Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19351 del 21/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19351 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g.21484/11 proposto da:

Alan GUSELLA ( c.f. GSL LNA 80R06 L781Q);
rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Torre ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del predetto in Roma, via Augusto Aubry n.5, in forza di procura a margine del
ricorso
– Ricorrente Contro

– Comune di Verona ( c.f. 00215150236)
In persona del Sindaco pro tempore ; rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni R.
Caineri, Fulvia Squadroni e Claudia Zhara Buda ; elettivamente domiciliato nello studio
della predetta in Roma, via Orti della Farnesina n. 155 in forza di procura a margine del
controricorso
– Controri corrente –

avverso la sentenza n. 1577/2011 del Tribunale di Verona, depositata il 18 giugno
2011 e non notificata.
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5251

1-

Data pubblicazione: 21/08/2013

Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:
“1 — Alan Gusella propose opposizione avverso il verbale di accertamento elevato a suo
carico dalla Polizia Municipale di Verona, con il quale gli era stata contestata la guida di

propria azione opposi tiv a rilevò che la data dell’accertamento dell’infrazione,
contestualmente contestatagli, non era il 27 marzo 2009, come riportato nel verbale,
sibbene il 28 ; propose dunque querela di falso contro tale attestazione del pubblico
ufficiale, come mezzo al fine di ottenere l’annullamento del verbale stesso.
2— L’adito Giudice di Pace respinse l’opposizione sul punto ma ridusse al minimo l’entità
della sanzione.
3 — Il Tribunale di Verona respinse l’appello del Gusella ed accolse quello incidentale del
Comune, elevando la sanzione: il giudice del gravame pervenne a tale decisione
osservando che, sebbene fosse errato l’assunto posto a base della sentenza del giudice di
primo grado, in forza del quale la proposizione della querela di falso sarebbe stata
inammissibile nel giudizio disciplinato dagli artt. 22 e segg L. 689/1981, tuttavia il rigetto
dell’opposizione avrebbe dovuto rimaner fermo in quanto il sostanziale errore materiale
in cui erano incorsi i verbalizzanti , da un lato, non avrebbe potuto mettere in dubbio la
sussistenza della violazione, atteso che il termine per la revisione della vettura , scaduto il
28 febbraio 2009, era trascorso da tempo in entrambe le ipotesi prospettabili, dall’altro
non sarebbe caduto su uno di quei requisiti — giorno, ora e luogo nei quali è avvenuta la
violazione- che, a mente dell’art. 383 reg esec n. 495/1992, debbono indefettibilmente
essere riportati nell’atto di accertamento, dacchè la “data della violazione” non sarebbe
stata quella di redazione del verbale sibbene quella in cui era scaduto il termine per la
revisione del veicolo.
4 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Gusella, sulla base di cinque
motivi; ha resistito con controricorso il Comune di Verona

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autoveicolo dopo la scadenza del termine per la revisione periodica; a sostegno della

5 — Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata
esposizione dei fatti di causa, come previsto dall’art. 366 n. 3 cpc basata sostanzialmente
sul fatto che nell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità non si sarebbe fatta
menzione della violazione contestata: invero la deduzione non incide sulla specificità delle

6 — Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe fissato
un termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decidendo
invece nella stessa udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione;
deduce pertanto la violazione degli artt. 352 , 359 cpc e 23, comma VIII, della legge
689/1981 laddove il giudice dell’appello avrebbe ritenuto che la disciplina speciale sulle
sanzioni amministrative lo esonerasse dal concedere termini per le indicate attività
difensive.
7 — E’ convincimento del relatore che il motivo non sia fondato
7.a — Va invero condiviso l’orientamento interpretativo di legittimità che afferma che il
procedimento delineato dall’art. 22 1. 689/1981, anche in grado di appello, sia disciplinato
dal richiamo delle norme stabilite per il giudizio ordinario ( vedi Cass. S.U. 23594/2010
citata dal ricorrente);si rende allora invocabile il disposto dell’art. 352, V comma cpc che
prevede — nel caso in cui il giudice dell’appello sia il Tribunale- la concessione del termine
per il deposito delle comparse conclusionali solo se le parti lo richiedano; ne consegue
che, non essendosi affermato che sia stata avanzata siffatta richiesta e che la medesima sia
stata disattesa, viene meno il presupposto argomentativo del mezzo in esame.
8 — Con il secondo motivo deduce parte ricorrente la violazione delle norme disciplinanti
la presentazione e la delibazione della querela di falso, atteso che , riservatosi il giudice
dell’appello sull’espressa richiesta di autorizzazione alla proposizione, non avrebbe poi
neppure esaminato la istanza, limitandosi a rinviare per la discussione e la decisione.
8.a — E’ convincimento del relatore che neppure questo motivo sia fondato: sia perché la
mancata espressa decisione sul punto — non necessaria, per quanto appena detto- doveva

censure ma, semmai, può avere un rilievo per il loro accoglimento.

essere interpretata come sostanziale giudizio di irrilevanza dell’accertanda non
corrispondenza al vero della data indicata nel verbale, avendo ritenuto il giudice la causa
matura per la decisione; sia perché al preteso vitium in procedendo non è collegato uno
specifico interesse sostanziale, stante il tenore della decisione poi presa che, assumendo

sulla validità del verbale per le ragioni indicate in parte motiva ; viene quindi meno la
possibilità financo teorica — per quello innanzi osservato — di addurre l’esistenza di un
pregiudizio in re ipsa.

