Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19350 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 22/09/2011), n.19350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MAGDA Cristiano – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.B. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso l’avvocato GAVA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL (OMISSIS) DELLA REGIONE CAMPANIA, in

persona

del Direttore Generale di A.S.L. (OMISSIS), nella qualità di

Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OMBRONE 12, presso l’avvocato ROSTELLI LUCIANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato AFFABILE ANTONIO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1690/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.B., a mezzo della Credifarma, conveniva in giudizio le USL 22 e 41 della Regione Campania, per ottenere il pagamento, in via alternativa o solidale, della somma di L. 245.834.894, di cui L. 114.594.416 per interessi legali e L. 131.240.578 per maggior danno, oltre interessi dalla domanda di ricapitalizzazione, per il ritardato pagamento del corrispettivo dei medicinali erogati ad assistiti del SSN, in virtù di convenzione approvata con il D.P.R. 21 febbraio 1989, corrispettivo che la USL avrebbe dovuto rimborsare entro il giorno 25 del mese successivo, deducendo che per effetto dell’anticipazione delle somme non ricevute, la Carifarma s.p.a., dopo la scadenza stabilita, aveva addebitato all’esponente gli interessi bancari nella indicata misura per gli importi capitali per il periodo giugno-novembre 1991, febbraio-dicembre 1992, gennaio- maggio 1993.

La USL (OMISSIS) rimaneva contumace; la USL (OMISSIS) si costituiva ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva, indicando nella USL (OMISSIS) l’obbligata al pagamento.

Il Tribunale condannava la USL (OMISSIS) al pagamento a favore dell’attore degli interessi moratori sugli importi di cui alle distinte riepilogative contabili, oltre interessi di legge ed anatocistici, oltre alle spese dll giudizio.

Interponeva appello la Gestione Liquidatoria dell’ex USL (OMISSIS); il P. proponeva appello incidentale per il maggior danno.

La Corte d’appello, con sentenza del 24 maggio 2004, in accoglimento dell’appello principale, ed in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda del P. verso la USL (OMISSIS), e compensato tra le parti le spese del giudizio.

La Corte, richiamata la giurisprudenza propria, di legittimità ed amministrativa in relazione ai crediti dei farmacisti per le prestazioni erogate agli assistiti, ha rilevato che la previsione della convenzione, secondo la quale gli enti erogatori provvedono il giorno 25 del mese al pagamento alla farmacia dell’importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente, non incide sull’applicabilità del sistema di tesoreria prescritto in linea generale dalla legge sulla contabilità dello Stato applicabile alla PA e, considerato che i pagamenti vengono effettuati per tramite del mandato tratto sulla tesoreria e non al domicilio del creditore, ha ritenuto che il luogo del pagamento delle obbligazioni in oggetto resta la sede della tesoreria della USL, con la conseguente natura querable del debito e ciò ancorchè, in virtù della L. n. 63 del 1980, art. 38 la successiva riscossione possa avvenite mediante accreditamento su conto corrente o commutazione del mandato in vaglia cambiario o assegno circolare; ha escluso pertanto la mora ex re, ex art. 1219 c.c., comma 2, n. 3.

Ha ritenuto inoltre insufficiente, al fine della costituzione in mora, l’invio periodico delle distinte riepilogative delle prestazioni, per non essere il credito esigibile al momento dell’invio, nonchè le raccomandate spedite da Credifarma come mandataria all’incasso e procuratrice speciale, costituenti una mera esposizione contabile per i crediti a scadere, senza esplicita richiesta di pagamento.

La Corte del merito non ha riconosciuto gli interessi corrispettivi ex art. 1284 c.c., in considerazione delle particolari procedure contabili per l’emissione degli ordini di spesa in virtù delle norme generali sulla contabilità dello Stato, e nella specie non era stato emesso alcun titolo di spesa da parte della tesoreria della USL convenuta.

Quanto al maggior danno, la reiezione conseguiva al mancato riconoscimento degli interessi moratori. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il P., sulla base di cinque motivi.

Si difende con controricorso la Gestione Liquidatoria ex USL (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1182, 1183, 1218, 1219, 1224 c.c., della L. R. Campania 11 novembre 1980, n. 63, artt. 37, 38 e 39 e dei principi generali in tema di pagamenti della PA. Secondo il ricorrente, la disposizione di cui alla L. R. n. 63 del 1980, art. 38, comma 1, secondo cui i mandati di pagamento “devono contenere le seguenti indicazioni: … e) gli estremi dei conti correnti postali o bancari nei casi consentiti dalla legge; i) il luogo dove eseguirsi i pagamenti” non avrebbe ragion d’essere se fosse da ritenersi esatta l’interpretazione secondo cui è sempre l’ufficio di tesoreria il locus solutionis; la tesi è confortata dalla previsione di cui all’art. 39, che non prevede che il pagamento debba avvenire presso la tesoreria, per cui l’emissione del mandato di pagamento è atto prodromico alla successiva estinzione dell’obbligazione, che si realizza con l’accreditamento delle somme sul c.c. bancario, quindi il locus solutionis è quello indicato dal creditore, ovvero la sua banca.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1324, 1362 c.c. nonchè vizio di motivazione circa punto decisivo, e violazione e falsa applicazione dell’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, .. approvato con D.P.R. 21 febbraio 1989.

