Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19351 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/09/2016, (ud. 08/10/2015, dep. 29/09/2016), n.19351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11114/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

CDF SRL LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 136/15/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 14/10/2013, depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 136/2013/2015, depositata il 15.11.2013, che ha confermato la decisione di primo grado di annullamento della cartella di pagamento resa nei confronti della CDF srl in liquidazione. Secondo il giudice di appello la notifica dell’avviso di accertamento prodromico era affetta da nullità in quanto effettuata nell’abitazione del liquidatore della società senza che prima fosse stata tentata presso la sede della società. Inoltre, la notifica al liquidatore effettuata a mezzo affissione presso la casa comunale di Città di (OMISSIS) non poteva ritenersi completa difettando la prova dell’invio della raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

L’Agenzia delle entrate deduce con il primo motivo la violazione degli artt. 145 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, osservando che le disposizioni processuali in tema di notificazione alle società non prevedono il previo esperimento della notifica presso la sede della società, piuttosto sancendo l’alternatività fra tale forma di notificazione e quella presso il domicilio indicato del legale rappresentante. Nel caso di specie, come risultava dalla sentenza impugnata, la notificazione dell’atto propedeutico alla cartella era stata effettuata con il deposito nella casa coniugale del comune in cui risiedeva il liquidatore della società.

Deduce, poi, con il secondo motivo la violazione dell’art. 2700 c.c., e art. 140 c.p.c.. Il giudice di appello, ritenendo che mancava la prova dell’invio della raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non aveva considerato che tale adempimento non era necessario e che era incontestato il compimento dell’invio di detta raccomandata ancorchè non fosse stato indicato il numero della raccomandata A.R.. Peraltro, gli atti compiuti dall’ufficiale postale erano assistiti da efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c..

Nessuna difesa ha depositato la società contribuente.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che per effetto dell’art. 145 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società – cfr. Cass. n. 6693/2012 -.

A tale principio non si è uniformato il giudice di appello.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato nei termini di seguito esposti. Questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è irrilevante il mancato deposito della raccomandata, semmai giocando un peso decisivo la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata medesima con la quale l’ufficiale giudiziario ha dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al ricordato art. 140 – cfr. Cass. n. 25789/2014; Cass. n. 12856/2014 -.

A tale principio non si è attenuta la CTR, che ha escluso la validità della notificazione sulla base della mancata prova dell’invio della raccomandata.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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