Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19352 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19352 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 20339-2011 proposto da:
CASA BIANCA GROUP S.R.L. 02992490272, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25 (STUDIO PESSI), presso
lo studio dell’avvocato SAMENGO ALFREDO,
rappresentàb,e difenSe,
2013

WM11

men

jall’avvocato URSO

MASSIMO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1529
contro

SURIANO BIAGIO, GAETANI ANTONIO;
– intimati –

Data pubblicazione: 21/08/2013

contro
E SUL RICORSO SUCCESSIVO,

con numero di r.g.

20339/2011 proposto da:
CASA BIANCA GROUP S.R.L. 02992490272, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

lo studio dell’avvocato SAMENGO ALFREDO,

Cito- rg

rappresentà- e difeeffiale plititamentn dall’avvocato URSO
MASSIMO, giusta delega in atti;
– ricorso successivo contro
SURIANO BIAGIO, GAETANI ANTONIO;
– intimati avverso la sentenza n. 938/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 21/07/2010 r.g.n. 182/0914-4
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

domiciliata in ROMA, VIA PO 25 (STUDIO PESSI), presso

R.G. n. 20339/11
Ud. 7.5.13

Il Tribunale di Castrovillari, con separate sentenze, ha
ordinato alla società Casa Bianca Group s.r.l. di ripristinare il
rapporto di lavoro con Gaetani Antonio e Suriano Biagio o, in
alternativa, a corrispondere agli stessi l’indennità di cui all’art. 8
della legge n. 604 del 1966, pari a sei mensilità dell’ultima
retribuzione.
Ha osservato che il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo intimato ai predetti lavoratori dalla Furlanis
Ricostruzioni s.r.l. non era idoneo ad incidere sul rapporto di
lavoro, poiché i lavoratori erano da considerare dipendenti della
società Casa Bianca Group sin dall’inizio, avendo la società
Furlanis Ricostruzioni svolto un ruolo di intermediazione di
manodopera. Il licenziamento, in presenza di una interposizione
fittizia, era dunque inefficace con la conseguenza che la società
Casa Bianca Group era tenuta al ripristino del rapporto di lavoro o,
in alternativa, al pagamento delle sei mensilità.
Su impugnazione di entrambi i lavoratori e nella contumacia
delle due società sopra indicate, la Corte d’Appello di Catanzaro,
con sentenza in data 8-21 luglio 2011, in parziale riforma della
decisione di primo grado, in ragione della ritenuta inefficacia,
rispetto all’effettivo datore di lavoro (Casa Bianca Group s.r.1.), dei
licenziamenti intimati dalla s.r.l. Furlanis Ricostruzioni, ha
ritenuto che i rapporti di lavoro con la prima di dette società,
attesa la loro giuridica continuità, non erano stati mai interrotti ed
ha condannato la s.r.l. Casa Bianca Group al pagamento a favore
dei lavoratori delle retribuzioni dalla data del rispettivo

,P

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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licenziamento sino alla riammissione in servizio, confermando nel
resto le impugnate decisioni.
Avverso questa sentenza, depositata il 21 luglio 2010 successivamente corretta con riguardo al cognome di uno degli
appellanti (anziché SURIANI Biagio, SURIANO Biagio) – ha

base di un solo motivo. I lavoratori sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso la società ricorrente,
denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 107
d.p.r. n. 1229/59, 291 e 435 cod. proc. civ. nonché insufficiente
motivazione, deduce che la notificazione degli appelli proposti da
Suriano Biagio e Gaetani Antonio è nulla, atteso che, a norma
dell’art. 106, comma 1, d.p.r. 1229/1959, l’ufficiale giudiziario può
compiere “con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero

nell’ambito del proprio mandamento ove ha sede l’ufficio al quale è
addetto”.
Tale limite, aggiunge, vale anche allorquando l’ufficiale
giudiziario si avvale del servizio postale, non potendo il medesimo
notificare atti relativi ad affari di competenza di altri uffici
giudiziari.
Nella specie gli appelli proposti dai signori Suriano e Gaetani
dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro sono stati notificati al
procuratore della società Casa Bianca Group, costituito in primo
grado, presso il suo studio, in Cosenza, dall’ufficiale giudiziario di
Castrovillari. A tale notifica avrebbe dovuto invece provvedere
l’ufficiale giudiziario presso la Corte d’Appello di Catanzaro ovvero
l’ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Cosenza, ove aveva sede
il destinatario.
Ad avviso della ricorrente, la notifica come sopra effettuata è
nulla, onde la Corte territoriale ha errato nell’affermare che la
società allora appellata, era stata regolarmente evocata in giudizio.
Tale nullità non è stata sanata, essendo la società appellata

proposto ricorso per cassazione la società Bianca Group s.r.l. sulla

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rimasta contumace, né il giudice d’appello ha disposto la
rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi degli artt. 106 e 107 d.p.r. 15 dicembre 1959 n.
1229, l’ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del
dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre
può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove
solo se l’atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere
di competenza del giudice al quale il notificante è addetto (Cass. n.
6217/05; Cass. n. 3632/00; Cass. n. 11210/97 e, più
recentemente, Cass. n. 322/07; Cass. n. 21944/08; Cass. n.
3125/12).
L’incompetenza per territorio dell’ufficiale giudiziario
procedente costituisce motivo di nullità della notificazione e non di
inesistenza della stessa, con conseguente ammissibilità della
sanatoria di detta nullità, la quale si verifica o con la costituzione
della parte o con la rinnovazione della notifica disposta dal giudice
ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. n. 637/03; Cass.
21944/08 cit.).
Nella specie, essendo stati gli appelli proposti da Gaetani
Antonio e Suriano Biagio notificati dall’ufficiale giudiziario di
Castrovillari al procuratore domiciliatario della società Casa
Bianca Group s.r.1., costituito nel giudizio di primo grado, Avv.
Massimo Cundari, presso il suo studio in Cosenza, detta notifica è
nulla.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con
rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche
in ordine alle spese di questo giudizio.
P. Q . M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Messina.
Così deciso in Roma in data 7 maggio 2013.

servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti,

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