/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/07/2006 r.g.n. 125/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato CAPACCIOLI MARIO; Udito l’Avvocato ZAMBRANO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 692.2000, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di accertamento negativo proposta dalla Rusconi Editore – poi Hachette Rusconi spa contro l’INPGI, in relazione ad un accertamento espletato nei confronti della società per il recupero di contributi sulla posizione di alcuni dipendenti i quali, in virtù di accordo aziendale e atti di transazione individuale, erano stati inquadrati come giornalisti avendo in precedenza rivestito la qualifica di grafici, oltrechè sulla posizione di due dipendenti grafici ed altri con rapporto di lavoro autonomo.

2. Proponeva appello l’INPGI e la Corte di Appello di Milano dichiarava l’incompetenza territoriale quanto ai collaboratori con rapporto di lavoro autonomo, nel resto confermava la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5162.2004, annullava la sentenza di appello per carenza di motivazione circa le mansioni espletate dai dipendenti. Riassunto il processo, la Corte di Appello di Brescia confermava nuovamente la sentenza di primo grado.

Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– ai fini dell’accoglimento della pretesa dell’INPGI, occorreva che detto istituto avesse dedotto tempestivamente circostanze significative circa la partecipazione dei dipendenti alle scelte di contenuto non meramente tecnico, ma in senso lato espressivo della grafica delle pagine o dei singoli articoli;

– un conto è infatti la semplice progettazione della pagina, altro è la progettazione e realizzazione della pagina secondo criteri di professionalità e con scelte contenutistiche atte a connotare il contenuto del messaggio;

– nè il verbale di accertamento, nè i capitoli di prova dedotti sono idonei a dimostrare la natura giornalistica del lavoro dei grafici ;

– nessun argomento può essere desunto dagli atti di transazione, con i quali la collaborazione di tipo giornalistico è stata pattuita (ex nunc);

– parimenti, nessun effetto vincolante ha il provvedimento dell’Ordine dei giornalisti, il quale ha retrodatato l’iscrizione;

– la posizione di due dipendenti ai quali la qualifica di giornalista non è stata giudizialmente riconosciuta nei precedenti gradi del giudizio è definita con sentenza passata in giudicato.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’INPGI, deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso la Hachette Rusconi spa. L’INPS si è limitato a depositare delega in calce alla copia notificata del ricorso e non ha partecipato alla discussione. Le parti costituite hanno presentato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c.: poichè attore è la Rusconi Editore, era suo onere dimostrare il fondamento della propria opposizione.

5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: il riconoscimento della qualifica di giornalista era transattivamente pattuito (ex nunc), la Corte di Appello di Brescia non ha tenuto conto che i lavoratori interessati hanno continuato sempre a svolgere le stesse mansioni, onde devesi ritenere che con le ripetute transazioni la Rusconi abbia in realtà inteso riconoscere la piena corrispondenza tra le mansioni svolte e la qualifica di redattore grafico.

6. Il terzo motivo del ricorso prospetta ulteriore vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello erroneamente apprezzato le singole posizioni dei lavoratori, che trascrive, parte dei quali inseriti nel (tamburino) delle riviste.

7. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati e vanno disattesi. L’azione giudiziaria intrapresa dalla Rusconi si pone come azione di accertamento negativo, in ordine ad un recupero di contributi arretrati, quasi che le transazioni stipulate fossero state non (ex nunc), ma meramente ricognitive di uno stato di fatto preesistente. L’iniziativa dell’INPGI volta al recupero di contributi trae origine da un verbale di accertamento, le cui risultanze sono contestate dalla società editrice. La situazione processuale (de qua) presenta punti di analogia con il processo tributario, in cui formalmente il contribuente è attore, perchè propone il ricorso, ma sostanzialmente è attrice l’Amministrazione Finanziaria, che esercita una pretesa. Nella specie, l’INPGI accerta una sorta di retroattività dell’inquadramento giornalistico dei vari lavoratori, la Hachette Rusconi si oppone, ma sostanzialmente l’INPGI è l’attore, cioè colui che esercita una pretesa. Rettamente pertanto la Corte di Appello ha richiesto che fosse l’INPGI a provare il proprio assunto (vale a dire la sostanziale 3 retroattività della transazione ovvero uno stato di fatto preesistente) ed ha ritenuto che tale prova non fosse desumibile dai verbali ispettivi nè dal capitolato di prova. Tale apprezzamento è incensurabile in questa sede, siccome sorretto da adeguata motivazione. Per il resto, va ribadito che a deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Al fine della congruità della motivazione è sufficiente che da questa risulti che i vari elementi probatori acquisiti siano valutati nel loro complesso, anche senza una esplicita confutazione di altri elementi non menzionati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati. Così (ex multis) Cass. n. 2399.2004.

8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado possono essere compensate tra le parti costituite, attesa l’opinabilità in diritto delle questioni dibattute e l’obiettiva incertezza dell’esito del ricorso. Nei confronti dell’INPS, che non ha svolto attività difensiva in questo grado, non vi è luogo a provvedere.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; compensa tra le parti costituite le spese del processo di legittimità. Nulla per le spese del processo di legittimità nei riguardi dell’INPS. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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