Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19353 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 907-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 31,

presso lo studio dell’avvocato MACCARRONE GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1067/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/01/2006 r.g.n. 1154/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.C. adiva il Pretore di Roma per sentir dichiarare il proprio diritto alla pensione di inabilità con indennità di accompagnamento. Il Pretore riconosceva l’indennità di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1. Proponeva appello il Ministero dell’Interno eccependo la carenza del requisito sanitario e di quello reddituale.

La Corte di Appello confermava parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo raggiunta la prova del requisito reddituale sulla base di un atto notorio. Accordava la pensione di inabilità fino al 65 anno ma non l’assegno di accompagnamento. Proponeva ricorso per Cassazione il Ministero e la Corte di Cassazione annullava la sentenza di appello in punto di prova del requisito reddituale.

Riassunta la causa dinanzi alla Corte di Appello di L’Aquila, veniva prodotta certificazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, onde la Corte stessa confermava la condanna al pagamento della pensione di inabilità.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell’Interno, deducendo sei motivi. Resiste con controricorso l’attrice.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 394 e 437 c.p.c., L. n. 118 del 1971, art. 13, nonchè (secondo motivo) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La prova documentale è inammissibile nel giudizio di rinvio.

4. I due motivi sono infondati. Il divieto di nuove produzioni nel giudizio di appello o di rinvio trova un limite nel fatto che il documento sia entrato in possesso della parte dopo il deposito del ricorso, ovvero quando la produzione sia resa necessaria dallo sviluppo della controversia. Nella specie, ritenendo non idonea una autocertificazione o un atto notorio, la Corte di Cassazione non ha rigettato la domanda decidendo nel merito, ma ha affidato al giudice del rinvio il compito di verificare il requisito reddituale. Tanto è stato fatto dalla Corte di Appello, la quale accerta che il requisito reddituale sussiste. Trattasi quindi di indagine in fatto correttamente espletata, di conformità con il “dictum” della Corte di Cassazione.

5. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 1118 del 1971, degli artt. 12 e 2697 c.c., nonchè (quarto motivo) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: per la determinazione del requisito reddituale occorre tenere conto anche del reddito del coniuge, a sensi della L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 4.

6. Il motivo trae origine dalla norma citata per ultima, la quale elevava a lit. 5.200.000 i limiti di reddito per le prestazioni di cui al D.L. n. 30 del 1974, artt. 6, 8 e 10 convertito con modificazioni nella L. n. 114 del 1974 ed a lit. 2.500.000 i limiti di reddito per le prestazioni di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17 (invalidi civili) con la precisazione, limitata alla seconda disposizione, che era escluso il reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare.

7. I motivi sono inammissibili. Parte ricorrente non è in grado di indicare se siffatta questione sia stata posta nel precedente processo di Cassazione, che segna il limite oltre il quale le questioni, anche rilevabili di ufficio, non possono essere proposte atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio, il quale si deve appuntare unicamente sulle questioni di fatto indicate dalla Corte.

Ed invero in sede di primo ricorso per Cassazione il Ministero pose unicamente la questione dell’idoneità dell’autocertificazione o della dichiarazione giurata a fare prova circa il requisito reddituale.

8. Il quinto ed il sesto motivo prospettano subordinatamente violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 19 ed ulteriore vizio di motivazione, per non avere la Corte di Appello limitato la condanna al compimento del 65 anno di età.

9. Detti motivi sono inammissibili per carenza di interesse. E’ evidente che la corresponsione della pensione di inabilità si arresta al compimento del 65 anno e tale era anche la statuizione della prima sentenza di appello, non incisa sul punto dal gravame (giudicato interno).

10. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. Va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, il quale ha reso le prescritte dichiarazioni.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell’Interno a rifondere a S.C. le spese del grado, che liquida in Euro 21,00 oltre Euro duemila per onorari ,più spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge. Autorizza la distrazione di dette spese in favore del difensore anticipatario avv. Giuseppe Maccarrone.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA