Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19350 del 29/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.D.O., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, ammesso al patrocinio a spese dello Stato

con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna del

9 luglio 2015, rappresentato e difeso, per delega in calce al

ricorso, dall’avv. Chiara Busani che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c.

(OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la sede

dell’Avvocatura Generale dello Stato (p.e.c. (OMISSIS), fax

(OMISSIS)) dalla quale è rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1051/2015 della Corte di appello di Bologna,

emessa il 29 maggio 2015 e depositata il 3 giugno 2015, n. R.G.

2886/2014.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Con ordinanza depositata il 20.11.2014, il Tribunale di Bologna respingeva il ricorso proposto da I.D.O. avverso il provvedimento in data 19.02.2014 con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale. I1 Tribunale rimarcava che il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale solo dopo il diniego (nel (OMISSIS)) del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed aveva allegato, a fondamento della domanda, il timore – in caso di rimpatrio – di essere esposto a pericolo di vita in quanto, per poter entrare in Italia, aveva contratto un prestito con usurai che avevano minacciato e tentato di rapire il figlio e la moglie per ottenere la restituzione. Il Tribunale riteneva pertanto che non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato perchè l’abbandono del Paese d’origine da parte del Sig. I. era dovuto all’aspirazione ad un miglioramento delle sue condizioni economiche e non a timore di persecuzioni per i motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e); riteneva, inoltre, che non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, posto che il ricorrente non aveva allegato il timore di condanna a morte, torture o minaccia alla sua vita derivanti da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato nel suo paese; infine, non riteneva sussistenti neanche seri motivi di carattere umanitario, derivanti da obblighi costituzionali o internazionali idonei a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte del Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 3, comma 6.

2. I.D.O. ha proposto appello lamentando che il Tribunale aveva disapplicato la giurisprudenza in tema di onere della prova circa i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e in particolare per la protezione sussidiaria. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio un fatto di conoscenza comune e cioè che tutta la (OMISSIS) è percorsa da violenza dovuta a “criminalità comune e di matrice terroristica e/o religiosa” e dedurne che il rimpatrio metterebbe a rischio l’incolumità e la vita sua e dei suoi familiari.

3. La Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto l’appello infondato, in quanto i timori di persecuzione e/o di pericolo allegati dall’odierno appellante ineriscono ad una questione di natura privata che non può essere annoverata tra i motivi di persecuzione idonei al riconoscimento dello status di rifugiato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, nè può ricollegarsi a situazioni oggettive del paese di origine tali da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria o il rilascio di un visto per ragioni umanitarie.

4. Avverso addetta sentenza il ricorrente propone ricorso per Cassazione fondato su tre motivi di impugnazione.

5. Si difende con controricorso il Ministero dell’Interno.

Ritenuto che:

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008 e difetto di motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto la situazione di pericolo personale rappresentata con la richiesta di protezione internazionale disancorata dal contesto generale del paese di origine e per questo motivo estranea all’ambito della protezione internazionale.

7. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha rilevato che il riferimento alla situazione nigeriana è stato estraneo alla domanda di protezione ed è stato sottoposto in modo del tutto generico all’attenzione del Tribunale e che nessuna indicazione suscettibile di approfondimento istruttorio officioso è stato prospettata dal ricorrente in ordine alla situazione della sua zona di origine e di residenza in (OMISSIS) (il Sud est del Paese). Ha rilevato inoltre la Corte di appello che dalle notizie reperibili on line non risulta che tale area geografica sia interessata dalla presenza di organizzazioni terroristiche in grado di generare una situazione di violenza indiscriminata.

8. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c). Secondo il ricorrente la situazione attuale della Nigeria è ancora più grave di quando egli ha lasciato il suo Paese. La mancanza di tutela e protezione ai propri cittadini da parte di tutto il sistema statuale nigeriano lo espone a un rischio grave ed effettivo di subire una minaccia alla propria vita e incolumità personale così come espone attualmente i suoi familiari rimasti in (OMISSIS) e costretti a vivere nascosti per paura di subire ritorsioni a causa della situazione personale del ricorrente.

9. Anche questo motivo è infondato per le ragioni esposte relativamente al primo motivo e per la genericità delle censure mosse alla decisione della Corte di appello che riproducono la stessa mancanza di riferimenti e documentazioni che hanno caratterizzato, secondo la Corte di appello, la proposizione della domanda di protezione sussidiaria e la successiva articolazione di difese attinenti alla situazione del Paese di provenienza. Se la situazione personale fosse stata così concretamente soggetta a un pericolo grave tale da indurre il ricorrente a ripararsi in Italia non si vede perchè essa non sia stata prospettata al momento del suo ingresso con la proposizione di una tempestiva domanda di protezione mentre a ciò il ricorrente si è indotto solo dopo il rigetto della sua richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si tratta di una motivazione che oltre ad essere caratterizzata da coerenza logica non consente di ritenere l’omesso esame di fatti decisivi e oggetto di prospettazione e discussione nel corso del giudizio.

10. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in merito al D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 5, comma 6 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del suo diritto alla protezione umanitaria con specifico riferimento alla situazione personale e a quella sanitaria del suo villaggio attualmente colpito dalla diffusione del virus ebola.

11. Il motivo appare infondato alla luce della motivazione resa dalla Corte di appello secondo cui l’inattendibilità della narrazione del richiedente la protezione comporta altresì l’esclusione della situazione di particolare vulnerabilità individuale apprezzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria mentre, per altro verso, l’appellante non ha fornito alcun elemento di prova (o anche solo indicato la fonte di conoscenza) circa l’asserita propagazione dell’epidemia del virus ebola nel suo villaggio di provenienza. Tali valutazioni della Corte di appello appaiono corrette sia quanto alla prospettazione del diritto alla protezione umanitaria sotto il profilo della personale situazione debitoria del ricorrente che sotto il profilo del rischio sanitario cui sarebbe esposto il suo villaggio di origine. La mancanza di qualsiasi riscontro probatorio a entrambe le prospettazioni e la non ineluttabilità dei rischi cui sarebbe esposto il ricorrente non possono infatti giustificare la concessione di una protezione più limitata e residuale.

12. La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali anche di questo giudizio. Essendo il ricorrente ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 11.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA