Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19352 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 09/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19352

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23801-2015 proposto da:

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale Ud. 09/05/2017

rappresentante pro tempore dott. M.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMRE 3, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MICCOLIS, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA SAN CAMILLO SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore avv. F.P.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ETTORE ROLLI 24, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

SFORZA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA SARDONE giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Regione Puglia propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 43/1997 emesso dal Tribunale di Taranto ad istanza della Casa di Cura San Camillo s.r.l. e relativo al pagamento di competenze a titolo di incremento delle diarie per ricoveri effettuati presso la Casa di Cura in regime di convenzione con la Regione.

L’opponente spiegò anche domanda riconvenzionale per il recupero della somma di oltre 1,2 miliardi di Lire che assumeva indebitamente pagata alla Casa di Cura sulla base di un errato conteggio delle effettive giornate di degenza.

Il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e respinse la domanda riconvenzionale della Regione.

La Corte di Appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto ha rigettato il gravame principale della Regione, mentre ha accolto quello incidentale della Casa di Cura, condannando la Regione al pagamento di oltre 150.000,00 Euro a titolo di maggiorazione delle diarie per degenze dell’anno 1994.

La Regione ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi – illustrati da successiva memoria – cui ha resistito l’intimata a mezzo di controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 101,184,115,116 e 345 c.p.c., art. 98 disp. att. c.p.c., art. 2697 c.c.artt. 24 e 111 Cost.”), la ricorrente si duole che la Corte abbia posto a fondamento della decisione una prova documentale (costituita dalla nota del 1987 dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia) non prodotta dalla opposta e comunque non presente negli atti dei fascicoli di primo e secondo grado, dando per provata l’appartenenza della Casa di Cura ad una “fascia” diversa dalla C, che era stata invece specificamente contestata dalla Regione.

1.1. Con il secondo motivo -svolto con richiamo alle medesime disposizioni del precedente, oltrechè a “quanto disposto nell’Accordo nazionale del 1.12.1994 tra il Ministero della Sanità e le parti sociali, recepito dalla Regione Puglia con Delib. G.R. 25 luglio 1995, 3403” – la ricorrente ribadisce le censure svolte col primo motivo, ma sotto il profilo della nullità del procedimento e/o della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

1.2. In ordine alla classificazione della società opposta, la sentenza impugnata ha affermato che la Casa di Cura S. Camillo apparteneva alla fascia B, “come da nota dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia del 23.10.1987, in atti”.

1.2. Tanto premesso (e a prescindere dalle contestazioni svolte al riguardo dalla controricorrente, che ha sostenuto di avere prodotto la lettera dell’assessore regionale), deve ritenersi che entrambi i motivi siano inammissibili in quanto, concernendo un errore percettivo che sarebbe stato commesso dalla Corte nella lettura degli atti (per essere stato dichiarato presente un documento non effettivamente prodotto), il vizio avrebbe dovuto essere dedotto in sede revocatoria.

2. Dato atto di avere reiteratamente contestato le giornate di degenza indicate dalla controparte, la Regione deduce, col terzo motivo, l’omesso esame di fatti decisivi per avere la Corte “omesso di considerare ai fini del decidere il fatto che le giornate di degenza dell’anno 1994 per le quali la Casa di Cura ha chiesto l’aumento (…) erano anche relative a prestazioni eseguibili a domicilio o ambulatorialmente, per le quali non spetta il rimborso per diaria giornaliera e quindi l’aumento de quo”.

2.1. Il motivo è inammissibile, dal momento che postula una revisione dell’accertamento effettuato dal giudice di appello sull’effettivo numero delle giornate di degenza (ampiamente motivato con riferimento al giudicato formatosi sul d.i. n. 1611/1995 in relazione alle giornate di degenza negli anni 1993-1994 e alle risultanze dei modelli CDS inviati all’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, firmati dal responsabile del servizio coordinamento delle UU.SS.LL. di Taranto) che non è demandabile a questa Corte, in quando involgente apprezzamenti di fatto.

3. Il quarto motivo – dedotto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – denuncia la “nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 24 e 111 Cost. Italiana, per avere la Corte di merito fornito una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile circa le richieste istruttorie della Regione Puglia formulate in primo grado”: la ricorrente censura la Corte perchè, pur avendo affermato di non poter esaminare le richieste istruttorie della Regione (sull’assunto dell’avvenuta rinuncia per mancata reiterazione delle istanze in sede di precisazione delle conclusioni), le aveva tuttavia esaminate nel merito ed evidenzia che “non è conciliabile (…) sostenere contemporaneamente la non possibilità di esaminare dette istanze (…) e poi esaminarle nel merito e ritenerle parzialmente inammissibili e non ammettere anche quelle evidentemente ritenute ammissibili”.