La Corte del merito ha erroneamente escluso la natura di atto di costituzione in mora, mentre i singoli atti presentano sull’intestazione la specifica dicitura “atto di costituzione in mora”, recano data successiva a quella di scadenza dell’obbligo della USL di pagare le distinte contabili mensili, indicano il “nome e cognome del creditore, dr. R.E.” e l’importo dovuto.

1.3.- Con il terzo motivo, il 1. denuncia violazione e falsa applicazione degli L.R. n. 63 del 1980, artt. 37, 38, 39 e dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie della PA in riferimento agli artt.1224 e ss., art. 1282 c.c..

Non può, secondo il ricorrente, condividersi la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi decorrono dall’emissione del mandato R.D. n. 827 del 1924, ex art. 270, che ha natura regolamentare così come le disposizioni successive emanate a modifica, da cui la prevalenza del codice civile, e nella fattispecie, i crediti sono liquidi ed esigibili.

1.4.- Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1282, 2697 c.c., artt. 115, 116, 462, 429, 437 c.p.c., e vizio di motivazione.

La USL non ha contestato di avere corrisposto gli importi in ritardo ed in particolare non ha contestato le date di pagamento indicate dall’attore in citazione e nei prospetti; il ricorrente ha provato le date di pagamento con l’esibizione della lettera dell’ente pagatore dell’11/7/95 e null’altro doveva dimostrare.

1.5.- Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di maggior danno, e dei principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie della PA in riferimento all’art. 1224 c.c..

La Corte d’appello ha ritenuto che non era provata “la dedotta necessità del R. di ricorrere al mercato creditizio …”, mentre è agli atti documentazione e risulta la qualità di imprenditore della parte quale farmacista.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Sulla questione, con specifico riguardo alla L.R. Campania n. 63 del 1980, si è di recente pronunciata questa Corte, con la sentenza 9918 del 2010 (e vedi anche la successiva 18377/2010), che, in relazione al motivo prospettato con le stesse censure fatte valere dal P., richiamata la costante giurisprudenza sulla deroga nel caso all’art. 1182 c.c., comma 3, ha rilevato che la previsione contenuta nella L.R. Campania, art. 38, è stata dettata, come altre norme analoghe di contabilità pubblica, per facilitare il creditore, ma senza modificare il luogo di adempimento dell’obbligo della PA, stabilito dal R.D. n. 827 del 1924, art. 420, comma1, ove si trova l’ufficio di tesoreria presso il quale il creditore ha l’obbligo di presentarsi, in quanto detta norma riveste rilevanza pubblicistica, è stata dettata da ragioni di ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile degli enti a cui è affidata la realizzazione degli interessi collettivi e sono dotati di servizio di tesoreria.

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

Ed invero, nell’espositiva del motivo, il ricorrente fa riferimento e riproduce passo motivazionale attribuito alla sentenza impugnata, che non è contenuto nella stessa, e fa riferimento ad altro soggetto (il Dr. R.); da ciò consegue la non attinenza del motivo alla sentenza impugnata; andrebbe inoltre rilevata la carenza sul piano dell’autosufficienza, non essendo state neppure riprodotte nel testo integrale le lettere a cui la parte fa riferimento.

2.3.- Il terzo motivo è infondato.

Come da ultimo ritenuto nella citata sentenza 9918/2010, gli interessi corrispettivi sulle somme dovute dalla ASL a titolo di rimborso del prezzo dei farmaci prescrivibili dal SSN decorrono dall’emissione del relativo titolo di spesa, secondo la previsione generale di cui al R.D. n. 827 del 1924, art. 270 e non dalla scadenza del termine previsto dall’accordo nazionale USL- Farmacisti, approvato con il D.P.R. 15 settembre 1979; si richiamano altresì le pronunce 6203/09, 13252/06, 17909/04, 2071 del 2000, che hanno affermato che la liquidità e l’esigibilità del credito, necessari perchè questo produca interessi ai sensi dell’art. 1282 c.c., possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell’obbligazione, in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, così che, qualora ai fini della decorrenza dei corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito pecuniario verso la PA è divenuto liquido ed esigibile, l’accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell’emissione del titolo di spesa, che,sia pure alla stregua di una regola di condotta interna dell’amministrazione, che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna, condiziona e realizza il requisito suddetto.

2.4.- Il quarto motivo è inammissibile, essendo rivolto a censurare il passaggio motivazionale riportato alle pagine 20 e 21, che non è rinvenibile nella sentenza impugnata.

2.5.- Anche il quinto motivo è inammissibile, censurando argomentazione non presente nella sentenza impugnata.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna P.B. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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