9 — Con il terzo motivo è fatta valere la violazione dell’art. 383, I comma del
regolamento di esecuzione del codice della strada nonché dell’art. 200 del medesimo testo
normativo, laddove il Tribunale ritenne che la indicazione della data in cui era stata
elevata la contestazione non rientrasse negli elementi che il verbale era deputato a provare
sino a querela di falso; viene, pur se del tutto genericamente, richiamato il vizio di cui
all’art. 360 comma I n.5 cpc.

9.a — Il mezzo, a giudizio del relatore, è inammissibile in quanto il ricorrente è privo di
interesse a far valere la non corrispondenza al vero della data di redazione del verbale, da
un lato, riconoscendo che l’addebito era esistente — pur senza mai far menzione del
contenuto dell’infrazione: vedi fol 14 del ricorso — dall’altro non censurando
efficacemente la deduzione logica del Tribunale, secondo la quale il verbale aveva
validamente attestato che la violazione — di non aver effettuato la revisione del veicolo e
di aver, nonostante questo, continuato a guidarlo — era stata temporalmente identificata
nel suo sorgere e nel suo permanere in epoca largamente compatibile con la data ritenuta
corretta dell’accertamento.

9.b — Sul punto poi non appare contrastato il principio secondo il quale, in tema di
violazioni del codice della strada, il verbale deve specificare, a pena di nullità, gli elementi
indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del
diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi

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– 4 –

espressamente la non corrispondenza al vero della data, ne aveva però eliso gli effetti

all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di
opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la
propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso ( così Cass. Sez. II n. 532/2010).
10 — Con il quarto motivo assume il ricorrente la violazione degli artt. 11 e 23 della legge

Tribunale aveva raddoppiato la sanzione, applicata nel minimo dal Giudice di Pace,
sindacando la mancanza di motivazione di quel giudicante, a cui però non avrebbe
contrapposto diverse argomentazioni.

10.a — E’ convincimento del relatore che neppure tale motivo sia meritevole di
accoglimento dal momento che, da un lato, non è stata sindacata la fondatezza della
censura di irragionevole riduzione al minimo edittale della sanzione operata dal Giudice
di Pace e, dall’altro, che la quantificazione, da parte del Tribunale. della sanzione nella
misura di € 310,00 non era frutto di una decisione immotivatamente discrezionale,
sibbene di una applicazione analogica del dettato di cui all’art. 203, comma III, del d.lgs
30 aprile 1992 n. 285 che stabilisce che qualora nel termine di 60 giorni dalla
contestazione dell’infrazione non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta — quello
cioè preso a base dal Giudice di Pace- il verbale costituisce titolo esecutivo per una
somma pari alla metà della sanzione edittale, dunque nel caso di specie, a 310,00 euro
11 — Con il quinto motivo si denunzia la violazione dell’art. 91 cpc — oltre al generico
vizio di motivazione- in cui si assume che la condanna per “accessori” nella misura di €
166,63 non sarebbe giustificata in quanto l’azione dell’ente comunale non era gravata da
tasse, importi e gravami fiscali; il motivo non appare ammissibile in quanto non specifica
se la liquidazione sia stata fatta a seguito di deposito di nota spese — come sostiene il
Comune controricorrente- o in maniera del tutto discrezionale: nel primo caso invero
sarebbe stato onere del ricorrente di contestare la effettività degli esborsi e delle spese
forfettarie eventualmente esposte in notula.

689/1981 nonché dell’art. 132 cpc — oltre al generico vizio di motivazione – laddove il

12 — Se verranno condivise le suesposte argomentazioni, il ricorso è idoneo ad esser
trattato in camera di consiglio per esser quivi dichiarato manifestamente infondato.”

13- La suddetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’adunanza del 6 giugno 2013 l’avv.

persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Sergio Del Core, si è riportato alla
relazione

14— Ritiene il Collegio di poter aderire alle conclusioni sopra descritte, non essendo le
stesse validamente incise dalla memoria depositata.