3.1. Il quinto motivo denuncia la violazione delle medesime norme indicate dal precedente, assumendo che la sentenza risulta viziata anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3.2. Entrambi i motivi sono infondati, in quanto le considerazioni espressamente svolte “ad abundantiam” dalla Corte non sono idonee a determinare una contraddizione interna della sentenza, rispetto alla ratio (principale) che fa perno sull’avvenuta rinuncia alle istanze istruttorie.

4. Col sesto motivo (che denuncia la violazione degli artt. 115,116,177,184,187,188,189 e 244 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), la Regione censura la sentenza per avere ritenuto rinunciate le istanze istruttorie in quanto non reiterate all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado: assume la ricorrente che tale conclusione della Corte è basata sull’assunto erroneo che il Tribunale avesse rigettato implicitamente la richiesta di prova testimoniale (giacchè aveva ammesso l’interrogatorio formale con riserva di provvedere all’esito sulle altre istanze istruttorie) e sull’altrettanto erroneo assunto che il difensore della Regione non avesse insistito per l’ammissione delle prove in sede di precisazione delle conclusioni; al riguardo, rileva che il difensore aveva concluso riportandosi “a tutto quanto eccepito, dedotto, richiesto e concluso nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa e che qui deve intendersi come integralmente trascritto”, in tal modo richiamando le richieste formulate nell’atto di opposizione a d.i. e nella successiva memoria ex art. 184 c.p.c.; aggiunge che la Corte aveva errato nel ritenere “parzialmente inammissibili” e “troppo generici” i capitoli della prova per testi e parimenti inammissibile la c.t.u..

4.1. Il settimo motivo deduce, “in via subordinata ed alternativa” e con riferimento alle medesime norme indicate col precedente motivo, la nullità del procedimento e/o della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, “per aver la Corte di merito (…) ritenuto erroneamente rinunciate le richieste istruttorie di prova testimoniale e di ctu”.

4.2. Entrambi i motivi sono infondati.

Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l’invito a precisare le conclusioni abbia comportato l’implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l’affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”).

Va considerato, da ultimo, che non risulta adeguatamente censurata l’affermazione della Corte secondo cui i capitoli della prova per testi apparivano “parzialmente inammissibili, perchè involgenti valutazioni e, comunque, troppo generici per poter tener luogo della documentazione che la Regione avrebbe dovuto porre a fondamento della sua pretesa”, come pure la valutazione di inammissibilità della c.t.u. contabile, “in assenza dei documenti che avrebbero dovuto essere esaminati”: al riguardo, la ricorrente si è limitata ad una generica contestazione, neppure supportata dalla trascrizione dei capitoli della prova non ammessa.

5. L’ottavo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, che vengono individuati nella “impossibilità per la Regione Puglia di procedere al rideposito della relazione prot. 6515 del 17.5.1994 in conseguenza del definitivo, pacifico ed accertato smarrimento del fascicolo di parte della Regione contenente detto documento”, nonchè nella “richiesta istruttoria formulata dalla Regione Puglia con l’atto di appello (…) di prova testimoniale con i testi indicati sui fatti contenuti nel documento smarrito senza colpa”.

5.1. Il nono motivo (“nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.” in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) censura la Corte per avere “omesso di fornire la motivazione circa la richiesta istruttoria della Regione Puglia di prova testimoniale formulata nell’atto di appello in conseguenza dello smarrimento del documento “Relazione prot. 6515 del 1994″”.

5.2. Col decimo motivo (“violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 244 e 345 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.”), la ricorrente censura nuovamente, ma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la mancanza di motivazione circa la richiesta istruttoria formulata in appello.

5.3. Le censure relative alla mancanza di motivazione in merito all’istanza istruttoria (di cui al nono e al decimo motivo) sono infondate in quanto la Corte non era tenuta a motivare specificamente sulla richiesta istruttoria, che – evidentemente – è stata disattesa tacitamente.

La censura attinente all’omessa considerazione dell’avvenuto smarrimento del documento e alla mancata ammissione della prova richiesta in appello (oggetto dell’ottavo motivo) è invece inammissibile, non essendo stato dedotto l’interesse alla censura, in relazione alla stessa ammissibilità della domanda (relativa a ripetizione di somme riferite all’anno 1991) rispetto alla quale era stata eccepita la mutatio libelli.

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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