Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19351 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22089-2019 proposto da:

COOPERATIVA LA SILANA IPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO

28, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO STRIGARI, rappresentata

e difesa dall’avvocato TOMMASO SIMARI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di COSENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI n. 21, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO GENOVESE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA CAROLILLO;

L.E., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA RUGGERO FAURO 62, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA

GRECO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO REDA;

– controricorrenti –

contro

C.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1090/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1090/2018, depositata il 30/5/2018, in sede di rinvio a seguito di cassazione di pregressa decisione d’appello, con sentenza della Corte Suprema n. 19593/2016, – in controversia promossa, nel 1994, da N.V., + ALTRI OMESSI, nei confronti della società Cooperativa Edilizia La Silana IPA srl, con chiamata in causa del Comune di Cosenza, quale Ente Espropriante, per sentire condannare la convenuta al pagamento del valore di mercato del terreno di loro proprietà, occupato dalla stessa, per la realizzazione di un fabbricato sociale, oltre l’indennità per l’occupazione legittima, – ha confermato la decisione di primo grado, anche nella parte riguardante l’indennità di occupazione legittima, liquidata dal Tribunale, nell’importo di Euro 26.092,25, “oltre rivalutazione monetaria”.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, tenuto conto di quanto deciso dalla Corte Suprema, in accoglimento dei motivi settimo ed ottavo del ricorso per cassazione, allora proposto dai privati proprietari (avendo la Corte di merito, nella prima sentenza del 2011, respinto, in difetto di originaria domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione legittima, la domanda di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva, stante l’accertata regolarità e legittimità della procedura espropriativa, ritenendo invece, nel merito, infondata la domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione, proposta in appello, avendo gli attori già percepito per detto titolo l’importo di 7.000.000 di lire all’epoca dell’immissione in possesso), l’indennità di occupazione legittima non poteva ritenersi già corrisposta con il versamento della somma di Lire 7 milioni, documentato con scrittura privata del 13/1/1986, ed essa doveva essere quantificata nella misura già liquidata in primo grado, avendo gli odierni attori in riassunzione, a suo tempo, prestato acquiescenza alla determinazione del Tribunale, sia pure ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, successivamente dichiarato incostituzionale; al relativo versamento era tenuta la sola Cooperativa, quale soggetto beneficiario e delegato dal Comune all’espletamento delle procedure di espropriazione dei terreni.

Avverso la suddetta pronuncia, la Cooperativa La Silana IPA propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivi, nei confronti di N.B., in proprio e quale procuratore di N.P., + ALTRI OMESSI, in qualità di eredi di F.A. (che non svolgono difese).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, l’insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 45, circa un punto decisivo della controversia, vale a dire la debenza o meno della rivalutazione monetaria o risarcimento del maggior danno dal 13/1/1986 fino al soddisfo, sulla somma liquidata a titolo di indennità di occupazione legittima, che secondo la ricorrente non sarebbe dovuta, in difetto di domanda e trattandosi di obbligazione di valuta; tale questione sarebbe rimasta oscura, perchè non chiaramente affrontata dalla decisione impugnata, con possibile incertezza nella fase esecutiva, nel rapporto tra la Cooperativa ed i proprietari.

2. La censura è inammissibile, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non ricorrendo un’ipotesi di omesso esame di fatto specifico oggetto di discussione tra le parti e non essendo più censurabile il vizio di insufficienza motivazionale. Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”, cosicchè “il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (SSUU n. 8053/2014).

La doglianza è inammissibile anche sotto altro profilo, per difetto di autosufficienza.

Deduce la ricorrente che il Tribunale, nella decisione di primo grado del 2005, aveva riconosciuto come dovuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, sull’indennità di occupazione ivi liquidata, e lamenta che la Corte d’appello, pronunciandosi in sede di rinvio, si sia limitata a confermare “il capo relativo all’indennità di occupazione legittima”, senza modificare quindi la statuizione di primo grado sul punto della debenza o meno, da parte del Comune, anche della rivalutazione monetaria.

Senonchè la ricorrente non chiarisce se, nell’appello proposto avverso la decisione di primo grado, essa avesse censurato tale condanna accessoria, asseritamente non dovuta, in assenza di domanda specifica con riguardo all’indennità di occupazione in oggetto e perchè si trattava di debito di valuta, con conseguente necessità di dare dimostrazione del risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c.; tale specificazione era necessaria al fine di vagliare se la questione non sia ormai preclusa per intervenuto giudicato.

Invero, nel caso di sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario con interessi e rivalutazione, qualora l’appello del soccombente, pur investendo la pronuncia nella sua interezza, contenga specifici motivi solo sulla sussistenza del debito e nessuno, neppure subordinato, sul resto, al giudice di appello è inibito il riesame delle statuizioni accessorie relative agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, rispetto ai quali vi è stata acquiescenza dell’appellante per effetto della indicata delimitazione delle ragioni della impugnazione (Cass. n. 1502/2000; Cass. n. 500/2017; Cass. n. 13780/2017).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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