Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19352 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 30/09/2016), n.19352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7747/2015 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIANFAUSTO PALANGE giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., R.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

BERTONE, rappresentati e difesi dall’avvocato JACOPO SOLURI giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

W.A., C.N., N.A.,

R.M., RA.AG.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 237/2013 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE del 10/01/2013, depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Enrico Monaco (delega avvocato Jacopo Soluri)

difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. E.A. ha proposto ricorso per cassazione contro W.A., C.N., R.A., R.A., R.P., N.A. e R.M., avverso la sentenza n. 237 del 2013, emessa in primo grado inter partes dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e avverso l’ordinanza con cui in 28 agosto 2014 (a Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il suo appello avverso quella sentenza.

p.2. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso soltanto R.A. e P., mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza.

p.4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(….) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p.3.1. Sia nell’intestazione del ricorso, sia successivamente parte ricorrente non ha allegato che l’ordinanza della Corte d’Appello non gli sarebbe stata comunicata.

Ora, dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, prevede che il termine per l’impugnazione, riferito alla sentenza di primo grado, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell’una e dell’altra formalità, prevede l’operatività del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Ne segue che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza deve rispettare il termine di sessanta giorni da essa, posto che l’art. 348-ter, comma 3, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, allude a quello di cui dell’art. 325 c.p.c., comma 2. Solo per il caso che la controparte abbia notificato la sentenza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c., assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia) notifichi, il termine de quo decorre dalla notificazione. Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione. In fine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Questa essendo la disciplina dettata dal legislatore chi esercita il diritto di ricorrere in Cassazione a norma dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, per dimostrare la sua tempestività, qualora proponga il ricorso oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, potendo la comunicazione avvenire fino dallo stesso giorno della pubblicazione, è tenuto ad allegare, se la comunicazione sia mancata al momento in cui notifica il ricorso, che essa non è avvenuta e, gradatamente, che non è avvenuta la notificazione e che, pertanto, propone il ricorso fruendo del c.d. termine lungo.

Nella specie la ricorrente non ha allegato che l’ordinanza non le sarebbe stata comunicata ed ha notificato il ricorso nel marzo del 2015, cioè ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, che, al lordo della sospensione dei termini per il periodo feriale del 2014, venivano scadere il 14 novembre 2014. Poichè la comunicazione era possibile dalla data della pubblicazione la mancata allegazione del se e quando essa sia avvenuta rende il ricorso nella sua attività assertiva carente dell’allegazione della sua tempestività.

In tale situazione non essendo stata allegata la mancata comunicazione l’impugnazione non appare tempestiva, salva la possibilità che la dimostrazione della tempestività sia offerta in funzione della camera di consiglio dando prova della mancanza della comunicazione o di una data di essa utile compatibile con la tempestività del ricorso”.

p.2. Il Collegio rileva in via preliminare che parte ricorrente ha depositato la memoria il 7 marzo 2016 e, quindi, intempestivamente.

In essa si sostiene che l’ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., non era stata comunicata all’odierno difensore del ricorrente, Avvocato Gianfausto Palange, che lo difende anche in questo giudizio di legittimità.

D’altro canto, unitamente alla memoria sono stati depositati documenti, rappresentati da un’istanza del medesimo legale, in data 1 marzo 2016, rivolta alla cancelleria della Corte d’Appello di Napoli, nella quale si lamenta la mancata comunicazione dell’ordinanza e si chiede di comunicarla, nonchè dalla comunicazione di quella cancelleria a mezzo PEC dell’ordinanza stessa in data 2 marzo 2016.

Tale documentazione, peraltro, in quanto relativa all’ammissibilità del ricorso non era soggetto al termine previsto per la memoria, giusta dell’art. 372 c.p.c., comma 2, ma era soggetto all’onere formale della notificazione alla controparte costituita dell’elenco della produzioni.

Ne segue che detta documentazione è da ritenere tamquam non esset.

Peraltro, essa era anche inidonea a giustificare l’asserto che l’ordinanza non fosse stata comunicata in modo da far decorrere il termine breve, atteso che il qui ricorrente in appello era difeso, oltre che dall’Avvocato Palange, dall’Avvocato Veronica Ricca e, quindi, occorreva dimostrare che nemmeno ad essa fosse stata fatta la comunicazione, giacchè a far decorrere il termine bastava anche la comunicazione ad uno dei due difensori.

p.2.1. Il Collegio rileva, tuttavia, che in data 7 marzo 2016 la cancelleria di questa Corte richiese a mezzo mail quella della Corte partenopea di comunicare se l’ordinanza de qua era stata comunicata.

In data 8 marzo 2016 quella cancelleria ha risposto con una mail evidenziando che l’ordinanza era stata comunicata all’Avvocato Palange soltanto il 2 marzo 2016, mentre al difensore della controparte ed all’altro difensore del qui ricorrente, Avvocato Veronica Ricca, era stata fatta una comunicazione in data 13 ottobre 2014, ma relativa solo all’esito della vicenda (e non del provvedimento), che veniva indicato con la formula “rigetto”.

Lo stesso giorno 9 marzo 2016 la Cancelleria partenopea ha inviato le attestazioni di comunicazione telematica, dalle quali si evince che effettivamente venne fatta comunicazione alla Ricca al suo indirizzo di Pec ma solo nei termini indicati e ciò il 13 ottobre 2014.

In base a queste emergenze rileva il Collegio che la comunicazione non fu idonea a far decorrere il termine breve, in quanto era del tutto inidonea ad individuare la natura del provvedimento e, quindi, a rendere percepibile al difensore del ricorrente Avvocato Ricca il tenore dello stesso e, dunque, che operava il terzo comma dell’art. 348-ter c.p.c. (in termini: Cass. (ord.) n. 18024 del 2015).

p.3. Sulla base delle svolte considerazioni la conclusione della relazione circa l’inammissibilità del ricorso per tardività non appare più praticabile.

Il Collegio, tuttavia, rileva che il ricorso dev’essere dichiarato manifestamente inammissibile per altre evidenti ragioni.

3.1. Con un motivo illustrato congiuntamene si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” e “omesso esame circa in fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

In primo luogo nella illustrazione non si svolge alcuna critica alla motivazione nè dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., nè della sentenza di primo grado, che non vengono in alcun modo evocate nè direttamente nè indirettamente anche solo con riferimenti a quanto s’è dedotto nell’esposizione del fatto, dove alla motivazione dell’una e dell’altra si allude.

Ne segue che, poichè il motivo di ricorso per cassazione, come ogni motivo di impugnazione, deve criticare la motivazione del provvedimento impugnato e, dunque, necessariamente evocarla, i due motivi sono per ciò solo inammissibili (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

Inoltre, i due motivi non sono, già sulla base della loro intestazione, alle limitate ipotesi nelle quali può essere impugnata l’ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., siccome ricostruite da Cass. sez. un. n. 1914 del 2016, cui si rinvia.

Si osserva ancora che dell’art. 360 c.p.c., n. 5, se lo si riferisce alla sentenza di primo grado, è dedotto sorprendentemente con una inconcepibile commistione del paradigma vigente a seguito del D.Lgs. n. 40 del 2006 e di quello ora vigente, che è l’unico applicabile.

Inoltre, l’illustrazione non si conforma in alcun modo al significato ed ai contenuti che, secondo Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014 dee avere il vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Da ultimo, l’illustrazione, che si articola per meno di tre pagina si risolve in affermazioni assolutamente assertorie che rinviano genericamente a risultanze istruttorie, fra cui una denuncia penale ed un assegno.

p.4. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

p.5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

p.5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per lege. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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