14.a — Viene innanzi tutto dedotta la inammissibilità del controricorso sotto due profili:
perchè è stato notificato alla parte presso il suo procuratore e non direttamente a
quest’ultimo; perché è stato sottoscritto solo da uno — avv. Giovanni R. Caineri
dell’Avvocatura civica di Verona- dei tre procuratori della controparte ( i cui codifensori
erano avv. Fulvia Squadroni della stessa Avvocatura e l’ avv. Claudia Zhara Buda).

14.a.1 — Entrambe le eccezioni sono infondate : la prima perché da tempo ( dagli anni
sessanta del secolo scorso, Cass. 11 gennaio 1967, n. 116, ad oggi, es. Cass. 18 settembre
2008, n. 23843; Cass. 11 giugno 2012 n. 9431), si è consolidato il principio secondo il
quale la notifica di un atto endoprocessuale ( ivi comprendendovi la sentenza ai fini del
decorso del termine breve per impugnare) al procuratore domiciliatario per la parte
(prevista espressamente dall’art. 170 cod. proc. civ.) equivale a quella effettuata alla parte
presso il procuratore domiciliatario; la seconda, perché il conferimento di un mandato a
più difensori, fa presumere — in mancanza di espressa indicazione in senso contrario- che
ciascuno di essi sia abilitato a sottoscrivere gli atti difensivi riferibili alla parte , atteso che,
ai sensi dell’art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto,
ciascun mandatario è abilitato al compimento dell’atto se la delega non richieda l’azione
congiunta ( vedi Cass. Sez. Un. 17 luglio 2003 n. 11188 e più di recente; Cass. 11 giugno
2008 n. 15478).

Massimo Torre, per la parte ricorrente, ha chiesto l’accoglimento del ricorso; il P.M., nella

14.b — Con il secondo rilievo parte ricorrente ribadisce la violazione dell’art. 352, V
comma cpc, assumendo che nessuna delle parti aveva chiesto la discussione orale e quindi
non vi era spazio per l’esonero dal deposito di comparse conclusionali.

14.b.1 — Deve ribadirsi la infondatezza del motivo — pur dovendosi precisare che la

deposito delle comparse illustrative delle conclusioni solo se le parti ne facciano richiesta
ma contempla l’ipotesi che detto esonero riguardi le memorie di replica- innanzi tutto
perché dalla stessa sentenza — fol 2 della stessa- emerge che la decisione è stata emessa a
seguito di discussione orale secondo quanto stabilito dall’art. 23 L. 689/1981 – che
prevede che subito dopo tale discussione sia effettuato il deposito del dispositivo e della
motivazione in cancelleria — ; l’ error in procedendo allora che , in ipotesi, avrebbe potuto
esser posto a base del motivo, sarebbe stato quello della non applicabilità, nel giudizio
innanzi al Tribunale in grado di appello, del rito previsto dall’art. 23 — e quindi della
pronunzia in udienza e contestuale deposito della sentenza- e non già solo della mancata
concessione del termine per il deposito delle comparse illustrative delle conclusioni.

14.c — Le notazioni critiche contenute nella memoria , relative alla valutazione della
irrilevanza della denegata proposizione della querela di falso, non sono idonee a scalfire la
tenuta logica delle argomentazioni esposte in relazione , atteso che la erronea indicazione
della data di accertamento della infrazione veniva superata dalla incontroversa
accettazione di quella diversa che, in suo luogo, avrebbe dovuto essere indicata nel
verbale, così facendo venir meno la res controversa oggetto della querela.

14.d. — Va altresì disatteso il rilievo circal la correttezza della rideterminazione della
sanzione — applicata immotivatamente nel minimo dal Giudice di Pace e perciò formante
oggetto di appello incidentale del Comune- nella misura della metà del massimo edittale
(pari al doppio del minimo) : innanzi tutto il richiamo , contenuto in relazione, all’art. 203
comma II d. lgs 285/1992 applicabile in via analogica, formò oggetto di appello
incidentale del Comune, a cui il Tribunale fece espresso rinvio per giustificare

norma sopra richiamata, in realtà non prevede la concessione di un termine per il

l’innalzamento della sanzione , come emerge a fol 17 dello stesso ricorso; in secondo
luogo l’esercizio del potere discrezionale del Tribunale ha trovato adeguato riscontro nel
contenuto del gravame incidentale del Comune che non è stato riportato dal ricorrente, al
fine di consentire la Corte di valutare se quel richiamo — di per sé esplicazione del

argomenti a sostegno della rideterminazione.

14.e — Sostanzialmente riaffermativo dell’ultimo motivo di ricorso è il rilievo attinente alla
non debenza delle spese vive al cui pagamento parte oggi ricorrente è stata condannata.

15— Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del
Comune controricorrente, liquidandone in euro 1.700,00 per compensi, oltre spese
prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Roma il 06/06/2013, nella camera di consiglio della VI sezione della
Suprema Corte di Cassazione.

legittimo esercizio valutativo del giudice dell’appello- facesse riferimento a validi

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