Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19351 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 09/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20891-2015 proposto da:

IND.ECO SRL, in persona dell’Amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore Dott. C.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPAOLO TORSELLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RICCARDO MONTANARO giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROGETTO AMBIENTE SPA, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante V.V., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato CARLA VIRGILIA EFRATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ADELE COLETTA in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4542/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

la IND.ECO s.r.l., esercente attività di smaltimento rifiuti, convenne in giudizio la soc. Progetto Ambiente s.p.a. per sentirla condannare al pagamento della somma di oltre 95.000,00 Euro a titolo di residuo compenso spettante per le prestazioni svolte nel periodo aprile-maggio 1999;

il Tribunale di Latina accertò che la tariffa applicabile era quella indicata dall’attrice (di L. 122/Kg), ma riconobbe alla IND.ECO s.r.l. un importo inferiore a quello richiesto, condannando la convenuta al pagamento di poco più di 37.500,00 Euro;

la Corte di Appello di Roma ha rigettato sia l’appello incidentale della Progetto Ambiente (ritenendo correttamente individuata la tariffa applicabile) che l’appello principale della IND.ECO, attinente al quantum, confermando pertanto la sentenza impugnata e compensando le spese di lite;

la Corte ha osservato che “la documentazione prodotta dopo la scadenza del termine di cui all’art. 184 c.p.c. per la produzione di documenti è inammissibile, anche se fatta pervenire al c.t.u. per il tramite del ctp”, giacchè “la ctu (…) non può essere uno strumento per superare preclusioni già intervenute, specie con riferimento alla produzione di documenti già nella disponibilità delle parti”; ha aggiunto che “d’altro lato persino la documentazione che sarebbe stata allegata in primo grado alla memoria ex art. 184 c.p.c. non è stata ridepositata in questo grado di giudizio”; ha pertanto concluso che la Corte non era stata posta “in grado di potere verificare ritualmente ed efficacemente la reale sussistenza delle doglianze concernenti il quantum debeatur”;

ricorre per cassazione la IND.ECO s.r.l., affidandosi ad un unico articolato motivo; resiste l’intimata a mezzo di controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, si denuncia “violazione di legge: art. 184 c.p.c., art. 191 c.p.c. e ss., artt. 195,112,115 e 345 c.p.c. (testo ante modifica del 2009), art. 347 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”;

dato atto di avere tempestivamente depositato, avanti al Tribunale, la memoria ex art. 184 c.p.c., unitamente a 42 documenti, la IND.ECO assume di avere depositato il fascicolo di primo grado in appello e aggiunge di aver prodotto, nella stessa sede, anche una nota informativa del proprio c.t.p. (con allegati), per sopperire alla mancata allegazione della stessa da parte del c.t.u.;

tanto premesso, la ricorrente censura la Corte per avere disposto lo stralcio della nota informativa, atteso che “non vi era stato alcun deposito tardivo, bensì il “rideposito” di documenti già prodotti tempestivamente”; quanto poi alla “mancanza in appello di parte del fascicolo di primo grado”, assume che essa non era imputabile ad errore o incuria della parte, “trattandosi piuttosto di parziale smarrimento da parte della Cancelleria”, a fronte del quale la Corte “avrebbe potuto imporre un termine per la ricostituzione del fascicolo, parzialmente andato perduto”, tanto più che al giudizio risultava applicabile il vecchio testo dell’art. 345 c.p.c.(che consentiva la produzione in appello di documenti indispensabili ai fini del decidere);

rispetto al primo profilo di censura (quello che contesta il rilievo circa la tardività della produzione documentale perchè effettuata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 184 c.p.c.), il motivo è inammissibile, in quanto prospetta – a monte – un errore di lettura degli atti da parte della Corte, che sarebbe incorsa in errore (percettivo) per non essersi resa conto che la nota prodotta dal c.t.p. conteneva gli stessi documenti già tempestivamente prodotti unitamente alla memoria ex art. 184 c.p.c.;

rispetto al secondo profilo (volto a sostenere che il fascicolo di primo grado era stato ridepositato per intero in sede di appello, sì da poter ipotizzare che la mancanza di documenti riscontrata dalla Corte fosse imputabile a smarrimento da parte della Cancelleria), il motivo difetta di autosufficienza, in quanto non fornisce precisi riscontri documentali idonei ad attestare l’originaria completezza del fascicolo depositato in appello, ossia il fatto che lo stesso contenesse anche la documentazione che la Corte ha dichiarato non ridepositata;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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